§ 95.18.G - Legge 1 ottobre 1969, n. 684.
Modifiche al decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50, convertito nella legge 9 maggio 1950, n. 202, e alla legge 25 maggio 1954, n. 291, per quanto [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.18 imposta di consumo
Data:01/10/1969
Numero:684


Sommario
Art. 1.      L'imposta di consumo sul cacao, sul burro di cacao e sulle pellicole e bucce di cacao è fissata nelle seguenti misure per quintale a peso netto:
Art. 2.      L'imposta generale sull'entrata per il commercio del cacao in grani non torrefatto, delle bucce e delle pellicole di cacao, del cacao in grani torrefatto non decorticato; del cacao torrefatto, [...]
Art. 3.      L'art. 2 della legge 25 maggio 1954, n. 291, è modificato come segue:


§ 95.18.G - Legge 1 ottobre 1969, n. 684. [1]

Modifiche al decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50, convertito nella legge 9 maggio 1950, n. 202, e alla legge 25 maggio 1954, n. 291, per quanto riguarda il regime fiscale del cacao.

(G.U. 21 ottobre 1969, n. 267)

 

     Art. 1.

     L'imposta di consumo sul cacao, sul burro di cacao e sulle pellicole e bucce di cacao è fissata nelle seguenti misure per quintale a peso netto:

     a) cacao in grani non torrefatto, bucce e pellicole di cacao: lire 18.000;

     b) cacao in grani torrefatto, non decorticato: lire 20.000;

     c) cacao torrefatto, decorticato, infranto, in pasta o in polvere: lire 22.500;

     d) burro di cacao: lire 28.000;

     e) polvere di cacao con contenuto di burro di cacao inferiore all'1 per cento: lire 17.000.

     L'art. 13 del decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50, convertito nella legge 9 maggio 1950, n. 202, è abrogato.

 

          Art. 2.

     L'imposta generale sull'entrata per il commercio del cacao in grani non torrefatto, delle bucce e delle pellicole di cacao, del cacao in grani torrefatto non decorticato; del cacao torrefatto, decorticato, infranto, in pasta od in polvere; del burro di cacao e della polvere di cacao con contenuto di burro di cacao inferiore all'1 per cento è dovuta una volta tanto nella misura del 10 per cento ed è liquidata e riscossa dalle dogane all'atto dello sdoganamento in base al valore d'importazione dei prodotti anzidetti, calcolato a norma dell'art. 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

     L'imposta assolta a norma del precedente comma è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per tutti i prodotti elencati nel comma stesso.

 

          Art. 3.

     L'art. 2 della legge 25 maggio 1954, n. 291, è modificato come segue:

     "Lo scarico delle bollette di temporanea importazione per ogni cento chilogrammi di cacao in grani non torrefatto avverrà nella seguente misura:

     chilogrammi quaranta di burro di cacao;

     chilogrammi quaranta di polvere di cacao con contenuto di burro inferiore all'1 per cento, soggetti, in caso di mancata riesportazione, all'imposta di consumo corrispondente;

     chilogrammi tredici di bucce e pellicole;

     chilogrammi sette per perdite, terriccio, semiguasti o calo peso di torrefazione".

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.