Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 27. Contabilità pubblica |
Capitolo: | 27.7 leggi di spesa |
Data: | 10/11/1954 |
Numero: | 1087 |
Sommario |
Art. 1. Per l'esecuzione di un programma straordinario di opere pubbliche di irrigazione nei comprensori di bonifica, ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, è [...] |
Art. 2. Per lo sviluppo delle opere di trasformazione agraria e fondiaria è autorizzata la spesa di 10 miliardi, da destinare |
Art. 3. Alla delimitazione dei territori indicati alla lettera a) del precedente art. 2 provvede, con proprio decreto, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto [...] |
Art. 4. L'importo delle operazioni per il finanziamento delle spese di acquisto e di trasformazione dei terreni, indicate alla lettera b) dell'art. 2, non potrà superare la [...] |
Art. 5. I terreni acquistati e trasformati con i finanziamenti del precedente articolo saranno ceduti a lavoratori manuali della terra applicando le modalità delle leggi 12 [...] |
Art. 6. Oltre che a favore dei Consorzi, l'esproprio degli immobili dei proprietari inadempienti, previsto dal primo comma dell'art. 42 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. [...] |
Art. 7. La spesa di 35 miliardi sarà iscritta negli stati di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e ripartita come segue |
Art. 8. Alla copertura della spesa di lire 4 miliardi derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio 1954-55, viene provveduto con equivalente riduzione dello [...] |
§ 27.7.27 – L. 10 novembre 1954, n. 1087. [1]
Attuazione di un programma straordinario di opere irrigue e di colonizzazione.
(G.U. 30 novembre 1954, n. 275).
Per l'esecuzione di un programma straordinario di opere pubbliche di irrigazione nei comprensori di bonifica, ai sensi del
Per lo sviluppo delle opere di trasformazione agraria e fondiaria è autorizzata la spesa di 10 miliardi, da destinare:
a) alla concessione dei sussidi, previsti dall'articolo 38 del
b) al finanziamento delle spese per l'acquisto e la trasformazione fondiaria dei terreni che, ai termini dell'art. 14 del regolamento legislativo dell'Opera nazionale combattenti, approvato con regio
Alla delimitazione dei territori indicati alla lettera a) del precedente art. 2 provvede, con proprio decreto, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il parere del Consiglio superiore dell'agricoltura.
L'importo delle operazioni per il finanziamento delle spese di acquisto e di trasformazione dei terreni, indicate alla lettera b) dell'art. 2, non potrà superare la somma di 500 milioni annui per ciascuno degli esercizi in cui viene ripartita la complessiva autorizzazione di spesa disposta con la presente legge.
I terreni acquistati e trasformati con i finanziamenti del precedente articolo saranno ceduti a lavoratori manuali della terra applicando le modalità delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, e 21 ottobre 1950, n. 841.
Tutti i proventi derivanti dalle cessioni dei terreni affluiranno ad un fondo di rotazione, da istituire presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che sarà destinato ad ulteriori finanziamenti da concedere, per gli stessi scopi, all'Opera nazionale combattenti ed agli Enti di colonizzazione.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro, sarà approvato il regolamento del fondo.
Il fondo non potrà essere impiegato prima dell'approvazione del regolamento predetto.
Oltre che a favore dei Consorzi, l'esproprio degli immobili dei proprietari inadempienti, previsto dal primo comma dell'art. 42 del
La spesa di 35 miliardi sarà iscritta negli stati di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e ripartita come segue:
esercizio |
1954-55 |
L. |
4.000.000.000 |
" |
1955-56 |
" |
7.000.000.000 |
" |
1956-57 |
" |
6.000.000.000 |
" |
1957-58 |
" |
9.000.000.000 |
" |
1958-59 |
" |
9.000.000.000 |
|
Totale |
L. |
35.000.000.000 |
(Omissis) [2].
Le somme non impegnate in un esercizio sono portate in aumento allo stanziamento all'esercizio successivo.
Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste verranno annualmente determinate le somme da destinare, entro i limiti indicati nei precedenti articoli, alle opere pubbliche di irrigazione, alle opere di competenza privata ed al finanziamento di programmi di colonizzazione.
Alla copertura della spesa di lire 4 miliardi derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio 1954-55, viene provveduto con equivalente riduzione dello stanziamento inscritto al capitolo n. 516 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, relativo all'esercizio medesimo.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Abrogata dall'art. 24 del
[2] Comma così sostituito dall'art. 2 della