Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 28. Contratti |
Capitolo: | 28.2 contratti agrari |
Data: | 08/08/1972 |
Numero: | 462 |
Sommario |
Art. 1. Per l'annata agraria 1971-72, le somme dovute alle varie scadenze anche consuetudinarie sino al 10 novembre 1972, in base ai canoni stabiliti ai sensi della legge 11 [...] |
Art. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana |
§ 28.2.28 - Legge 8 agosto 1972, n. 462.
Conguaglio al 10 novembre 1972 del pagamento dei canoni di affitto dei fondi rustici scadenti anteriormente alla data predetta relativi all'annata agraria 1971-1972.
(G.U. 23 agosto 1972, n. 218)
Per l'annata agraria 1971-72, le somme dovute alle varie scadenze anche consuetudinarie sino al 10 novembre 1972, in base ai canoni stabiliti ai sensi della
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
[1] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 15 marzo 1973 dall'art. unico della