Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 27. Contabilità pubblica |
Capitolo: | 27.6 finanza locale |
Data: | 06/11/2009 |
Numero: | 89 |
§ 27.6.587 - Del.CIPE 6 novembre 2009, n. 89.
Superamento del limite del 30 per cento per gli investimenti infrastrutturali in funzione di particolari esigenze territoriali.
(G.U. 22 marzo 2010, n. 67)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della
Visto il
Visto il
Vista la propria
Vista la propria
Vista la nota n. 0012811 del 31 agosto 2009, con la quale il Ministro dello sviluppo economico ha proposto la modifica del punto 2.9, lettera c), della richiamata
Ritenuto opportuno prevedere il superamento di tale limite del 30%, in considerazione delle esigenze, emerse in vari territori, di intensificare gli interventi infrastrutturali all'interno dei patti territoriali, attraverso il riutilizzo delle risorse attualmente disponibili;
Delibera:
Al punto 2.9, lettera c), della
«Il suddetto limite del 30% può essere superato, previo nulla osta da parte delle Regioni interessate, in funzione di particolari esigenze territoriali, rilevate dal Soggetto responsabile nella proposta di rimodulazione ed accertate dalla Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali del Ministero dello sviluppo economico, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili.».
Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 2010 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 189