Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.18 imposta di consumo |
Data: | 01/10/1969 |
Numero: | 684 |
Sommario |
Art. 1. L'imposta di consumo sul cacao, sul burro di cacao e sulle pellicole e bucce di cacao è fissata nelle seguenti misure per quintale a peso netto: |
Art. 2. L'imposta generale sull'entrata per il commercio del cacao in grani non torrefatto, delle bucce e delle pellicole di cacao, del cacao in grani torrefatto non decorticato; del cacao torrefatto, [...] |
Art. 3. L'art. 2 della legge 25 maggio 1954, n. 291, è modificato come segue: |
§ 95.18.G - Legge 1 ottobre 1969, n. 684. [1]
Modifiche al decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50, convertito nella legge 9 maggio 1950, n. 202, e alla legge 25 maggio 1954, n. 291, per quanto riguarda il regime fiscale del cacao.
(G.U. 21 ottobre 1969, n. 267)
L'imposta di consumo sul cacao, sul burro di cacao e sulle pellicole e bucce di cacao è fissata nelle seguenti misure per quintale a peso netto:
a) cacao in grani non torrefatto, bucce e pellicole di cacao: lire 18.000;
b) cacao in grani torrefatto, non decorticato: lire 20.000;
c) cacao torrefatto, decorticato, infranto, in pasta o in polvere: lire 22.500;
d) burro di cacao: lire 28.000;
e) polvere di cacao con contenuto di burro di cacao inferiore all'1 per cento: lire 17.000.
L'art. 13 del
L'imposta generale sull'entrata per il commercio del cacao in grani non torrefatto, delle bucce e delle pellicole di cacao, del cacao in grani torrefatto non decorticato; del cacao torrefatto, decorticato, infranto, in pasta od in polvere; del burro di cacao e della polvere di cacao con contenuto di burro di cacao inferiore all'1 per cento è dovuta una volta tanto nella misura del 10 per cento ed è liquidata e riscossa dalle dogane all'atto dello sdoganamento in base al valore d'importazione dei prodotti anzidetti, calcolato a norma dell'art. 18 del regio
L'imposta assolta a norma del precedente comma è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per tutti i prodotti elencati nel comma stesso.
L'art. 2 della
"Lo scarico delle bollette di temporanea importazione per ogni cento chilogrammi di cacao in grani non torrefatto avverrà nella seguente misura:
chilogrammi quaranta di burro di cacao;
chilogrammi quaranta di polvere di cacao con contenuto di burro inferiore all'1 per cento, soggetti, in caso di mancata riesportazione, all'imposta di consumo corrispondente;
chilogrammi tredici di bucce e pellicole;
chilogrammi sette per perdite, terriccio, semiguasti o calo peso di torrefazione".
[1] Abrogata dall'art. 24 del