§ 95.21.H - Legge 28 marzo 1968, n. 407.
Modificazione dell'art. 6 della legge 5 agosto 1962, n. 1336, in materia di agevolazioni fiscali in favore delle Ville venete.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.21 imposta sul reddito
Data:28/03/1968
Numero:407


Sommario
Art. 1.      Il primo comma dell'art. 6 della legge 5 agosto 1962, n. 1336, è sostituito dal seguente:
Art. 2.      La presente legge ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge 5 agosto 1962, n. 1336.


§ 95.21.H - Legge 28 marzo 1968, n. 407.

Modificazione dell'art. 6 della legge 5 agosto 1962, n. 1336, in materia di agevolazioni fiscali in favore delle Ville venete.

(G.U. 17 aprile 1968, n. 98)

 

     Art. 1.

     Il primo comma dell'art. 6 della legge 5 agosto 1962, n. 1336, è sostituito dal seguente:

     "L'art. 28 della legge 6 marzo 1958, n. 243, è così modificato:

     "Gli immobili di cui all'art. 3 sono esenti dalle imposte sul reddito dei terreni e sul reddito dei fabbricati e relative sovraimposte, nonchè dalla imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso.

     L'esenzione è subordinata al rilascio di una dichiarazione della soprintendenza ai monumenti che annualmente attesti che la villa è utilizzata in conformità alle direttive della soprintendenza stessa. Per i trasferimenti degli immobili indicati nel primo comma, autorizzati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, si applicano le imposte fisse di registro e ipotecaria. I trasferimenti di cui sopra derivanti da liberalità o da successione sono esenti dall'imposta sul valore netto globale, da quella di registro e successione e dalla imposta ipotecaria. Anche queste ultime esenzioni sono subordinate al rilascio di una dichiarazione della soprintendenza ai monumenti che attesti che la villa è utilizzata in conformità alle direttive della soprintendenza stessa".

 

          Art. 2.

     La presente legge ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge 5 agosto 1962, n. 1336.