§ 96.2.7 - D.P.R. 27 agosto 1960, n. 1044.
Riordinamento degli Enti provinciali del turismo.


Settore:Normativa nazionale
Materia:96. Turismo
Capitolo:96.2 disciplina generale
Data:27/08/1960
Numero:1044


Sommario
Art. 1.      Gli Enti provinciali per il turismo, istituiti con il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1425, convertito nella legge 3 febbraio 1936, n. 413, sono dotati di autonomia amministrativa ed [...]
Art. 2.      Gli Enti provinciali per il turismo sovrintendono nell'ambito delle rispettive Province a tutte le attività turistiche.
Art. 3.      Sono organi degli Enti provinciali per il turismo:
Art. 4.      Il presidente dell'Ente provinciale per il turismo è nominato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo e dura in carica quattro anni.
Art. 5.      Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo ed è composto, oltre che dal presidente:
Art. 6.      Il Consiglio, per conseguire le finalità dell'Ente, in particolare delibera:
Art. 7.      Il Comitato esecutivo è costituito dal presidente dell'Ente e da sei consiglieri nominati dal Consiglio stesso.
Art. 8.      Il Collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo ed è costituito da tre componenti designati rispettivamente dai Ministri per il turismo e lo [...]
Art. 9.      Le entrate degli Enti provinciali per il turismo sono costituite:
Art. 10.      L'esercizio finanziario degli Enti provinciali per il turismo ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Art. 11.      Previa autorizzazione del Ministro per il turismo e lo spettacolo, gli Enti provinciali per il turismo possono istituire, nel corso dell'esercizio finanziario, dopo l'approvazione del bilancio, [...]
Art. 12.      Il Ministro per il turismo e lo spettacolo può procedere, sentito il prefetto, allo scioglimento del Consiglio dell'Ente ed alla nomina di un commissario per accertate gravi deficienze [...]


§ 96.2.7 - D.P.R. 27 agosto 1960, n. 1044. [1]

Riordinamento degli Enti provinciali del turismo.

(G.U. 6 ottobre 1960, n. 245).

 

     Art. 1.

     Gli Enti provinciali per il turismo, istituiti con il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1425, convertito nella legge 3 febbraio 1936, n. 413, sono dotati di autonomia amministrativa ed hanno personalità giuridica di diritto pubblico.

     Essi hanno sede in ciascun capoluogo di Provincia e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo.

 

          Art. 2.

     Gli Enti provinciali per il turismo sovrintendono nell'ambito delle rispettive Province a tutte le attività turistiche.

     In particolare hanno il compito di:

     a) svolgere le attività necessarie per promuovere ed incrementare il movimento dei forestieri e per realizzare iniziative e manifestazioni intese alla valorizzazione ed alla propaganda delle risorse turistiche;

     b) coordinare nell'ambito della Provincia la propaganda e le manifestazioni di interesse turistico, nonché le attività delle aziende autonome di cura, soggiorno o turismo, degli enti e delle organizzazioni che perseguono finalità turistiche;

     c) studiare i problemi turistici, prospettando i provvedimenti intesi a favorire lo sviluppo dell'economia turistica provinciale;

     d) mantenere i rapporti con la Provincia, i Comuni, la Camera di commercio, industria ed agricoltura ed altri enti, associazioni ed organizzazioni comunque interessati al turismo, allo scopo di armonizzare le iniziative, le esigenze e le proposte per lo sviluppo turistico della Provincia;

     e) raccogliere ed elaborare, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, i dati statistici interessanti il turismo, con la collaborazione, ove occorra, delle Province, dei Comuni, delle Camere di commercio, industria ed agricoltura, delle aziende autonome di cura, soggiorno o turismo e di ogni altro ente operante nella Provincia;

     f) proporre l'iscrizione delle Associazioni pro-loco nell'albo previsto dalla lettera b) dell'art. 2 della legge 4 marzo 1958, n. 174, secondo la disciplina e le modalità stabilite con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo;

     g) adempiere alle attribuzioni ad essi demandate dalle norme vigenti, nonché esercitare le funzioni ad essi delegate dal Ministro per il turismo e lo spettacolo.

 

          Art. 3.

     Sono organi degli Enti provinciali per il turismo:

     1) il presidente;

     2) il Consiglio di amministrazione;

     3) il Comitato esecutivo;

     4) il Collegio dei revisori.

 

          Art. 4.

     Il presidente dell'Ente provinciale per il turismo è nominato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo e dura in carica quattro anni.

     Egli ha la rappresentanza legale dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione ed il Comitato esecutivo, emana gli atti occorrenti al regolare funzionamento dell'Ente, vigila sulla esatta e tempestiva esecuzione dei provvedimenti deliberati dagli organi collegiali. Adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti relativi alle liti attive e passive e quelli di competenza del Comitato esecutivo, da sottoporre alla ratifica del Comitato stesso, nonché quelli non espressamente attribuiti alla competenza del Consiglio e del Comitato esecutivo.

     Il presidente delega un consigliere che, in caso di assenza o di impedimento, lo sostituisce in tutte le attribuzioni.

 

          Art. 5.

     Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo ed è composto, oltre che dal presidente:

     a) dai presidenti delle aziende autonome di cura, soggiorno o turismo comprese nel territorio della Provincia;

     b) da un rappresentante della Prefettura, designato dal prefetto;

     c) da un rappresentante della Sopraintendenza competente per territorio, residente nella Provincia, designato dal Ministro per la pubblica istruzione;

     d) dal presidente dell'Amministrazione provinciale o da un assessore da lui designato e da due consiglieri provinciali, di cui uno appartenente alla minoranza, designati dal Consiglio;

     e) dal sindaco del capoluogo della Provincia o da un assessore da lui designato;

     f) dal sindaco di un Comune della Provincia con sede di azienda autonoma di cura, soggiorno o turismo, e dal sindaco di un Comune montano nelle Province nelle quali almeno un terzo dei Comuni sono riconosciuti montani secondo le norme vigenti;

     g) da un presidente di Associazione pro-loco iscritta all'albo di cui alla lettera b) dell'art. 2 della legge 4 marzo 1958, n. 174;

     h) dal presidente della Camera di commercio, industria ed agricoltura e dal presidente della Commissione provinciale per l'artigianato;

     i) dal presidente dell'Automobile Club Provinciale;

     l) da tre datori di lavoro e da tre lavoratori appartenenti ai settori più interessati al movimento turistico e scelti di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su terne indicate dalle organizzazioni sindacali di categoria;

     m) da un rappresentante di enti che senza scopo di lucro svolgano attività dirette ad incrementare il turismo sociale e giovanile;

     n) da tre esperti scelti tra persone non comprese nelle categorie di cui alle lettere l) ed m), e che per attività esercitata diano affidamento di capacità e competenza specifiche;

     o) un rappresentante del Touring Club Italiano [2] .

     Il direttore dell'Ente provinciale per il turismo disimpegna le funzioni di segretario.

     Il presidente ed i membri del Consiglio di amministrazione di cui alle lettere b), c), f), g), l), m) e n) durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

 

          Art. 6.

     Il Consiglio, per conseguire le finalità dell'Ente, in particolare delibera:

     a) le direttive generali ed i programmi di attività;

     b) i bilanci preventivi, le relative variazioni ed i conti consuntivi;

     c) il regolamento del personale sotto l'aspetto giuridico ed economico;

     d) i regolamenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi dell'Ente;

     e) gli acquisti, le alienazioni e le locazioni di beni immobili;

     f) sulle materie attribuite alla sua competenza dalle norme vigenti.

     Le deliberazioni del Consiglio sulle materie di cui alla lettera a), se riguardano direttive e programmi valevoli per un intero esercizio finanziario, ed alle lettere b) ed e) diventano esecutive dopo l'approvazione del Ministro per il turismo e lo spettacolo, con provvedimento da adottarsi entro il termine di trenta giorni dal ricevimento degli atti.

     Il regolamento per il personale di cui alla lettera c) del primo comma è approvato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, di concerto con il Ministro per il tesoro.

     Le riunioni del Consiglio sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei componenti ed in seconda convocazione con almeno un terzo di essi.

 

          Art. 7.

     Il Comitato esecutivo è costituito dal presidente dell'Ente e da sei consiglieri nominati dal Consiglio stesso.

     Il Comitato emana i provvedimenti necessari per l'attuazione del programma e delle direttive stabilite dal Consiglio; delibera sulle liti attive e passive e su quanto altro ad esso è demandato dal Consiglio. Le deliberazioni relative alle liti attive e passive diventano esecutive dopo l'approvazione del Ministro per il turismo e lo spettacolo.

     Il direttore dell'Ente disimpegna le funzioni di segretario.

 

          Art. 8.

     Il Collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo ed è costituito da tre componenti designati rispettivamente dai Ministri per il turismo e lo spettacolo e per il tesoro tra funzionari delle stesse Amministrazioni e dal Consiglio dell'Ente provinciale per il turismo tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

     I revisori durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

 

          Art. 9.

     Le entrate degli Enti provinciali per il turismo sono costituite:

     a) dai contributi e proventi previsti dalle norme vigenti;

     b) da redditi e proventi di gestione;

     c) da contributi di enti, associazione e privati.

 

          Art. 10.

     L'esercizio finanziario degli Enti provinciali per il turismo ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

     Entro il 30 novembre di ciascun esercizio l'Ente sottopone all'approvazione del Ministro per il turismo e lo spettacolo il bilancio preventivo per l'esercizio seguente, corredato del programma dell'attività da svolgersi durante l'esercizio stesso.

     Entro il 30 aprile di ogni anno, l'Ente sottopone all'approvazione del Ministro per il turismo e lo spettacolo il conto consuntivo dell'esercizio precedente, corredato delle relazioni del Consiglio e del Collegio dei revisori.

 

          Art. 11.

     Previa autorizzazione del Ministro per il turismo e lo spettacolo, gli Enti provinciali per il turismo possono istituire, nel corso dell'esercizio finanziario, dopo l'approvazione del bilancio, nuovi capitoli per lo svolgimento, anche temporaneo, di nuove attività e per il funzionamento di nuovi organismi e servizi, anche non permanenti.

 

          Art. 12.

     Il Ministro per il turismo e lo spettacolo può procedere, sentito il prefetto, allo scioglimento del Consiglio dell'Ente ed alla nomina di un commissario per accertate gravi deficienze amministrative o per altre irregolarità tali da compromettere il normale funzionamento dell'Ente.

     La ricostituzione del Consiglio dell'Ente è effettuata entro il termine di sei mesi, prorogabile, per una volta sola, di tre mesi.


[1] Abrogato dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Lettera aggiunta dall'art. 3 della L. 2 novembre 1964, n. 1169.