§ 95.21.45 – D.Lgs. 6 marzo 1993, n. 136.
Attuazione della direttiva n. 90/435/CEE relativa al regime fiscale applicabile alle società madri e figlie di Stati membri della Comunità economica [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.21 imposta sul reddito
Data:06/03/1993
Numero:136


Sommario
Art. 1.      1. Dopo l'art. 96 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserito il seguente
Art. 2.      1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 3.      1. Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano agli utili la cui distribuzione sia stata deliberata a partire dal 1° gennaio 1992
Art. 4.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 95.21.45 – D.Lgs. 6 marzo 1993, n. 136.

Attuazione della direttiva n. 90/435/CEE relativa al regime fiscale applicabile alle società madri e figlie di Stati membri della Comunità economica europea.

(G.U. 10 maggio 1993, n. 107).

 

     Art. 1.

     1. Dopo l'art. 96 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserito il seguente:

     "Art. 96 bis (Dividendi distribuiti da società non residenti). - 1. Gli utili distribuiti, in occasione diversa dalla liquidazione, da società non residenti aventi i requisiti di cui al comma successivo non concorrono alla formazione del reddito per il 95 per cento del loro ammontare, a condizione che la partecipazione diretta nel loro capitale sia non inferiore al 25 per cento e sia detenuta ininterrottamente da almeno un anno alla data della relativa delibera.

     2. La disposizione di cui al comma 1 si applica se la società non residente:

     a) riveste una delle forme previste nell'allegato alla direttiva n. 90/435/CEE del Consiglio del 23 luglio 1990;

     b) risiede, ai fini fiscali, in uno Stato membro della Comunità europea;

     c) è soggetta nello Stato di residenza senza possibilità di fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati ad una delle seguenti imposte:

     impôt des sociétés/vennootschapsbelasting in Belgio;

     selskabsskat in Danimarca;

     Korperschaftsteuer in Germania;

     doros eisodematos Nomikon prosopon kerdoskopikou caraktera in Grecia;

     impuesto sobre sociedades in Spagna;

     impôt sur les sociétés in Francia;

     corporation tax in Irlanda;

     impôt sur le revenu des collectivités nel Lussemburgo;

     vennootschapsbelasting nei Paesi Bassi;

     imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas in Portogallo;

     corporation tax nel Regno Unito,

     o a qualsiasi altra imposta che venga a sostituire una delle imposte sopraindicate.

     3. Ai fini delle disposizioni di cui agli articoli 105, 106 e 107, gli utili previsti al comma 1 possono essere distribuiti senza applicazione della maggiorazione di conguaglio.

     4. Non può essere richiesto il rimborso a norma dell'art. 11, comma 3, della eccedenza del credito di imposta di cui all'art. 14 per la parte del suo ammontare relativa agli utili conseguiti fino a concorrenza dei dividendi di cui al comma 1. I dividendi di cui al comma 1 concorrono alla formazione dell'utile per la parte che eccede l'utile che si sarebbe formato in assenza dei dividendi medesimi e si considerano distribuiti se la società non dispone di utili assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e in ogni caso prima della distribuzione di utili assoggettati a maggiorazione di conguaglio. Gli utili che si considerano formati con i dividendi di cui al comma 1 devono essere indicati in apposito allegato alla dichiarazione dei redditi e, se distribuiti, separatamente evidenziati nei modelli di comunicazione di cui all'art. 7 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, o, in mancanza, in apposita comunicazione, salvo che la società li assoggetti a maggiorazione di conguaglio. Il rimborso si considera relativo ai dividendi di cui al comma 1 per ammontare pari a quello che non si sarebbe determinato in assenza dei predetti dividendi. Le disposizioni del presente comma si applicano ad ogni successivo percettore di utili direttamente o indirettamente formati con i dividendi di cui al comma 1.

     5. Ai fini degli articoli 61 e 66, le minusvalenze non sono deducibili per la quota eventualmente determinatasi per effetto della distribuzione degli utili che non concorrono a formare il reddito ai sensi del presente articolo.

     6. Ai fini dell'applicazione del comma 1 dell'art. 113 le disposizioni di cui ai commi precedenti sono applicabili solo alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di società ed enti commerciali aventi i requisiti indicati nel comma 2.

     7. Alle società di cui al comma 1 che risultano controllate direttamente o indirettamente da uno o più soggetti non residenti in Stati della Comunità europea le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a condizione che dimostrino di non essere state costituite allo scopo esclusivo o principale di beneficiare del regime in esame. A tal fine per l'assunzione delle prove da parte dell'Amministrazione finanziaria si applicano le procedure di cui ai commi 12 e 13 dell'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.".

 

          Art. 2.

     1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo il quarto comma dell'art. 27 è inserito il seguente comma:

     "La ritenuta d'acconto di cui al comma precedente non si applica sull'intero ammontare degli utili distribuiti soggetti al regime di cui all'art. 96 bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro delle finanze possono essere stabilite particolari modalità di attuazione mediante approvazione di appositi modelli";

     b) dopo l'art. 27 è inserito il seguente articolo:

     "Art. 27 bis (Rimborso della ritenuta sui dividendi distribuiti a soggetti non residenti). - 1. Le società indicate al comma 2 dell'art. 96 bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che detengono una partecipazione diretta non inferiore al 25 per cento del capitale della società che distribuisce gli utili, hanno diritto, a richiesta, al rimborso della ritenuta di cui al terzo comma dell'art. 27, a condizione che la partecipazione sia stata posseduta ininterrottamente da almeno un anno alla data della relativa delibera di distribuzione.

     2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, deve essere prodotta una certificazione, rilasciata dalle competenti autorità fiscali dello Stato estero, che attesti che la società non residente possiede i requisiti indicati nel comma 2 dell'art. 96 bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

     3. Ove ricorrano le condizioni di cui ai precedenti commi, a richiesta della società beneficiaria dei dividendi, i soggetti di cui all'art. 23 possono non applicare la ritenuta di cui al terzo comma dell'art. 27. Alla richiesta deve essere allegata la certificazione delle competenti autorità fiscali dello Stato estero, che attesta la ricorrenza dei requisiti. Copia della documentazione deve essere allegata alla dichiarazione prevista dall'art. 7. Con decreto del Ministro delle finanze possono essere stabilite specifiche modalità di attuazione mediante approvazione di appositi modelli.

     4. Resta impregiudicata l'applicazione di ritenute alla fonte previste da disposizioni convenzionali che accordano rimborsi di somme afferenti i dividendi distribuiti.

     5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle società di cui al comma 1 che risultano controllate direttamente o indirettamente da uno o più soggetti non residenti in Stati della Comunità europea a condizione che dimostrino di non essere state costituite allo scopo esclusivo o principale di beneficiare del regime in esame. A tal fine per l'assunzione delle prove si applicano le procedure di cui ai commi 12 e 13 dell'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.".

 

          Art. 3.

     1. Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano agli utili la cui distribuzione sia stata deliberata a partire dal 1° gennaio 1992.

 

          Art. 4.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.