§ 64.1.4 - L. 27 giugno 1929, n. 1108.
Provvedimenti per favorire il credito all'industria mineraria.


Settore:Normativa nazionale
Materia:64. Miniere cave e torbiere
Capitolo:64.1 miniere cave e torbiere
Data:27/06/1929
Numero:1108


Sommario
Art. 1.      Chiunque trasporti carbone fossile per ferrovia o tramvia, o lo scarichi nei porti è tenuto a pagare un diritto fisso erariale di una lira per ogni tonnellata di combustibile trasportato o [...]
Art. 2.      Il diritto fisso non si applica sul carbone fossile destinato al rifornimento delle navi mercantili ed a quello per il quale sia stato comunque corrisposto
Art. 3.      La riscossione del diritto fisso è effettuata, all'atto della importazione del carbon fossile dall'estero, dalle dogane del regno, che ne cureranno il versamento in tesoreria, con imputazione ad [...]
Art. 4.      Il ministero dell'economia nazionale è autorizzato a concedere contributi per il pagamento degli interessi sui mutui che i concessionari di miniere contraggono con gli istituti di credito per la [...]
Art. 5.      Con apposito regolamento, da emanarsi dal ministero dell'economia nazionale, di concerto col ministero delle finanze, saranno determinate le norme per l'assegnazione dei contributi
Art. 6.      Per l'assegnazione dei contributi previsti negli articoli precedenti verrà istituito apposito capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa per il ministero [...]


§ 64.1.4 - L. 27 giugno 1929, n. 1108. [1]

Provvedimenti per favorire il credito all'industria mineraria.

(G.U. 10 luglio 1929, n. 159).

 

Art. 1.

     Chiunque trasporti carbone fossile per ferrovia o tramvia, o lo scarichi nei porti è tenuto a pagare un diritto fisso erariale di una lira per ogni tonnellata di combustibile trasportato o scaricato.

 

     Art. 2.

     Il diritto fisso non si applica sul carbone fossile destinato al rifornimento delle navi mercantili ed a quello per il quale sia stato comunque corrisposto.

     Dal pagamento del diritto fisso sono altresì esonerate le amministrazioni statali.

 

     Art. 3.

     La riscossione del diritto fisso è effettuata, all'atto della importazione del carbon fossile dall'estero, dalle dogane del regno, che ne cureranno il versamento in tesoreria, con imputazione ad apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione dell'entrata.

 

     Art. 4.

     Il ministero dell'economia nazionale è autorizzato a concedere contributi per il pagamento degli interessi sui mutui che i concessionari di miniere contraggono con gli istituti di credito per la costruzione di opere, per l'acquisto di macchinari o per la trasformazione degli impianti, nell'intento di procedere alla più razionale coltivazione delle miniere.

 

     Art. 5.

     Con apposito regolamento, da emanarsi dal ministero dell'economia nazionale, di concerto col ministero delle finanze, saranno determinate le norme per l'assegnazione dei contributi.

 

     Art. 6.

     Per l'assegnazione dei contributi previsti negli articoli precedenti verrà istituito apposito capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa per il ministero dell'economia nazionale, a cominciare dall'esercizio 1929-30, e non oltre l'esercizio 1948-49, con lo stanziamento annuo di lire 5.000.000.

 


[1] Abrogata dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.