Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.19 imposta di fabbricazione |
Data: | 25/07/1956 |
Numero: | 924 |
Sommario |
Art. 1. E' consentito per il triennio 1956, 1957 e 1958, e fino ad un massimo di quintali 8000 annui, l'impiego di zucchero in esenzione dall'imposta di fabbricazione, per la preparazione di uno [...] |
Art. 2. |
§ 95.19.42 - Legge 25 luglio 1956, n. 924. [1]
Esenzione dall'imposta di fabbricazione per un contingente annuo, limitatamente al triennio 1956, 1957 e 1958, di quintali 8000 di zucchero da impiegare nella preparazione di uno speciale alimento per le api.
(G.U. 23 agosto 1956, n. 210).
E' consentito per il triennio 1956, 1957 e 1958, e fino ad un massimo di quintali 8000 annui, l'impiego di zucchero in esenzione dall'imposta di fabbricazione, per la preparazione di uno speciale alimento per le api.
Lo zucchero di cui al precedente articolo, per poter fruire della esenzione dall'imposta di fabbricazione, deve essere denaturato presso gli stabilimenti autorizzati dal Ministero delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, aggiungendo a caldo, per ogni quintale, grammi cinquecento di aglio naturale ridotto in pasta finissima e mescolando l'impasto fino ad ottenere una uniforme distribuzione dell'aglio nell'intera massa.
[1] Abrogata dall'art. 24 del
[2] Articolo così modificato dall'art. 4 del