§ 97.1.2 - L. 12 giugno 1931, n. 924.
Modificazione delle disposizioni che disciplinano la materia della vivisezione sugli animali vertebrati a sangue caldo (mammiferi ed uccelli).


Settore:Normativa nazionale
Materia:97. Zootecnia
Capitolo:97.1 animali
Data:12/06/1931
Numero:924


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 5 bis. 
Art. 6. 


§ 97.1.2 - L. 12 giugno 1931, n. 924. [1]

Modificazione delle disposizioni che disciplinano la materia della vivisezione sugli animali vertebrati a sangue caldo (mammiferi ed uccelli).

(G.U. 6 agosto 1931, n. 180).

 

Art. 1. [2]

     La vivisezione e tutti gli altri esperimenti sugli animali vertebrati a sangue caldo (mammiferi ed uccelli) sono vietati quando non abbiano lo scopo di promuovere il progresso della biologia e della medicina sperimentale e si eseguono negli istituti e laboratori scientifici del regno, sotto la diretta responsabilità dei rispettivi direttori.

     (Omissis) [3].

     Gli esperimenti che richiedono la vivisezione, a semplice scopo didattico, sono consentiti soltanto in casi di inderogabile necessità, quando cioè, non sia possibile ricorrere al altri sistemi dimostrativi.

     (Omissis) [4].

     (Omissis) [5].

     (Omissis) [6].

 

     Art. 2. [7]

 

     Art. 3. [8]

 

     Art. 4. [9]

 

     Art. 5. [10]

 

     Art. 5 bis. [11]

 

     Art. 6. [12]

 

 


[1] Abrogata dall'art. 42 del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 26.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 1 maggio 1941, n. 615.

[3] Comma abrogato dall'art. 20 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 116.

[4] Comma abrogato dall'art. 20 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 116.

[5] Comma abrogato dall'art. 20 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 116.

[6] Comma abrogato dall'art. 20 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 116.

[7] Articolo abrogato dall'art. 20 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 116.

[8] Articolo abrogato dall'art. 20 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 116.

[9] Articolo sostituito dall'art. 2 della L. 1 maggio 1941, n. 615 e abrogato dall'art. 20 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 116.

[10] Articolo sostituito dall'art. 3 della L. 1 maggio 1941, n. 615 e abrogato dall'art. 20 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 116.

[11] Articolo aggiunto dall'art. 3 della L. 1 maggio 1941, n. 615 e abrogato dall'art. 20 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 116.

[12] Articolo abrogato dall'art. 20 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 116.