§ 97.1.a - Legge 1 maggio 1941, n. 615.
Modificazioni alla legge 12 giugno 1931, n. 924, sulla vivisezione degli animali vertebrati a sangue caldo.


Settore:Normativa nazionale
Materia:97. Zootecnia
Capitolo:97.1 animali
Data:01/05/1941
Numero:615


Sommario
Art. 1.      L'art. 1 della legge 12 giugno 1931-IX, n. 924 , è sostituito dal seguente
Art. 2.      L'art. 4 della legge predetta è sostituito dal seguente
Art. 3.      L'art. 5 della legge predetta è sostituito dai seguenti


§ 97.1.a - Legge 1 maggio 1941, n. 615. [1]

Modificazioni alla legge 12 giugno 1931, n. 924, sulla vivisezione degli animali vertebrati a sangue caldo.

(G.U. 12 luglio 1941, n. 163).

 

 

     Art. 1.

     L'art. 1 della legge 12 giugno 1931-IX, n. 924 , è sostituito dal seguente:

     "La vivisezione e tutti gli altri esperimenti sugli animali vertebrati a sangue caldo (mammiferi ed uccelli) sono vietati quando non abbiano lo scopo di promuovere il progresso della biologia e della medicina sperimentale e si eseguono negli istituti e laboratori scientifici del regno, sotto la diretta responsabilità dei rispettivi direttori.

     "Con decreto del ministero per l'interno, di concerto con quello per l'educazione nazionale, può essere consentito che gli esperimenti di cui al precedente comma siano eseguiti, sempre ai fini ivi indicati, in locali diversi dagli istituti e dai laboratori scientifici del regno. Nel decreto deve essere indicato il sanitario responsabile degli esperimenti.

     "Gli esperimenti che richiedono la vivisezione, a semplice scopo didattico, sono consentiti soltanto in casi di inderogabile necessità, quando cioè, non sia possibile ricorrere al altri sistemi dimostrativi.

     "La vivisezione sui cani e sui gatti è normalmente vietata, salvo che essa sia ritenuta indispensabile per esperimenti di ricerca scientifica e non sia assolutamente possibile avvalersi di animali di altra specie. I direttori degli istituti e laboratori, nei quali detti esperimenti abbiano a compiersi, sono tenuti a farne apposita e separata menzione nel modulo di cui al successivo art. 4, motivando le ragioni per le quali la scelta del cane o del gatto è stata considerata indispensabile. Lo stesso obbligo incombe al sanitario responsabile nel caso previsto dal secondo comma.

     "La vivisezione e gli altri esperimenti possono essere eseguiti soltanto dai laureati in medicina e chirurgia, in medicina-veterinaria, in scienze biologiche ed in scienze naturali, e dagli studenti delle relative facoltà, che abbiano compiuto il primo biennio del corso di medicina e chirurgia o di scienze biologiche, o di scienze naturali o di medicina veterinaria, con il consenso della direzione e sotto la responsabilità dei direttori degli istituti e laboratori scientifici.

     "Nei soli casi di eccezionale riconosciuta importanza il ministro per l'interno, d'intesa col ministro per l'educazione nazionale, può consentire di eseguire la vivisezione e gli altri esperimenti sugli animali anche a chi non sia munito dei titoli suindicati. La relativa autorizzazione viene rilasciata dal ministro per l'interno su domanda dell'interessato, accompagnata dal motivato parere del direttore dell'istituto in cui gli esperimenti dovranno essere eseguiti".

 

          Art. 2.

     L'art. 4 della legge predetta è sostituito dal seguente:

     "E' fatto obbligo ai direttori degli istituti e dei laboratori, nei quali si eseguono esperimenti sugli animali, di tener apposito registro, nel quale devono essere riportati i dati relativi agli esperimenti eseguiti in conformità del modulo annesso alla presente legge.

     "Tali dati con l'ubicazione e il nome dei singoli istituti e laboratori, saranno trasmessi dai direttori, alla fine dell'anno accademico, con il libretto delle lezioni, ai rettori delle università i quali avranno cura di farli recapitare ai ministri per l'interno e per l'educazione nazionale.

     "I direttori di istituti o di laboratori, indipendenti dalle università e dove si eseguono esperimenti sugli animali, dovranno, alla fine di ogni anno, trasmettere i moduli, con i dati richiesti, ai prefetti delle rispettive province, i quali ne cureranno la trasmissione ai suddetti ministri.

     "Le disposizioni del primo e del terzo comma si applicano anche ai sanitari responsabili, nel caso previsto dall'art. 1, comma secondo".

 

          Art. 3.

     L'art. 5 della legge predetta è sostituito dai seguenti:

     "Art. 5. Ai fini dell'osservanza della presente legge, la vigilanza sugli istituti, sui laboratori e sugli altri locali nei quali si eseguano esperimenti sopra gli animali, è affidata all'autorità sanitaria provinciale, che si avvale dell'opera delle guardie zoofile di cui all'art. 7 della legge 11 aprile 1939-XVI, n. 612, che siano laureati in medicina e chirurgia o in medicina veterinaria. Dette guardie operano secondo le direttive e sotto la vigilanza del medico provinciale, al quale riferiscono direttamente, con apposito verbale, per i provvedimenti del caso".

     "Art. 5 bis. - I trasgressori alle disposizioni dei precedenti art. 1, 2, 3 e 4 sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 400.000. In caso di recidiva la pena della sanzione amministrativa è da lire 200.000 a lire 800.000 [3]". [2]


[1] Abrogata dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.

[2] La sanzione di cui al presente comma, in precedenza ammenda, è stata così sostituita dall'art. 32 della L. 24 novembre 1981, n. 689. I relativi importi sono stati così elevati, da ultimo, dall'art. 114 della L. 24 novembre 1981, n. 689.