§ 18.5.13 - D.L. 3 maggio 1957, n. 262.
Misure per assicurare l'utilizzo di oli minerali distillati aventi particolari caratteristiche allo scopo di ottenere maggiori disponibilità di olio [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:18. Carburanti
Capitolo:18.5 oli minerali idrocarburi e gas
Data:03/05/1957
Numero:262


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3.      L'esercente raffineria di oli minerali od officina termoelettrica od officina a gas che intende usufruire del beneficio fiscale sancito dall'art. 1, deve ottenere preventivamente [...]
Art. 4. 
Art. 5.      I serbatoi destinati al deposito degli oli minerali distillati di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 1 sono soggetti alle disposizioni della legge doganale e del relativo regolamento per i [...]
Art. 6.      Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto-legge, si fa riferimento al regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, e successive modificazioni.
Art. 7.      Nella tabella B allegata al decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito nella legge 31 gennaio 1954, n. 2, alla lettera D) - Petrolio - dopo il punto 2 è aggiunto:
Art. 8.      Il petrolio ammesso all'agevolezza prevista dall'art. 7 deve essere immesso in consumo confezionato in appositi imballaggi, previa adulterazione con un adulterante da stabilirsi con decreto del [...]
Art. 9. 
Art. 10.      La restituzione d'imposta prevista dall'articolo precedente per i gas di petrolio liquefatti destinati agli usi in esso indicati, deve essere operata, nei modi previsti dalle disposizioni in [...]
Art. 10 bis. 
Art. 11.      Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


§ 18.5.13 - D.L. 3 maggio 1957, n. 262. [1]

Misure per assicurare l'utilizzo di oli minerali distillati aventi particolari caratteristiche allo scopo di ottenere maggiori disponibilità di olio combustibile, nonché delle eccedenze di gas di petrolio liquefatti.

(G.U. 4 maggio 1957, n. 113)

 

     Art. 1. [2]

     Nella tabella A annessa al decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito nella legge 31 gennaio 1954, n. 2, dopo la lettera H - oli minerali - è aggiunta la seguente voce:

     I) oli minerali non raffinati provenienti dalla distillazione primaria di petrolio naturale greggio aventi punto di infiammabilità (in vaso chiuso) inferiore a 55° C., nei quali il distillato a 225° C. sia inferiore al 95 per cento in volume e a 300° C. sia almeno il 90 per cento in volume:

     1) da usare direttamente come combustibile nelle caldaie e nei forni presso le raffinerie in cui siano stati prodotti;

     2)impiegati per generare, direttamente o indirettamente, energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore a chilowatt 500;

     3) destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione.

 

          Art. 2. [3]

     Per essere ammessi ai particolari usi agevolati previsti dai punti 2), 3) e 4) della lettera I) della tabella A allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, gli oli distillati indicati nella stessa lettera I) devono essere preventivamente adulterati con l'aggiunta di sostanze da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze.

     Il Ministro per le finanze è, altresì, autorizzato a stabilire con lo stesso decreto le modalità per l'adulterazione di cui al comma precedente e per l'applicazione del beneficio fiscale.

 

          Art. 3.

     L'esercente raffineria di oli minerali od officina termoelettrica od officina a gas che intende usufruire del beneficio fiscale sancito dall'art. 1, deve ottenere preventivamente l'autorizzazione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio.

     Al predetto Ufficio deve essere esibita, per quanto concerne le officine termoelettriche, la copia del decreto di concessione di deposito di oli minerali previsto dall'art. 11 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, numero 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive modificazioni.

     L'esercente officina da gas deve produrre all'Ufficio medesimo la copia del decreto di concessione prevista dagli articoli 4 e 11 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive modificazioni, per il deposito e la trasformazione di oli minerali.

