§ 95.26.52 - Legge 21 aprile 1962, n. 226.
Ritenute di acconto su compensi soggetti all'imposta di ricchezza mobile in categoria C-1 e disposizioni in materia di contributi governativi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.26 tributi diversi
Data:21/04/1962
Numero:226


Sommario
Art. 1.      Al testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, sono apportate le seguenti aggiunte e [...]
Art. 2.      Le pubbliche Amministrazioni che corrispondono contributi o premi ad imprese commerciali non possono procedere alla erogazione delle somme dovute se non risulta [...]
Art. 3.      Le disposizioni dell'art. 1 riguardanti le ritenute di acconto a carico di artisti, amministratori e revisori o sindaci si applicano sulle somme corrisposte dal primo [...]


§ 95.26.52 - Legge 21 aprile 1962, n. 226. [1]

Ritenute di acconto su compensi soggetti all'imposta di ricchezza mobile in categoria C-1 e disposizioni in materia di contributi governativi.

(G.U. 15 maggio 1962, n. 123)

 

 

     Art. 1.

     Al testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, sono apportate le seguenti aggiunte e modificazioni:

     Il terzo comma dell'art. 25 è sostituito dal seguente:

     "Per i redditi considerati dai commi primo e secondo dell'art. 128 debbono essere specificati, per ciascun percipiente, l'ammontare e la causale dei pagamenti fatti e l'importo delle ritenute effettuate. Per gli amministratori e per i revisori o sindaci di imprese commerciali debbono essere specificate anche le somme a qualunque titolo erogate in relazione alla carica e non assoggettate a ritenuta".

     La lettera b) del primo comma dell'art. 28 è sostituita dalla seguente:

     "b) l'elenco nominativo degli amministratori e dei revisori o sindaci, che sono stati in carica nell'esercizio, indicando per ciascuno la residenza e il domicilio fiscale".

     Dopo il quarto comma dell'art. 40, è aggiunto il seguente comma:

     "Le pubbliche Amministrazioni, che corrispondono ad imprese commerciali contributi o premi assoggettabili alla ritenuta d'acconto prevista dal terzo comma dell'art. 128, debbono comunicare all'Ufficio delle imposte del domicilio fiscale dell'impresa percipiente lo ammontare e la causale dei pagamenti fatti e l'importo delle ritenute effettuate. La comunicazione deve essere fatta entro il 31 marzo di ciascun anno, con riferimento alle somme corrisposte nell'anno precedente". "b) l'elenco nominativo degli amministratori e dei revisori o sindaci, che sono stati in carica nell'esercizio, indicando per ciascuno la residenza e il domicilio fiscale".

     L' art. 108 è sostituito dal seguente:

     Art. 108. "Compensi degli amministratori e dei revisori o sindaci.

     I compensi corrisposti agli amministratori ed ai revisori o sindaci, escluse le partecipazioni agli utili netti dell'esercizio, sono ammessi in detrazione".

     L'art. 128 è sostituito dal seguente:

     Art. 128. "Le imprese commerciali debbono operare una ritenuta nella misura dell'8 per cento, a titolo di acconto della imposta dovuta dal percipiente, sui due terzi dell'ammontare dei compensi sotto qualsiasi forma corrisposti per prestazioni artistiche effettuate in Italia da soggetti ivi domiciliati, e dei compensi sotto qualsiasi forma corrisposti agli amministratori ed ai revisori o sindaci, escluse le partecipazioni agli utili netti dell'esercizio.

     Chiunque, sotto qualsiasi forma, corrisponde a stranieri o ad italiani domiciliati all'estero diritti d'autore, canoni o proventi per la cessione o la concessione in uso di brevetti, disegni, processi, formule, marchi di fabbrica e simili ovvero compensi per l'esercizio in Italia di un'arte o professione è tenuto ad operare sui due terzi delle somme corrisposte una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta dovuta dal percipiente:

     a) nella misura del 18 per cento, quando il pagamento è fatto ad imprese commerciali tassabili in categoria B, a titolo di diritti di autore ovvero di canoni o proventi per la cessione o concessione in uso di brevetti, disegni, processi, formule, marchi di fabbrica e simili;

     b) nella misura dell'8 per cento, quando il pagamento è fatto ad altri soggetti per i titoli indicati nella precedente lettera a) ovvero a titolo di compenso per l'esercizio di arti o professioni.

     Le pubbliche Amministrazioni che corrispondono ad imprese commerciali contributi o premi esclusi i contributi previsti dall'art. 83, lettera e), debbono operare, sui due terzi delle somme corrisposte, una ritenuta del 18 per cento a titolo di acconto dell'imposta dovuta dalla impresa percipiente.

     Le ritenute previste dai commi precedenti sono computate in pagamento delle imposte dovute sui redditi alla cui formazione concorrono le somme sulle quali sono state operate.

     Si applicano le disposizioni degli articoli 272 e 273".

     L'art. 255 è sostituito dal seguente:

     Art. 255. "Omissione di comunicazioni prescritte alle pubbliche Amministrazioni.

     In caso di violazione delle disposizioni dei commi quarto e quinto dell'art. 40, si applica la pena pecuniaria da lire 250 a lire 1.500".

 

          Art. 2.

     Le pubbliche Amministrazioni che corrispondono contributi o premi ad imprese commerciali non possono procedere alla erogazione delle somme dovute se non risulta dimostrato che le imprese hanno operato le ritenute prescritte dai commi primo e secondo dell'art. 128 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, sulle somme corrisposte nello svolgimento della specifica attività alla quale si riferisce il contributo o il premio.

 

          Art. 3.

     Le disposizioni dell'art. 1 riguardanti le ritenute di acconto a carico di artisti, amministratori e revisori o sindaci si applicano sulle somme corrisposte dal primo giorno del sesto mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.