§ 96.3.a - Circolare 8 luglio 1987, n. 1/VI/TUR.
Istruzioni per la presentazione delle istanze e l'assegnazione di contributi per iniziative e manifestazioni turistiche a carattere [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:96. Turismo
Capitolo:96.3 sovvenzioni e agevolazioni
Data:08/07/1987
Numero:1

§ 96.3.a - Circolare 8 luglio 1987, n. 1/VI/TUR.

Istruzioni per la presentazione delle istanze e l'assegnazione di contributi per iniziative e manifestazioni turistiche a carattere pluriregionale di cui alla legge n. 702 del 1955

 

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

 

Si informa che, a decorrere dall'anno finanziario 1988, gli Enti pubblici e di diritto pubblico, gli Enti morali e le organizzazioni cooperative nazionali debitamente riconosciute che intendono essere ammessi ai contributi previsti dall'art. 1 della legge 4 agosto 1955, n. 702, e successive modificazioni, nonchè ai sensi dell'art. 8 della legge 22 febbraio 1982, n. 44, dovranno inviare la relativa istanza al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale degli affari generali del turismo e dello sport - Via della Ferratella in Laterano, entro il 15 febbraio per le manifestazioni da svolgersi nel primo semestre dell'anno, ovvero entro il 15 luglio per quelle in svolgimento nel secondo semestre, e, comunque, anteriormente alla data di inizio della manifestazione ed iniziativa per cui viene richiesto il contributo.

 

Le istanze si considerano prodotte in tempo utile se consegnate al Ministero entro il termine indicato, ovvero se spedite entro lo stesso termine a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

 

La ripartizione del fondo stanziato in bilancio per i contributi di cui trattasi avverrà sulla base di un apposito piano, entro il 15 aprile ed entro il 15 settembre di ciascun anno a seconda che lo svolgimento della manifestazione sia nel primo o nel secondo semestre.

 

Le istanze dirette ad ottenere la concessione dei contributi debbono essere corredate da ogni utile elemento di valutazione delle manifestazioni sotto il profilo promozionale, organizzativo e finanziario, ed in particolare dovranno essere trasmessi, unitamente alla istanza, un dettagliato programma di svolgimento della manifestazione stessa ed il piano finanziario delle entrate e delle uscite nonchè un motivato parere sulla validità turistico-promozionale della iniziativa e sulla sua attitudine e stimolo alle correnti turistiche con provenienza da altre Regioni o dall'estero, rilasciato dall'Ente turistico competente per territorio.

 

La documentazione deve essere prodotta in duplice copia.

 

L'assegnazione dei contributi potrà essere disposta unicamente a favore degli Enti aventi diritto ai sensi della legge n. 702/55 e n. 44/82 i quali dovranno, in ogni caso, avere la responsabilità amministrativa e contabile della manifestazione.

 

Non sono ammesse a contributo le iniziative per le quali non risulti accertata la partecipazione finanziaria dell'Ente promotore.

 

Nell'assegnazione del contributo l'Amministrazione terrà presente l'ampiezza e l'articolazione del programma organizzativo, la diffusione e la pubblicazione del medesimo, il volume delle spese preventivate in relazione alle disponibilità finanziarie dell'Ente organizzatore, e l'interesse dimostrato da altri Enti sovventori.

 

La liquidazione del contributo assegnato verrà disposta previo riscontro della sottoriportata documentazione, che gli Enti dovranno trasmettere al Ministero, in duplice copia, entro novanta giorni dalla data di ultimazione della manifestazione:

 

1) dettagliata relazione sulla manifestazione dalla quale risultino puntualmente documentate le indicazioni fornite in sede preventiva a sostegno della affermata validità sotto il profilo turistico promozionale dell'iniziativa stessa ed il positivo riflesso sul movimento turistico pluriregionale o nazionale. Tale relazione dovrà essere corredata dalla documentazione probatoria del periodo di svolgimento della manifestazione e delle sue caratteristiche (ritagli di giornale, locandine, manifesti, programmi ed altro materiale. La data di svolgimento della manifestazione dovrà essere documentata mediante una dichiarazione rilasciata da una pubblica autorità locale);

 

2) rendicontazione delle entrate e delle uscite da parte dei Comuni e delle Province mediante delibera della Giunta approvativa del consuntivo della manifestazione, delibera che deve possedere il carattere dell'esecutività. Per gli altri Enti pubblici, Enti morali e organizzazioni cooperative, dovrà essere esibito il consuntivo sottoscritto dal legale rappresentante dell'Ente, corredato dal verbale del collegio dei Revisori dei conti o dei Sindaci, attestante la regolarità delle scritture contabili e la loro corrispondenza ai dati esposti in bilanci e comprovante l'esistenza agli atti dei corrispondenti giustificativi di entrata e di spesa.

 

Gli Enti morali e le organizzazioni cooperative debbono produrre anche una dichiarazione, firmata dal legale rappresentante, dalla quale risulti l'assenza di ulteriori interventi finanziari al di fuori di quelli indicati nel piano finanziario e nel consuntivo;

 

3) ove l'Ente non si avvalga di organi di controllo interno dovrà produrre, a corredo del rendiconto, idonea documentazione giustificativa delle entrate e delle uscite relative alla iniziativa da finanziare, in originale e copia, ovvero in duplice copia di cui una autenticata. Dovrà essere altresi` fornita indicazione del numero di conto corrente postale intestato impersonalmente all'Ente, oppure indicazione dell'istituto di credito tesoriere dello stesso Ente, con specificazione, in tal caso, se lo stesso sia autorizzato a riscuotere con quietanza mediante produzione di bolletta di incasso vistata dal Presidente o dal Direttore;

 

4) per gli Enti tenuti all'osservanza dell'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni (Province, Comuni con popolazione non inferiore a 8.000 abitanti - ora 5.000: , Enti pubblici con entrate di bilancio pari almeno ad 1 miliardo), e` necessario l'invio di una richiesta volta ad ottenere che l'erogando contributo venga reso esigibile mediante commutazione in quietanza di contabilità speciale, di cui dovrà essere indicato il numero, intestata all'Ente presso la competente sezione delle tesorerie dello Stato.

 

In caso contrario l'Ente dovrà dichiarare, mediante l'invio di apposita attestazione, di essere esente dall'obbligo di cui sopra.

 

In sede di liquidazione, qualora risulti una evidente sproporzione fra la spesa preventivata effettivamente sostenuta, l'Amministrazione procederà ad una riduzione del contributo assegnato.

 

L'Amministrazione si riserva in ogni caso, di richiedere la documentazione che riterrà necessaria e di disporre ispezioni sulle attività sovvenzionate, fermo restando che non sarà ammessa a contributo, ovvero non sarà liquidata, l'istanza non corredata della prescritta documentazione".