§ 95.19.55 - Legge 21 febbraio 1963, n. 263.
Riduzione dell'imposta di fabbricazione sul petrolio destinato ad uso di riscaldamento domestico.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.19 imposta di fabbricazione
Data:21/02/1963
Numero:263


Sommario
Art. 1.      L'aliquota d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista, per il petrolio destinato ad uso di riscaldamento domestico, dalla lettera D), punto 3), aggiunto [...]
Art. 2.      Il secondo comma dell'art. 4 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, è sostituito dal seguente:


§ 95.19.55 - Legge 21 febbraio 1963, n. 263.

Riduzione dell'imposta di fabbricazione sul petrolio destinato ad uso di riscaldamento domestico.

(G.U. 25 marzo 1963, n. 81).

 

     Art. 1.

     L'aliquota d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista, per il petrolio destinato ad uso di riscaldamento domestico, dalla lettera D), punto 3), aggiunto con l'art. 7 del decreto-legge 3 maggio 1957, n. 262, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1957, n. 464, alla tabella B allegata al decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 2, e successive modificazioni, è ridotta da lire 1.000 a lire 500 per quintale.

 

          Art. 2.

     Il secondo comma dell'art. 4 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, è sostituito dal seguente:

     "E' altresì fatto divieto di detenere, nell'ambito dei depositi liberi di prodotti petroliferi, oli minerali denaturati destinati a provvista di bordo dei natanti da pesca ovvero ad usi per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovrimposta di confine".