§ 97.1.4 - Legge 11 aprile 1938, n. 612.
Istituzione dell'Ente nazionale fascista per la protezione degli animali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:97. Zootecnia
Capitolo:97.1 animali
Data:11/04/1938
Numero:612


Sommario
Art. 1.      E' costituito in Roma, sotto la vigilanza del Ministero dell'interno, un Ente morale denominato: "Ente nazionale fascista per la protezione degli animali". Esso è autorizzato a fregiarsi del [...]
Art. 2.      L'Ente nazionale ha per scopi
Art. 3.      Le Associazioni per la protezione degli animali, giuridicamente riconosciute alla data di pubblicazione della presente legge, sono sciolte di diritto. Esse potranno essere ricostituite come [...]
Art. 4.      Sono istituiti a favore dell'Ente
Art. 5.      L'acquisto di beni stabili da parte dell'Ente e l'accettazione di lasciti e doni di qualsiasi natura e valore, che importino aumento di patrimonio, sono autorizzati con decreto del Ministro per [...]
Art. 6.      Gli atti di liberalità fatti a favore dell'Ente per il raggiungimento degli scopi di istituto, sono soggetti alla tassa fissa minima di Registro ed ipotecaria
Art. 7.      L'Ente può nominare guardie per la protezione degli animali, le quali hanno la qualità di agenti di pubblica sicurezza
Art. 8.      La Federazione nazionale italiana fra le società zoofile e per la protezione degli animali, costituita con regio decreto 28 gennaio 1929, n. 55, è soppressa e le sue attività, eventualmente [...]
Art. 9.      E' abrogata ogni disposizione contraria, o, comunque, incompatibile con la presente legge, la cui esecuzione è rinviata alla data di entrata in vigore delle norme di cui all'art. 1, 2° comma


§ 97.1.4 - Legge 11 aprile 1938, n. 612. [1]

Istituzione dell'Ente nazionale fascista per la protezione degli animali.

(G.U. 1 giugno 1938, n. 123 - S.O.).

 

Art. 1.

     E' costituito in Roma, sotto la vigilanza del Ministero dell'interno, un Ente morale denominato: "Ente nazionale fascista per la protezione degli animali". Esso è autorizzato a fregiarsi del fascio littorio.

     Le norme per l'ordinamento del nuovo Ente saranno emanate ai sensi dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100.

 

     Art. 2.

     L'Ente nazionale ha per scopi:

     a) di provvedere alla protezione degli animali e di concorrere alla difesa del patrimonio zootecnico, curando l'osservanza di tutte le disposizioni di legge e di regolamento riflettenti tale materia;

     b) di svolgere efficace propaganda di sana zoofilia e di pratica zootecnica.

 

     Art. 3.

     Le Associazioni per la protezione degli animali, giuridicamente riconosciute alla data di pubblicazione della presente legge, sono sciolte di diritto. Esse potranno essere ricostituite come organi provinciali ed, eventualmente, comunali dell'Ente, secondo le norme di cui all'art. 1, 2° comma, conservando il patrimonio di loro proprietà.

     Il patrimonio delle società disciolte sarà attribuito all'Ente.

 

     Art. 4.

     Sono istituiti a favore dell'Ente:

     1) un diritto del 5 per cento sui biglietti d'ingresso per i pubblici spettacoli nei quali si esibiscono animali, ivi comprese le gare, le fiere, le mostre, le corse ed i concorsi di ogni genere, escluse le corse dei cavalli e dei levrieri;

     2) un diritto di lire 500 su ogni licenza di uccellagione, escluse le licenze rilasciate agli osservatori ornitologici, e di lire 20 su ogni licenza di pesca in acque dolci [2];

     3) un diritto di lire 50 su ogni permesso di porto d'armi per uso di caccia [3];

     4) un contributo a carico delle società, Enti o privati, che gestiscono le corse dei cavalli o dei levrieri, ragguagliato al dieci per cento delle somme introitate dallo Stato a titolo di diritti erariali sui biglietti d'ingresso e di tassa di bollo sulle scommesse.

     I diritti di cui sopra ai n. 1, 2 e 3, nonchè il contributo di cui al n. 4 sono da considerarsi in aumento dei rispettivi tributi erariali e si riscuotono dallo Stato nello stesso modo e nelle stesse forme dei detti tributi, salvo successivo versamento all'Ente, secondo le norme che saranno stabilite con decreto del Ministro per le finanze di concerto con quello per l'interno.

     E' inoltre devoluto all'Ente il provento delle tessere e dei distintivi che l'Ente stesso fornirà ai soci .

 

     Art. 5.

     L'acquisto di beni stabili da parte dell'Ente e l'accettazione di lasciti e doni di qualsiasi natura e valore, che importino aumento di patrimonio, sono autorizzati con decreto del Ministro per l'interno, osservate, in quanto applicabili, le norme contenute negli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 e 12 del regolamento 26 luglio 1896, n. 361.

     Il decreto del Ministro per l'interno è pubblicato in sunto nella Gazzetta Ufficiale del Regno e ha carattere di provvedimento definitivo.

 

     Art. 6.

     Gli atti di liberalità fatti a favore dell'Ente per il raggiungimento degli scopi di istituto, sono soggetti alla tassa fissa minima di Registro ed ipotecaria.

 

     Art. 7.

     L'Ente può nominare guardie per la protezione degli animali, le quali hanno la qualità di agenti di pubblica sicurezza.

     La loro nomina è soggetta all'approvazione del Ministro per l'interno.

 

     Art. 8.

     La Federazione nazionale italiana fra le società zoofile e per la protezione degli animali, costituita con regio decreto 28 gennaio 1929, n. 55, è soppressa e le sue attività, eventualmente residue, sono devolute al nuovo Ente.

 

     Art. 9.

     E' abrogata ogni disposizione contraria, o, comunque, incompatibile con la presente legge, la cui esecuzione è rinviata alla data di entrata in vigore delle norme di cui all'art. 1, 2° comma.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Numero così modificato dall'art. 7 della L. 19 maggio 1954, n. 303.

[3] Numero così modificato dall'art. 7 della L. 19 maggio 1954, n. 303.