Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.17 imposta sui concorsi pronostici e sulle scommesse |
Data: | 16/05/1997 |
Numero: | 150 |
Sommario |
Art. 1. Ambito di applicazione dell'imposta |
Art. 2. Modalità di pagamento dell'imposta |
Art. 3. Controlli e sanzioni |
Art. 4. Rapporti con altri tributi |
Art. 5. Quote a favore dell'UNIRE |
Art. 6. Rinvio alla disciplina relativa all'imposta sugli spettacoli |
Art. 7. Norma transitoria |
§ 95.17.5 - D.M. 16 maggio 1997, n. 150.
Regolamento recante la disciplina dell'imposta unica sulle scommesse a totalizzatore o a libro o di qualunque altro genere relative alle corse dei cavalli.
(G.U. 11 giugno 1997, n. 134)
Art. 1. Ambito di applicazione dell'imposta
1. Con effetto dal 1° gennaio 1997, l'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE) è tenuta a corrispondere allo Stato l'imposta unica di cui alla
Art. 2. Modalità di pagamento dell'imposta
1. In base all'articolo 15 del
2. L'ammontare dell'imposta unica è versato dalla SIAE negli appositi capitoli di bilancio ai sensi dell'articolo 6 della
Art. 3. Controlli e sanzioni
1. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 18 del
2. Nell'ipotesi di omesso, insufficiente o ritardato pagamento è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento degli importi non pagati nel termine prescritto, come previsto dall'articolo 4, comma 1, della
Art. 4. Rapporti con altri tributi
1. L'imposta unica di cui alla
2. In base all'articolo 30, sesto comma, del
Art. 5. Quote a favore dell'UNIRE
1. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 16, secondo comma, del
Art. 6. Rinvio alla disciplina relativa all'imposta sugli spettacoli
1. Per gli adempimenti connessi alla gestione e alla riscossione dell'imposta unica, nonché per le attività di controllo e di accertamento di cui all'articolo 3, comma 1, si applicano, per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, le disposizioni stabilite in materia di imposta sugli spettacoli di cui al
Art. 7. Norma transitoria
1. A decorrere dal 1° gennaio 1997 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3, comma 78, della
2. Fino alla data di entrata in vigore del citato regolamento restano valide le autorizzazioni ministeriali date per la gestione degli impianti automatizzati di accettazione e raccolta delle scommesse.
[1] Comma così corretto con errata-corrige pubblicato nella G.U. 1 luglio 1997, n. 151.
[2] Comma così corretto con errata-corrige pubblicato nella G.U. 1 luglio 1997, n. 151.