§ 42.2.6b - Legge 5 agosto 1962, n. 1336.
Modificazioni alla legge 6 marzo 1958, n. 243, istitutiva dell'Ente per le Ville Venete.


Settore:Normativa nazionale
Materia:42. Enti pubblici
Capitolo:42.2 organizzazione
Data:05/08/1962
Numero:1336


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      L'art. 5 della legge 6 marzo 1958, n. 243, è così modificato:
Art. 3.      L'art. 18 della legge 6 marzo 1958, n. 243, è così modificato:
Art. 4.      L'art. 21 della legge 6 marzo 1958, n. 243, è così modificato:
Art. 5.      All'art. 22 della legge 6 marzo 1958, n. 243, è aggiunto il seguente comma:
Art. 6. 
Art. 7.      L'art. 30 della legge 6 marzo 1958, n. 243, è così modificato:


§ 42.2.6b - Legge 5 agosto 1962, n. 1336.

Modificazioni alla legge 6 marzo 1958, n. 243, istitutiva dell'Ente per le Ville Venete.

(G.U. 11 settembre 1962, n. 229).

 

     Art. 1. [1]

     L'efficacia della legge 6 marzo 1958, n. 243, è prorogata fino al 31 dicembre 1976. Nessun contributo obbligatorio è dovuto dagli enti consorziati di cui al primo comma dell'art. 2 della legge stessa.

 

          Art. 2.

     L'art. 5 della legge 6 marzo 1958, n. 243, è così modificato:

     "Il Consiglio di amministrazione è composto:

     a) dal presidente del Consorzio;

     b) da un rappresentante del Ministero del tesoro, con funzioni di vicepresidente;

     c) da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

     d) da un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

     e) da due membri scelti fra i presidenti delle Amministrazioni provinciali e da due membri scelti fra i presidenti degli Enti provinciali per il turismo delle Provincie indicate nell'art. 2 e designati, rispettivamente, dal Ministero dell'interno e da quello del turismo e dello spettacolo;

     f) dai soprintendenti ai monumenti e dai soprintendenti alle gallerie per le Provincie di cui all'art. 2 ;

     g) da un rappresentante delle Amministrazioni comunali e da un rappresentante degli Istituti di credito che fanno parte del Consorzio ai sensi dell'art. 2, designati rispettivamente, dal Ministero dell'interno e da quello del tesoro" [2].

 

          Art. 3.

     L'art. 18 della legge 6 marzo 1958, n. 243, è così modificato:

     "Salvo quanto disposto dall'art. 27 i fondi disponibili in ogni esercizio possono essere adibiti soltanto per le seguenti categorie di spesa:

     a) servizio dei mutui;

     b) concessioni di contributi ed erogazione di fondi per l'applicazione degli articoli 19 e 21;

     c) espropriazione ed acquisto di ville delle quali non sia possibile assicurare altrimenti la conservazione, e spese derivanti dalla esecuzione di opere di consolidamento e restauro delle ville stesse;

     d) onere finanziario - che il Consiglio di amministrazione delibera di assumere a carico del bilancio dell'Ente - per opere di pronto intervento necessarie al consolidamento strutturale ovvero al restauro di affreschi, stucchi e altre decorazioni pericolanti che ornano ville - di eccezionale interesse artistico-storico ovvero aperte al godimento del pubblico - i cui proprietari si trovino, a giudizio del Consiglio di amministrazione, in disagiate condizioni economiche, o per le quali non si ravvisi l'opportunità o la convenienza di procedere alla espropriazione o all'acquisto;

     e) spese generali per missioni, studi, pubblicazioni e altre eventuali.

     Alle categorie di spesa di cui alle lettere c), d), e) del comma precedente non può essere assegnata una somma superiore rispettivamente al 30, al 20 e al 10 per cento dei fondi disponibili in ogni esercizio finanziario".

 

          Art. 4.

