§ 27.6.587 - Del.CIPE 6 novembre 2009, n. 89.
Superamento del limite del 30 per cento per gli investimenti infrastrutturali in funzione di particolari esigenze territoriali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.6 finanza locale
Data:06/11/2009
Numero:89

§ 27.6.587 - Del.CIPE 6 novembre 2009, n. 89.

Superamento del limite del 30 per cento per gli investimenti infrastrutturali in funzione di particolari esigenze territoriali.

(G.U. 22 marzo 2010, n. 67)

 

     IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

 

     Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche, recante la riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attività produttive, nonchè l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;

     Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, con il quale è stato istituito il Ministero dello sviluppo economico;

     Vista la propria delibera 21 marzo 1997, n. 29 (G.U. n. 105/1997), riguardante la disciplina della programmazione negoziata;

     Vista la propria delibera 25 luglio 2003, n. 26 (G.U. n. 215/2003), riguardante la regionalizzazione dei patti territoriali e il coordinamento Governo, Regioni e Province autonome per i contratti di programma;

     Vista la nota n. 0012811 del 31 agosto 2009, con la quale il Ministro dello sviluppo economico ha proposto la modifica del punto 2.9, lettera c), della richiamata delibera n. 29/1997 che prevede la fissazione di un limite del 30% delle risorse assegnate a ciascun patto territoriale da destinare alla realizzazione di interventi infrastrutturali;

     Ritenuto opportuno prevedere il superamento di tale limite del 30%, in considerazione delle esigenze, emerse in vari territori, di intensificare gli interventi infrastrutturali all'interno dei patti territoriali, attraverso il riutilizzo delle risorse attualmente disponibili;

 

     Delibera:

 

     Al punto 2.9, lettera c), della delibera di questo Comitato n. 29/1997 richiamata in premessa è aggiunto il seguente paragrafo:

     «Il suddetto limite del 30% può essere superato, previo nulla osta da parte delle Regioni interessate, in funzione di particolari esigenze territoriali, rilevate dal Soggetto responsabile nella proposta di rimodulazione ed accertate dalla Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali del Ministero dello sviluppo economico, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili.».

 

     Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 2010  Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 189