Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 27. Contabilità pubblica |
Capitolo: | 27.7 leggi di spesa |
Data: | 23/02/1977 |
Numero: | 50 |
Sommario |
Art. 1. E’ autorizzata la spesa di L. 108.000.000 ad integrazione delle somme di cui alle leggi 19 luglio 1967, n. 597, e 24 dicembre 1969, n. 980, destinate al finanziamento [...] |
Art. 2. La somma di cui al precedente articolo sarà iscritta al capitolo 8001 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno 1976, [...] |
§ 27.7.156 – L. 23 febbraio 1977, n. 50. [1]
Integrazione del finanziamento per la costruzione di edifici scolastici in Buenos Aires ed in Addis Abeba.
(G.U. 3 marzo 1977, n. 60).
E’ autorizzata la spesa di
La somma di cui al precedente articolo sarà iscritta al capitolo 8001 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno 1976, concernente acquisto o costruzione di immobili da destinare a sedi di istituti di cultura e di scuole italiane all'estero.
All'onere relativo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1976.Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Abrogata dall'art. 24 del