§ 95.26.28 - D.Lgs. 26 febbraio 1948, n. 107 .
Modificazioni al regime fiscale dello zucchero e degli altri prodotti zuccherini.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.26 tributi diversi
Data:26/02/1948
Numero:107


Sommario
Art. 1.      L'imposta addizionale di L. 16.000 per ogni quintale di zucchero di prima classe e di L. 15.360 per ogni quintale di zucchero di seconda classe, di cui all'art. 1, primo [...]
Art. 2.      La nuova misura di imposta, stabilita nel precedente art. 1, si applica agli zuccheri esistenti alla data di pubblicazione del presente decreto nelle fabbriche e [...]
Art. 3.  [2]
Art. 4.      Le restituzioni d'imposta previste dalle norme in vigore, per i prodotti esportati contenenti zucchero, glucosio, zucchero invertito, maltosio e analoghe materie [...]
Art. 5.      Ferme restando le disposizioni contenute nel secondo comma dall'art. 11 del decreto legislativo 25 novembre 1947, n. 1286, è esonerato dall'imposta di fabbricazione e [...]
Art. 6.      Restano ferme tutte le altre disposizioni contenute nel decreto legislativo 25 novembre 1947, n. 1286
Art. 7.      Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana


§ 95.26.28 - D.Lgs. 26 febbraio 1948, n. 107 [1] .

Modificazioni al regime fiscale dello zucchero e degli altri prodotti zuccherini.

(G.U. 9 marzo 1948, n. 58)

 

 

     Art. 1.

     L'imposta addizionale di L. 16.000 per ogni quintale di zucchero di prima classe e di L. 15.360 per ogni quintale di zucchero di seconda classe, di cui all'art. 1, primo comma, del decreto legislativo del 25 novembre 1947, n. 1286, è ridotta rispettivamente a L. 10.000 e a L. 9600.

 

          Art. 2.

     La nuova misura di imposta, stabilita nel precedente art. 1, si applica agli zuccheri esistenti alla data di pubblicazione del presente decreto nelle fabbriche e raffinerie produttrici, nei magazzini vincolati alla finanza, compresi quelli delle fabbriche di marmellate e di latte condensato, nonché agli zuccheri esistenti nei recinti o nei locali sui quali è esercitata la vigilanza finanziaria o che siano viaggianti con bolletta di cauzione.

     L'imposta addizionale ridotta, a termine del precedente art. 1, si applica agli zuccheri già liberi da tributo, accertati in conformità del disposto con il secondo comma dell'art. 2 del citato decreto legislativo 25 novembre 1947, n. 1286, e che non abbiano ancora assolta l'imposta nella misura maggiore stabilita dall'art. 1 del decreto medesimo.

 

          Art. 3. [2]

     L'imposta di fabbricazione per i prodotti zuccherini di cui appresso e la corrispondente sovrimposta di confine sugli stessi prodotti importati dall'estero sono stabilite, per ciascuno di essi e per ogni quintale, nelle misure di seguito indicate:

     glucosio solido L. 4.000

     glucosio liquido L. 2.000

     zucchero invertito liquido. ottenuto da qualsiasi materia esclusi i sughi di uva e di carrube, avente un contenuto zuccherino totale non superiore all'84% in peso espresso in zucchero invertito L. 6.000

     zucchero invertito liquido, ottenuto dai succhi d'uva o dai sughi di carrube, avente un tenore zuccherino non superiore ad 84%. Si considera come tale il sugo di uva concentrato ad un terzo o meno di un terzo in peso quando il tenore in acidità sia inferiore a 0,70%, nonché il concentrato di carrube quando sia stato depurato o anche parzialmente decolorato L. 3.000

     zucchero invertito, ottenuto da qualsiasi materia, solido od avente un contenuto zuccherino superiore all'84% in peso, espresso in zucchero invertito L. 7.000

     maltosio o sciroppo di maltosio (escluso l'estratto di malto) che nel consumo possono servire agli usi del glucosio: le stesse aliquote stabilite per il glucosio solido e liquido;

     levulosio: le stesse aliquote stabilite per lo zucchero invertito.

 

          Art. 4.

     Le restituzioni d'imposta previste dalle norme in vigore, per i prodotti esportati contenenti zucchero, glucosio, zucchero invertito, maltosio e analoghe materie zuccherine sono applicabili anche per la imposta addizionale di cui al precedente art. 1, e saranno effettuate in base ai nuovi carichi di imposta e di addizionale per le dichiarazioni di esportazione presentate dal 1° aprile 1948.

     L'art. 7 del decreto legislativo 25 novembre 1947, n. 1286, è abrogato.

 

          Art. 5.

     Ferme restando le disposizioni contenute nel secondo comma dall'art. 11 del decreto legislativo 25 novembre 1947, n. 1286, è esonerato dall'imposta di fabbricazione e dall'imposta addizionale il quantitativo di 4500 quintali di zucchero, già assegnato prima della pubblicazione del presente decreto, per la fabbricazione del "melittosio" effettuata con l'osservanza delle norme stabilite dall'Amministrazione finanziaria.

 

          Art. 6.

     Restano ferme tutte le altre disposizioni contenute nel decreto legislativo 25 novembre 1947, n. 1286.

 

          Art. 7.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana.

 


[1]  Ratificato dall'art. unico della L. 28 dicembre 1952, n. 4417. Abrogato dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2]  Articolo così sostituito dall'art. 4 del D.L. 14 dicembre 1948, n. 1419.