Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 28. Contratti |
Capitolo: | 28.2 contratti agrari |
Data: | 28/03/1957 |
Numero: | 244 |
Sommario |
Art. 1. Le norme di cui alla legge 11 luglio 1952, n. 765, si applicano anche a tutti i contratti ivi considerati ed alle concessioni di terre incolte od insufficientemente [...] |
Art. 2. Nel caso di morte dell'affittuario coltivatore diretto, il contratto continua con il coniuge e con gli altri eredi legittimi semprechè siano coltivatori diretti e [...] |
Art. 3. Il secondo comma dell'art. 8 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, ratificato con legge 22 marzo 1950, n. 144, è sostituito dal seguente |
§ 28.2.13 - Legge 28 marzo 1957, n. 244. [1]
Norme in materia di proroga dei contratti agrari.
(G.U. 30 aprile 1957, n. 110)
Le norme di cui alla
Nel caso di morte dell'affittuario coltivatore diretto, il contratto continua con il coniuge e con gli altri eredi legittimi semprechè siano coltivatori diretti e dispongano di forza lavorativa che costituisca almeno un terzo di quella necessaria per le normali esigenze di coltivazione del fondo.
Il secondo comma dell'art. 8 del
"I contratti di affitto esistenti sui fondi acquistati o concessi in enfiteusi a norma della presente legge cessano di aver vigore al termine dell'annata agraria successiva a quella nella quale è stata stipulata la vendita o la concessione in enfiteusi, semprechè sia stata data disdetta almeno un anno prima di detto termine".
[1] Abrogata dall'art. 1 del