§ 95.21.46 – D.L. 10 settembre 1993, n. 357.
Disposizioni urgenti in materia di acconto delle imposte sui redditi per l'anno 1993.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.21 imposta sul reddito
Data:10/09/1993
Numero:357


Sommario
Art. 1.      1. Per il periodo di imposta 1993 la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, nonché [...]
Art. 2.      1. Alla copertura delle minori entrate per l'anno 1993, valutate nell'importo di 2 mila miliardi, si fa fronte con le maggiori entrate conseguite in sede di versamenti [...]
Art. 3.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 95.21.46 – D.L. 10 settembre 1993, n. 357. [1]

Disposizioni urgenti in materia di acconto delle imposte sui redditi per l'anno 1993.

(G.U. 13 settembre 1993, n. 215).

 

     Art. 1.

     1. Per il periodo di imposta 1993 la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, nonché dell'imposta locale sui redditi di cui alla legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, e al decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1978, n. 38, è stabilita al 95 per cento. Per i soggetti il cui esercizio o periodo di gestione non coincide con l'anno solare, la predetta percentuale si applica per il periodo di imposta per il quale, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non è ancora scaduto il termine per il versamento della seconda rata dell'acconto.

     2. Resta ferma al 98 per cento la misura del versamento d'acconto del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 14 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dovuto per il periodo d'imposta di cui al comma 1.

 

          Art. 2.

     1. Alla copertura delle minori entrate per l'anno 1993, valutate nell'importo di 2 mila miliardi, si fa fronte con le maggiori entrate conseguite in sede di versamenti diretti per autoliquidazione del medesimo anno.

 

          Art. 3.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge dall'art. 1 della L. 11 novembre 1993, n. 447.