Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.19 imposta di fabbricazione |
Data: | 25/03/1986 |
Numero: | 73 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, fino al 30 giugno 1987, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i [...] |
Art. 2. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
§ 95.19.91 - Legge 25 marzo 1986, n. 73. [1]
Delega al Governo per la emanazione di norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione o all'aumento dei prezzi medi europei di tali prodotti.
(G.U. 25 marzo 1986, n. 70).
1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, fino al 30 giugno 1987, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le disposizioni occorrenti per l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina, sul petrolio diverso da quello lampante; nonchè sulla benzina agevolata per i turisti stranieri, sul prodotto denominato "Jet Fuel JP/4", sul petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico, sugli oli da gas da usare come combustibile e sugli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui, rispettivamente alle lettere B), punto 1), E), punto 1), D), punto 3), F), punto 1) e H), punti 1-b), 1-c) e 1-d), della tabella B allegata alla
a) l'aumento o la riduzione di imposta saranno disposti tenendo conto delle variazioni dei prezzi medi europei, che comportino riduzioni o aumenti dei corrispondenti prezzi di consumo all'interno;
b) l'aumento o la riduzione di imposta saranno disposti in misura pari all'importo della variazione dei prezzi europei e, per il "Jet Fuel JP/4", in misura corrispondente al rapporto di tassazione rispetto all'aliquota normale; per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi l'aumento o la riduzione di imposta saranno disposti in misura corrispondente alla variazione di aliquota apportata agli oli da gas e tenendo conto della quantità di essi mediamente contenuta nei predetti oli combustibili;
c) per gli oli da gas l'aumento o la riduzione di imposta saranno disposti solo se la variazione dei prezzi medi europei riguardi sia la destinazione per uso autotrazione sia quella per uso riscaldamento e saranno limitati ad un importo pari a quello della variazione di minore entità.
2. I decreti indicati al comma 1 del presente articolo dovranno essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale contestualmente alla delibera o al comunicato del CIP ed avranno effetto dalla data della loro pubblicazione.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
[1] Abrogata dall'art. 24 del