Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 97. Zootecnia |
Capitolo: | 97.1 animali |
Data: | 12/06/1931 |
Numero: | 924 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
Art. 5 bis. |
Art. 6. |
§ 97.1.2 - L. 12 giugno 1931, n. 924. [1]
Modificazione delle disposizioni che disciplinano la materia della vivisezione sugli animali vertebrati a sangue caldo (mammiferi ed uccelli).
(G.U. 6 agosto 1931, n. 180).
La vivisezione e tutti gli altri esperimenti sugli animali vertebrati a sangue caldo (mammiferi ed uccelli) sono vietati quando non abbiano lo scopo di promuovere il progresso della biologia e della medicina sperimentale e si eseguono negli istituti e laboratori scientifici del regno, sotto la diretta responsabilità dei rispettivi direttori.
(Omissis) [3].
Gli esperimenti che richiedono la vivisezione, a semplice scopo didattico, sono consentiti soltanto in casi di inderogabile necessità, quando cioè, non sia possibile ricorrere al altri sistemi dimostrativi.
(Omissis) [4].
(Omissis) [5].
(Omissis) [6].
[1] Abrogata dall'art. 42 del
[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 della
[3] Comma abrogato dall'art. 20 del
[4] Comma abrogato dall'art. 20 del
[5] Comma abrogato dall'art. 20 del
[6] Comma abrogato dall'art. 20 del
[7] Articolo abrogato dall'art. 20 del
[8] Articolo abrogato dall'art. 20 del
[9] Articolo sostituito dall'art. 2 della
[10] Articolo sostituito dall'art. 3 della
[11] Articolo aggiunto dall'art. 3 della
[12] Articolo abrogato dall'art. 20 del