§ 28.2.13 - Legge 28 marzo 1957, n. 244.
Norme in materia di proroga dei contratti agrari.


Settore:Normativa nazionale
Materia:28. Contratti
Capitolo:28.2 contratti agrari
Data:28/03/1957
Numero:244


Sommario
Art. 1.      Le norme di cui alla legge 11 luglio 1952, n. 765, si applicano anche a tutti i contratti ivi considerati ed alle concessioni di terre incolte od insufficientemente [...]
Art. 2.      Nel caso di morte dell'affittuario coltivatore diretto, il contratto continua con il coniuge e con gli altri eredi legittimi semprechè siano coltivatori diretti e [...]
Art. 3.      Il secondo comma dell'art. 8 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, ratificato con legge 22 marzo 1950, n. 144, è sostituito dal seguente


§ 28.2.13 - Legge 28 marzo 1957, n. 244. [1]

Norme in materia di proroga dei contratti agrari.

(G.U. 30 aprile 1957, n. 110)

 

 

     Art. 1.

     Le norme di cui alla legge 11 luglio 1952, n. 765, si applicano anche a tutti i contratti ivi considerati ed alle concessioni di terre incolte od insufficientemente coltivate di cui al decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, e al decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 89, e successive integrazioni e modificazioni, stipulati o disposte successivamente alla data di entrata in vigore della predetta legge e comunque attualmente in corso, e sempre che non sia intervenuta una sentenza di rilascio del fondo, passata in giudicato.

 

          Art. 2.

     Nel caso di morte dell'affittuario coltivatore diretto, il contratto continua con il coniuge e con gli altri eredi legittimi semprechè siano coltivatori diretti e dispongano di forza lavorativa che costituisca almeno un terzo di quella necessaria per le normali esigenze di coltivazione del fondo.

 

          Art. 3.

     Il secondo comma dell'art. 8 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, ratificato con legge 22 marzo 1950, n. 144, è sostituito dal seguente:

     "I contratti di affitto esistenti sui fondi acquistati o concessi in enfiteusi a norma della presente legge cessano di aver vigore al termine dell'annata agraria successiva a quella nella quale è stata stipulata la vendita o la concessione in enfiteusi, semprechè sia stata data disdetta almeno un anno prima di detto termine".

 


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.