Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.19 imposta di fabbricazione |
Data: | 21/02/1963 |
Numero: | 263 |
Sommario |
Art. 1. L'aliquota d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista, per il petrolio destinato ad uso di riscaldamento domestico, dalla lettera D), punto 3), aggiunto [...] |
Art. 2. Il secondo comma dell'art. 4 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, è sostituito dal seguente: |
§ 95.19.55 - Legge 21 febbraio 1963, n. 263.
Riduzione dell'imposta di fabbricazione sul petrolio destinato ad uso di riscaldamento domestico.
(G.U. 25 marzo 1963, n. 81).
L'aliquota d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista, per il petrolio destinato ad uso di riscaldamento domestico, dalla lettera D), punto 3), aggiunto con l'art. 7 del
Il secondo comma dell'art. 4 del
"E' altresì fatto divieto di detenere, nell'ambito dei depositi liberi di prodotti petroliferi, oli minerali denaturati destinati a provvista di bordo dei natanti da pesca ovvero ad usi per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovrimposta di confine".