§ 95.19.6 - D.Lgs.C.P.S. 5 agosto 1946, n. 43 .
Modificazioni al regime fiscale dello zucchero e degli altri prodotti zuccherini.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.19 imposta di fabbricazione
Data:05/08/1946
Numero:43


Sommario
Art. 1.      L'imposta di fabbricazione sullo zucchero e la corrispondente sovraimposta di confine sullo zucchero importato dall'estero sono stabilite nella misura di lire 4000 per ogni quintale di zucchero [...]
Art. 2.      L'imposta di fabbricazione per i prodotti zuccherini di cui appresso e la corrispondente sovraimposta di confine sugli stessi prodotti importati dall'estero, sono stabilite per ciascuno di essi [...]
Art. 3.      Gli aumenti di imposta di cui ai precedenti articoli 1 e 2 si applicano pure allo zucchero in natura, al glucosio, maltosio ed altri prodotti zuccherini da chiunque detenuti alla data di [...]
Art. 4.      L'imposta differenziale, dovuta in base al precedente art. 3, deve essere versata in Tesoreria entro 15 giorni dalla notifica della liquidazione.
Art. 5.      In caso di mancata o inesatta denuncia da presentarsi agli effetti dell'art. 3, si applica la pena pecuniaria nella misura dal doppio al decuplo della differenza di imposta dovuta sulle quantità [...]
Art. 6.      La restituzione dell'imposta per i prodotti esportati contenenti zucchero, glucosio, maltosio, o analoghe materie zuccherine, sarà effettuata in base alle nuove aliquote per le dichiarazioni di [...]
Art. 7.      Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana.


§ 95.19.6 - D.Lgs.C.P.S. 5 agosto 1946, n. 43 [1].

Modificazioni al regime fiscale dello zucchero e degli altri prodotti zuccherini.

(G.U. 10 agosto 1946, n. 179).

 

     Art. 1.

     L'imposta di fabbricazione sullo zucchero e la corrispondente sovraimposta di confine sullo zucchero importato dall'estero sono stabilite nella misura di lire 4000 per ogni quintale di zucchero di 1 classe e nella misura di L. 3840 per ogni quintale di zucchero di 2 classe.

     Le nuove misure di imposta di cui al precedente comma si applicano anche allo zucchero in natura nonchè ai prodotti fabbricati con zucchero in cauzione esistenti alla data di pubblicazione del presente provvedimento nei magazzini fiduciari, nonchè allo zucchero e ai prodotti viaggianti in cauzione.

 

          Art. 2.

     L'imposta di fabbricazione per i prodotti zuccherini di cui appresso e la corrispondente sovraimposta di confine sugli stessi prodotti importati dall'estero, sono stabilite per ciascuno di essi e per ogni quintale nelle misure di seguito indicate:

glucosio solido

L. 2000

glucosio liquido

L. 1000

zucchero invertito liquido, ottenuto da qualsiasi materia, avente un contenuto zuccherino totale non superiore all'84% in peso, espresso in zucchero invertito

L. 3000

zucchero invertito, ottenuto da qualsiasi materia, solido o avente un contenuto zuccherino totale superiore all'84% in peso, espresso in zucchero invertito

L. 3500

     maltosio o sciroppo di maltosio (escluso l'estratto di malto) che nel consumo possono servire agli usi del glucosio: le stesse aliquote stabilite per il glucosio solido e liquido;

     levulosio: le stesse aliquote stabilite per lo zucchero invertito.

     Le nuove misure di imposta di cui al precedente comma si applicano anche ai prodotti esistenti nei magazzini vincolati alla Finanza, nonchè agli stessi prodotti viaggianti in cauzione.

 

          Art. 3.

     Gli aumenti di imposta di cui ai precedenti articoli 1 e 2 si applicano pure allo zucchero in natura, al glucosio, maltosio ed altri prodotti zuccherini da chiunque detenuti alla data di pubblicazione del presente provvedimento in quantità superiore ad un quintale, anche se viaggianti.

     A tal uopo le ditte dovranno fare denuncia della quantità detenuta o viaggiante entro 20 giorni dalla data suddetta, alla competente sezione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, o al più vicino Ufficio doganale o Comando della guardia di finanza.

     In mancanza di tali uffici, la denuncia potrà essere fatta alla locale stazione dei carabinieri.

 

          Art. 4.

     L'imposta differenziale, dovuta in base al precedente art. 3, deve essere versata in Tesoreria entro 15 giorni dalla notifica della liquidazione.

     Sulle somme dovute e non versate tempestivamente si applica un'indennità di mora del 6%.

 

          Art. 5.

     In caso di mancata o inesatta denuncia da presentarsi agli effetti dell'art. 3, si applica la pena pecuniaria nella misura dal doppio al decuplo della differenza di imposta dovuta sulle quantità non denunciate.

 

          Art. 6.

     La restituzione dell'imposta per i prodotti esportati contenenti zucchero, glucosio, maltosio, o analoghe materie zuccherine, sarà effettuata in base alle nuove aliquote per le dichiarazioni di esportazione presentate a partire dal 60° giorno dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

 

          Art. 7.

     Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana.


[1] Ratificato dall'art. unico della L. 28 dicembre 1952, n. 4417. Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.