Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.21 imposta sul reddito |
Data: | 10/09/1993 |
Numero: | 357 |
Sommario |
Art. 1. 1. Per il periodo di imposta 1993 la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, nonché [...] |
Art. 2. 1. Alla copertura delle minori entrate per l'anno 1993, valutate nell'importo di 2 mila miliardi, si fa fronte con le maggiori entrate conseguite in sede di versamenti [...] |
Art. 3. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...] |
§ 95.21.46 – D.L. 10 settembre 1993, n. 357. [1]
Disposizioni urgenti in materia di acconto delle imposte sui redditi per l'anno 1993.
(G.U. 13 settembre 1993, n. 215).
1. Per il periodo di imposta 1993 la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, nonché dell'imposta locale sui redditi di cui alla
2. Resta ferma al 98 per cento la misura del versamento d'acconto del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 14 della
1. Alla copertura delle minori entrate per l'anno 1993, valutate nell'importo di 2 mila miliardi, si fa fronte con le maggiori entrate conseguite in sede di versamenti diretti per autoliquidazione del medesimo anno.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge dall'art. 1 della