Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.25 tasse sulle concessioni governative |
Data: | 27/12/1956 |
Numero: | 1413 |
Sommario |
Art. unico. La tassa di concessione governativa dovuta dagli utenti delle trasmissioni televisive ai sensi dell'art. 1, primo comma, lettera b), e secondo comma, della legge 10 dicembre 1954, n. 1150, è [...] |
§ 95.25.9 - Legge 27 dicembre 1956, n. 1413. [1]
Revisione delle tasse di concessione governativa in materia di abbonamenti alle trasmissioni televisive.
(G.U. 29 dicembre 1956, n. 326)
La tassa di concessione governativa dovuta dagli utenti delle trasmissioni televisive ai sensi dell'art. 1, primo comma, lettera b), e secondo comma, della
Le tasse di concessione governativa, dovute per un anno solare dagli utenti delle trasmissioni televisive ai sensi dell'art. 2, lettera b), della medesima legge sono così aumentate:
a) alberghi, esercizi pubblici e pensioni, esclusi quelli di cui alle lettere b) e c): lire diciannovemila;
b) alberghi ed esercizi pubblici di quarta categoria, pensioni di terza categoria, locande: lire dodicimila;
c) alberghi ed esercizi pubblici di quinta categoria: lire seimila.
Le tasse, stabilite nell'art. 3 della
extra e prima categoria L. 25.000
2 categoria L. 20.000
3 categoria L. 19.000
4 categoria L. 12.000
5 categoria L. 6.000
Nella stessa misura sono fissate le tasse per il cambio di titolare previste nel medesimo art. 3.
La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1957.
[1] Abrogata dall'art. 24 del