§ 27.7.132 – L. 28 marzo 1973, n. 87.
Integrazione dei fondi assegnati all'Istituto centrale di statistica per la esecuzione dei censimenti generali del 1970 e 1971.


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.7 leggi di spesa
Data:28/03/1973
Numero:87

§ 27.7.132 – L. 28 marzo 1973, n. 87. [1]

Integrazione dei fondi assegnati all'Istituto centrale di statistica per la esecuzione dei censimenti generali del 1970 e 1971.

(G.U. 14 aprile 1973, n. 98).

 

     E’ autorizzata la spesa di lire 6 miliardi a integrazione della somma di lire 20 miliardi assegnata all'stituto centrale di statistica ai sensi dell'articolo 2 della legge 31 gennaio 1969, n. 14 , per i lavori connessi alla esecuzione nel 1970 del secondo censimento generale dell'agricoltura e nel 1971 dell'undicesimo censimento generale della popolazione e del quinto censimento generale dell'industria.

     L'onere verrà fronteggiato a carico del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971, all'uopo intendendosi prorogato il termine di utilizzo delle disponibilità indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.