Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.21 imposta sul reddito |
Data: | 28/03/1968 |
Numero: | 407 |
Sommario |
Art. 1. Il primo comma dell'art. 6 della legge 5 agosto 1962, n. 1336, è sostituito dal seguente: |
Art. 2. La presente legge ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge 5 agosto 1962, n. 1336. |
§ 95.21.H - Legge 28 marzo 1968, n. 407.
Modificazione dell'art. 6 della legge 5 agosto 1962, n. 1336, in materia di agevolazioni fiscali in favore delle Ville venete.
(G.U. 17 aprile 1968, n. 98)
Il primo comma dell'art. 6 della
"L'art. 28 della
"Gli immobili di cui all'art. 3 sono esenti dalle imposte sul reddito dei terreni e sul reddito dei fabbricati e relative sovraimposte, nonchè dalla imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso.
L'esenzione è subordinata al rilascio di una dichiarazione della soprintendenza ai monumenti che annualmente attesti che la villa è utilizzata in conformità alle direttive della soprintendenza stessa. Per i trasferimenti degli immobili indicati nel primo comma, autorizzati ai sensi della
La presente legge ha effetto dalla data di entrata in vigore della