 

          Art. 4. [4]

     Gli oli minerali distillati di cui all'art. 1, dopo le operazioni di miscelazione indicate nell'art. 2, sono estratti dalle raffinerie o dagli stabilimenti di produzione per essere avviati agli impianti ammessi al particolare impiego. Nel caso in cui siano trasferiti a depositi doganali od a quelli assimilati ai doganali di proprietà privata debbono essere custoditi in separati serbatoi e la miscelazione stabilita dall'art. 2 può essere effettuata, sotto vigilanza finanziaria, in tali depositi, dai quali sono quindi direttamente avviati ai predetti impianti. I trasferimenti devono essere effettuati sotto vincolo di bolletta di cauzione, con l'osservanza delle prescrizioni della legge doganale per il trasporto delle merci estere da una dogana ad altra.

     La cauzione deve essere commisurata, in deroga all'art. 19 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 ottobre 1947, n. 1100, all'aliquota intera dell'imposta di fabbricazione sulla benzina.

 

          Art. 5.

     I serbatoi destinati al deposito degli oli minerali distillati di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 1 sono soggetti alle disposizioni della legge doganale e del relativo regolamento per i depositi di merci estere in magazzini di proprietà privata.

     Il movimento dei predetti oli minerali distillati, ai fini della liquidazione del tributo da abbuonare, è tenuto in evidenza in apposito registro di carico e scarico, vidimato dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

 

          Art. 6.

     Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto-legge, si fa riferimento al regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, e successive modificazioni.

 

          Art. 7.

     Nella tabella B allegata al decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito nella legge 31 gennaio 1954, n. 2, alla lettera D) - Petrolio - dopo il punto 2 è aggiunto:

     "3) destinato ad uso di riscaldamento domestico". Nella colonna "aliquota per quintale (lire)", in corrispondenza del punto 3), è aggiunta la cifra "1000".

 

          Art. 8.

     Il petrolio ammesso all'agevolezza prevista dall'art. 7 deve essere immesso in consumo confezionato in appositi imballaggi, previa adulterazione con un adulterante da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze, nel quale devono essere altresì indicate le modalità di applicazione del beneficio fiscale.

 

          Art. 9. [5]

     L'imposta di fabbricazione di cui al primo comma dell'art. 1 del decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1071, convertito nella legge 10 dicembre 1954, n. 1167, è dovuta, sotto l'osservanza delle modalità da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze, nella misura del dieci per cento sui gas di petrolio liquefatti:

     a) immessi nelle reti di distribuzione cittadina, di nuova costruzione o trasformate, alimentate a propano puro o ad aria propanata od a propano riformato;

     b) utilizzati nelle raffinerie e negli stabilimenti che trasformano i prodotti petroliferi in prodotti chimici di natura diversa ovvero negli impianti centralizzati alimentati da appositi serbatoi della capacità minima di 10 metri cubi o da centraline di emissione che servono almeno 100 utenze;

     c) immessi tal quali o previa riforma o miscelati con aria nelle reti di distribuzione cittadina per integrare le erogazioni di gas anche diversi dal metano.

 

          Art. 10.

     La restituzione d'imposta prevista dall'articolo precedente per i gas di petrolio liquefatti destinati agli usi in esso indicati, deve essere operata, nei modi previsti dalle disposizioni in vigore, dopo che sia stato accertato l'impiego dei gas medesimi.

     Il diritto alla restituzione di cui all'art. 9 si prescrive nel termine di due anni dalla data della liquidazione delle somme spettanti, da eseguirsi dal competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione in base ad apposita dichiarazione di consumo che la ditta interessata è tenuta a presentare bimestralmente all'ufficio medesimo [6] .

     Le spese relative agli accertamenti di cui al primo comma del presente articolo sono a carico della ditta interessata [7] .

 

          Art. 10 bis. [8]

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a istituire apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1957-58 onde far luogo alla restituzione prevista dall'art. 9.

 

          Art. 11.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. unico della L. 27 giugno 1957, n. 464.

[2]  Articolo così sostituito dalla legge di conversione.

[3]  Articolo così sostituito dall'art. 15 della L. 15 dicembre 1971, n. 1161.

[4]  Articolo così sostituito dall'art. 7 della L. 22 luglio 1966, n. 608.

[5]  Articolo così sostituito dall'art. 16 della L. 15 dicembre 1971, n. 1161.

[6]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[7]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[8]  Articolo aggiunto dalla legge di conversione.