Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 28. Contratti |
Capitolo: | 28.2 contratti agrari |
Data: | 23/12/1972 |
Numero: | 844 |
Sommario |
Art. unico. Il termine fissato dall'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 462, è prorogato al 15 marzo 1973. |
§ 28.2.36 - Legge 23 dicembre 1972, n. 844.
Proroga delle disposizioni contenute nella legge 8 agosto 1972, n. 462.
(G.U. 4 gennaio 1973, n. 4)
Il termine fissato dall'art. 1 della
Le disposizioni contenute nella
I pagamenti effettuati dagli affittuari a titolo provvisorio per l'annata agraria 1970-1971 saranno conguagliati in base alle norme che saranno emanate ai sensi del precedente comma.
Gli affittuari che abbiano effettuato pagamenti in base alle disposizioni contenute nella presente legge non possono essere considerati inadempienti per morosità.