Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.21 imposta sul reddito |
Data: | 08/08/1977 |
Numero: | 535 |
Sommario |
Art. unico. E' convertito in legge il decreto-legge 1 luglio 1977, n. 351, recante esonero dalle sanzioni per le dichiarazioni dei redditi presentate entro il 15 luglio 1977 e norme per il funzionamento di [...] |
§ 95.21.K - Legge 8 agosto 1977, n. 535.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 luglio 1977, n. 351, recante esonero dalle sanzioni per le dichiarazioni dei redditi presentate entro il 15 luglio 1977 e norme per il funzionamento di alcuni uffici distrettuali delle imposte dirette.
(G.U. 20 agosto 1977, n. 226)
E' convertito in legge il
All'articolo 1 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Nei confronti dei soggetti tenuti alla presentazione del modello di allegato anagrafico di cui al decreto ministeriale 18 aprile 1977 per le dichiarazioni indicate nel comma precedente, che presentino detto modello anagrafico entro il 15 luglio 1977, non si applica la pena pecuniaria prevista dall'art. 13 del
L'articolo 2 è sostituito dal seguente:
"Gli atti di determinazione delle quote di partecipazione agli utili delle imprese familiari, formati entro il 31 dicembre 1976 ed aventi data certa, qualora difettino di requisiti formali e sostanziali possono essere regolarizzati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto mediante rinnovazione dell'atto, a condizione che il nuovo atto non sia innovativo nè in ordine alle persone dei collaboratori nè in ordine alla misura delle rispettive quote ed abbia in allegato, come parte integrante, copia dell'atto precedente".
Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:
"Art. 2 bis.
L'ultimo comma dell'art. 5 del
«I redditi delle imprese familiari di cui all'art. 230-bis del codice civile sono imputati a ciascun collaboratore familiare, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili dell'impresa, quando la quota di partecipazione agli utili viene fissata prima dell'inizio dell'anno finanziario con atto pubblico o con scrittura privata autenticata dal notaio. Per i redditi conseguiti negli anni 1975 e 1976 l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata debbono essere perfezionati prima della presentazione della dichiarazione dei redditi relativi all'anno 1975. Gli atti predetti debbono essere sottoscritti da tutti i partecipanti»".
"Art. 2 ter.
Fermo restando quanto disposto dal terzo comma dell'art. 21 della
E' altresì prorogata a tale data la formazione dei ruoli dell'imposta locale sui redditi determinata dall'ufficio per l'anno 1975 in base alle risultanze catastali".
All'articolo 3, dopo le parole: "