| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 95. Tributi | 
| Capitolo: | 95.21 imposta sul reddito | 
| Data: | 28/03/1968 | 
| Numero: | 407 | 
| Sommario | 
| Art. 1. Il primo comma dell'art. 6 della legge 5 agosto 1962, n. 1336, è sostituito dal seguente: | 
| Art. 2. La presente legge ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge 5 agosto 1962, n. 1336. | 
§ 95.21.H - Legge 28 marzo 1968, n. 407.
Modificazione dell'art. 6 della legge 5 agosto 1962, n. 1336, in materia di agevolazioni fiscali in favore delle Ville venete.
(G.U. 17 aprile 1968, n. 98)
     Il primo comma dell'art. 6 della 
     "L'art. 28 della 
"Gli immobili di cui all'art. 3 sono esenti dalle imposte sul reddito dei terreni e sul reddito dei fabbricati e relative sovraimposte, nonchè dalla imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso.
     L'esenzione è subordinata al rilascio di una dichiarazione della soprintendenza ai monumenti che annualmente attesti che la villa è utilizzata in conformità alle direttive della soprintendenza stessa. Per i trasferimenti degli immobili indicati nel primo comma, autorizzati ai sensi della 
     La presente legge ha effetto dalla data di entrata in vigore della