     L'art. 21 della legge 6 marzo 1958, n. 243, è così modificato:

     "Su richiesta del proprietario che si assume di fare i lavori di cui all'art. 19 il Consorzio può concedere mutui ipotecari ammortizzabili in un periodo di tempo non inferiore a cinque anni nè superiore a venti. Al recupero delle quote di ammortamento maturate dopo la cessazione dell'Ente provvede il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato.

     Il Comitato esecutivo può disporre che l'Ente conceda in tutto o in parte un abbuono sugli interessi, avuto riguardo alle condizioni economiche del proprietario ed al reddito che ritrae dalla villa.

     Qualora le condizioni del proprietario siano particolarmente disagiate, il Comitato esecutivo può concedere, a titolo di contributo, una riduzione del debito nella misura non superiore al 25 per cento della somma capitale.

     Al proprietario che, trovandosi nelle condizioni previste dal comma precedente, esegua, senza beneficiare del mutuo, i lavori di consolidamento e restauro prescritti dalla competente Soprintendenza può essere concesso un contributo non superiore al 30 per cento della spesa sostenuta".

 

          Art. 5.

     All'art. 22 della legge 6 marzo 1958, n. 243, è aggiunto il seguente comma:

     "Per i mutui non superiori a lire 5 milioni l'iscrizione ipotecaria di cui al comma precedente può essere sostituita da altra garanzia reale o da fidejussione prestata da un istituto di credito".

 

          Art. 6. [3]

     L'art. 28 della legge 6 marzo 1958, n. 243, è così modificato:

     Gli immobili di cui all'art. 3 sono esenti dalle imposte sul reddito dei terreni e sul reddito dei fabbricati e relative sovraimposte, nonchè dalla imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso.

     L'esenzione è subordinata al rilascio di una dichiarazione della soprintendenza ai monumenti che annualmente attesti che la villa è utilizzata in conformità alle direttive della soprintendenza stessa. Per i trasferimenti degli immobili indicati nel primo comma, autorizzati ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, si applicano le imposte fisse di registro e ipotecaria. I trasferimenti di cui sopra derivanti da liberalità o da successione sono esenti dall'imposta sul valore netto globale, da quella di registro e successione e dalla imposta ipotecaria. Anche queste ultime esenzioni sono subordinate al rilascio di una dichiarazione della soprintendenza ai monumenti che attesti che la villa è utilizzata in conformità alle direttive della soprintendenza stessa.

     Tutti gli atti che si rendono necessari per l'esecuzione delle opere di consolidamento o restauro e quelli relativi alle concessioni di mutuo, alle dilazioni, agli appalti, alle iscrizioni ipotecarie a favore del Consorzio e relative annotazioni e cancellazioni, e ogni altro atto connesso con la concessione delle agevolazioni previste dalla presente legge, sono soggetti ad imposta fissa.

     Gli onorari dei notai sono ridotti alla metà quando le spese relative siano a carico del Consorzio ovvero quando siano connessi con la richiesta delle agevolazioni e provvidenze previste dalla presente legge".

 

          Art. 7.

     L'art. 30 della legge 6 marzo 1958, n. 243, è così modificato:

     "Possono essere addetti a prestare servizio presso l'Ente per le Ville Venete non più di sei impiegati statali di ruolo così distribuiti:

     un impiegato di carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata;

     un impiegato di carriera direttiva o di concetto appartenente a un ruolo di architetti, ingegneri o geometri;

     un impiegato di carriera di concetto appartenente a un ruolo di ragioneria;

     due impiegati di carriera esecutiva;

     un impiegato di carriera ausiliaria.

     Il personale di cui al presente articolo è collocato fuori ruolo ai sensi dell'art. 58 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3".


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 7 luglio 1970, n. 600.

[2] Comma così modificato dall'art. 2 della L. 7 luglio 1970, n. 600.

[3] Articolo così modificato dall'art. 1 della L. 28 marzo 1968, n. 407.