Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.19 imposta di fabbricazione |
Data: | 13/01/1981 |
Numero: | 8 |
Sommario |
Art. 1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante sono [...] |
Art. 1 bis. |
Art. 1 ter. [4] |
Art. 2. Alle minori entrate derivanti dalla attuazione del presente decreto, valutate per l'anno finanziario 1981 in lire 590 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento [...] |
Art. 3. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. |
§ 95.19.79 - D.L. 13 gennaio 1981, n. 8 [1].
Diminuzioni della imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.
(G.U. 14 gennaio 1981, n. 12).
L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante sono ridotte da L. 42.053 a L. 39.753 per ettolitro, alla temperatura di 15° C.
L'aliquota agevolata d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera E), punto 1), della tabella B), allegata alla
Le aliquote agevolate d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalla lettera D), punto 3), ed F), punto 1), della predetta tabella B), rispettivamente per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico e per gli oli da gas da usare come combustibili, sono ridotte da L. 1.740 a L. 1.000 e da L. 2.505 a L. 1.630 per ettolitro, alla temperatura di 15° C.
L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione sono ridotti da L. 46.152 a L. 42.322 per quintale.
E' abolito il diritto erariale sul carbon fossile istituito con la
L'alcole etilico denaturato da usare in esenzione dall'imposta di fabbricazione e dai diritti erariali normali in miscela con la benzina in prove sperimentali come carburante per autotrazione non è soggetto al trattamento fiscale previsto dall'art. 11 della
L'agevolazione di cui al comma precedente è limitata ad un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed è subordinata alle condizioni, modalità e tipo di sostanze denaturanti da stabilirsi dal Ministero delle finanze.
Alle minori entrate derivanti dalla attuazione del presente decreto, valutate per l'anno finanziario 1981 in lire 590 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Conferimenti ai fondi di dotazione degli enti di gestione delle partecipazioni statali".
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge dall' art. unico della
[2] Comma così rettificato con errata-corrige pubblicata nella G.U. 16 gennaio 1981, n. 15.
[3] Articolo aggiunto dalla legge di conversione
[4] Articolo aggiunto dalla legge di conversione