§ 27.7.156 – L. 23 febbraio 1977, n. 50.
Integrazione del finanziamento per la costruzione di edifici scolastici in Buenos Aires ed in Addis Abeba.


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.7 leggi di spesa
Data:23/02/1977
Numero:50


Sommario
Art. 1.      E’ autorizzata la spesa di L. 108.000.000 ad integrazione delle somme di cui alle leggi 19 luglio 1967, n. 597, e 24 dicembre 1969, n. 980, destinate al finanziamento [...]
Art. 2.      La somma di cui al precedente articolo sarà iscritta al capitolo 8001 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno 1976, [...]


§ 27.7.156 – L. 23 febbraio 1977, n. 50. [1]

Integrazione del finanziamento per la costruzione di edifici scolastici in Buenos Aires ed in Addis Abeba.

(G.U. 3 marzo 1977, n. 60).

 

     Art. 1.

     E’ autorizzata la spesa di L. 108.000.000 ad integrazione delle somme di cui alle leggi 19 luglio 1967, n. 597, e 24 dicembre 1969, n. 980, destinate al finanziamento dei lavori di costruzione delle nuove sedi scolastiche rispettivamente in Buenos Aires ed in Addis Abeba.

 

          Art. 2.

     La somma di cui al precedente articolo sarà iscritta al capitolo 8001 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno 1976, concernente acquisto o costruzione di immobili da destinare a sedi di istituti di cultura e di scuole italiane all'estero.

     All'onere relativo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1976.Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.