§ 95.19.42 - Legge 25 luglio 1956, n. 924.
Esenzione dall'imposta di fabbricazione per un contingente annuo, limitatamente al triennio 1956, 1957 e 1958, di quintali 8000 di zucchero da [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.19 imposta di fabbricazione
Data:25/07/1956
Numero:924


Sommario
Art. 1.      E' consentito per il triennio 1956, 1957 e 1958, e fino ad un massimo di quintali 8000 annui, l'impiego di zucchero in esenzione dall'imposta di fabbricazione, per la preparazione di uno [...]
Art. 2. 


§ 95.19.42 - Legge 25 luglio 1956, n. 924. [1]

Esenzione dall'imposta di fabbricazione per un contingente annuo, limitatamente al triennio 1956, 1957 e 1958, di quintali 8000 di zucchero da impiegare nella preparazione di uno speciale alimento per le api.

(G.U. 23 agosto 1956, n. 210).

 

     Art. 1.

     E' consentito per il triennio 1956, 1957 e 1958, e fino ad un massimo di quintali 8000 annui, l'impiego di zucchero in esenzione dall'imposta di fabbricazione, per la preparazione di uno speciale alimento per le api.

 

          Art. 2. [2]

     Lo zucchero di cui al precedente articolo, per poter fruire della esenzione dall'imposta di fabbricazione, deve essere denaturato presso gli stabilimenti autorizzati dal Ministero delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, aggiungendo a caldo, per ogni quintale, grammi cinquecento di aglio naturale ridotto in pasta finissima e mescolando l'impasto fino ad ottenere una uniforme distribuzione dell'aglio nell'intera massa.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Articolo così modificato dall'art. 4 del D.L. 28 settembre 1956, n. 1109.