Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.15 iva |
Data: | 27/08/1998 |
Numero: | 209 |
§ 95.15.87 - Circolare 27 agosto 1998, n. 209/E. [1]
Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442. Regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette.
(G.U. 23 settembre 1998, n. 222).
Premessa.
Con il
Il riordino della disciplina si è conformato, in particolare, al criterio direttivo di unificazione dei termini e semplificazione delle modalità di esercizio e di comunicazione agli uffici delle opzioni e delle relative revoche.
Ciò premesso, con la presente circolare si ritiene opportuno richiamare all'attenzione degli uffici le principali innovazioni apportate alla materia, fornendo le conseguenti direttive in merito ai riflessi applicativi delle norme regolamentari in oggetto.
1. Nuovo concetto di opzione.
L'art. 1 del regolamento in esame indica le nuove modalità di esercizio delle opzioni e delle revoche di regimi di determinazione dell'imposta o di regimi contabili.
Deve evidenziarsi che con la norma in esame viene modificato il tradizionale concetto di opzione.
Infatti, mentre la validità dell'opzione veniva finora basata esclusivamente sulla formalità della comunicazione fatta all'ufficio, in base alla nuova disciplina la comunicazione non rileva più ai fini della validità dell'opzione ma la sua omissione comporta riflessi esclusivamente ai finì sanzionatori.
A tale riguardo, viene data esclusiva rilevanza al comportamento concreto del contribuente, precisando che l'opzione e la revoca di regimi dì determinazione dell'imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente stesso o dalla modalità di tenuta delle scritture contabili e che la validità dell'opzione e della revoca è subordinata esclusivamente alla sua concreta attuazione sin dall'inizio dell'anno o dell'attività. Circa la decorrenza della concreta attuazione nell'ipotesi di modifica del sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative, si fa rinvio ai chiarimenti forniti nel successivo paragrafo 5.
E' opportuno precisare che per comportamento concludente si intende l'effettuazione da parte del contribuente di adempimenti che presuppongono inequivocabilmente la scelta di un determinato regime, osservandone i relativi obblighi, in luogo di quello operante come regime di base, ciò, ferma restando la sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per avvalersi del regime opzionale.
Ad esempio, possono considerarsi comportamenti concludenti:
a) l'effettuazione delle liquidazioni e dei versamenti periodici dell'I.V.A. con cadenza trimestrale anziché mensile, ovviamente con la maggiorazione degli interessi;
b) la gestione di più attività con contabilità separata e l'assolvimento dei conseguenti adempimenti previsti dall'art. 36 del
c) in relazione all'opzione per la rinuncia al regime di esonero dagli adempimenti contabili, previsto per i produttori agricoli dall'art. 34, comma 6, primo e secondo periodo, del
d) in relazione all'opzione per l'applicazione dell'I.V.A. nei modi ordinari da parte delle imprese spettacolistiche, l'adempimento dell'obbligo di fatturazione (da cui le medesime imprese, in base al regime speciale previsto dal quinto comma dell'art. 74 del
e) in relazione all'opzione, da parte degli editori, per l'applicazione dell'I.V.A. in base al numero delle copie vendute, ai sensi dell'art. 74, primo comma, lettera c), del
L'illustrato principio di carattere generale sulla rilevanza del comportamento concreto del contribuente non opera, tuttavia, nei confronti delle società controllate e controllanti per le quali, per la particolarità della fattispecie, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 73, terzo comma, del
2. Modalità e termini di comunicazione delle opzioni e delle revoche.
L'art. 2 del decreto in argomento disciplina le modalità e i termini di comunicazione dell'opzione.
In armonia con il nuovo concetto di opzione, illustrato nel precedente paragrafo, che subordina la validità della stessa alla concreta attuazione dall'inizio dell'anno o dell'attività, anziché, come per il passato, alla preventiva comunicazione, la nuova disciplina prevede, come principio generale, che l'opzione deve essere comunicata nella prima dichiarazione annuale I.V.A. da presentare successivamente alla scelta operata.
Si precisa che anche la revoca dell'opzione, la cui validità è basata, del pari, sulla concreta attuazione, deve essere formalmente comunicata con le medesime modalità previste per la comunicazione dell'opzione dall'art. 2 del
Pertanto, considerato che il regolamento in oggetto è entrato in vigore il 7 gennaio 1998 (ossia il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 1997), i soggetti che a decorrere dall'anno in corso esercitano l'opzione o la revoca di regimi di determinazione dell'imposta o di regimi contabili, dovranno comunicare la scelta nella dichiarazione annuale I.V.A. 1998 ovvero nella dichiarazione unificata, se tenuti alla presentazione di quest'ultima nel 1999.
In caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale ovvero nel caso di inizio di attività, qualora il contribuente abbia di fatto optato per un regime diverso da quello naturale che prevedeva l'esonero dall'obbligo di dichiarazione, la comunicazione deve essere effettuata nella prima dichiarazione I.V.A. da presentare relativamente al periodo d'imposta in cui è stata operata la scelta.
Pertanto, a titolo esemplificativo, se un soggetto, già operante fino al 31 dicembre 1997 in un settore di attività il cui regime naturale prevedeva, fra l'altro, l'esonero dalla presentazione della dichiarazione I.V.A., esercita l'opzione per il regime normale per l'anno 1998 adottando un comportamento concludente, questi deve darne comunicazione in sede di dichiarazione I.V.A. relativa al 1998, da presentare nell'anno 1999.
Si ritiene, relativamente a tale aspetto, di dover confermare l'orientamento espresso con la
Peraltro, si ritiene opportuno precisare che, in conformità al disposto dell'art. 2, comma 2, del
Come precisato nelle istruzioni al modello di dichiarazione I.V.A. 1998 approvate con il decreto ministeriale 5 gennaio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 1998, in forza delle illustrate innovazioni al sistema delle opzioni, sono state inserite nel quadro VO, relativo alle opzioni e revoche, alcune delle opzioni precedentemente esercitabili in sede di presentazione delle dichiarazioni di cui al predetto art. 35 del
Le opzioni per le quali non fosse stata eventualmente prevista nel modello di dichiarazione I.V.A. '98 specifica casella, potranno essere comunicate ai sensi del citato art. 35 del
Le varie opzioni previste da disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del regolamento in oggetto sono state riportate nella tavola sinottica allegata alla presente circolare.
3. Sanzioni.
Premesso, come già accennato, che la comunicazione riveste carattere esclusivamente formale, senza rilevare ai finì sostanziali della scelta operata, nell'ipotesi di omessa, tardiva o irregolare comunicazione dell'opzione si applicano, a norma del comma 3 dell'art. 2 del
La norma sanzionatrice va individuata nell'art. 8 del sopramenzionato
4. Vincolo temporale di durata dell'opzione.
Con l'art. 3 del regolamento in oggetto, sono stati fissati i termini minimi di validità delle opzioni, previsti allo scopo di evitare comportamenti elusivi connessi al ripristino immediato del particolare regime naturale applicabile, successivamente alla scelta operata per il regime ordinario.
I suddetti termini sono stati unificati, prevedendo che l'opzione vincola il contribuente per almeno un triennio nell'ipotesi di sistemi speciali di determinazione dell'imposta e per un anno nell'ipotesi di regimi meramente contabili.
Restano, comunque, salvi i termini più ampi previsti da altre disposizioni normative, quali il vincolo quinquennale di durata dell'opzione per l'applicazione dell'I.V.A. nei modi ordinari da parte dei produttori agricoli e delle imprese spettacolistiche, previsto, in luogo del previgente vincolo triennale, dal 1 gennaio 1998, ai sensi degli articoli 34 e 74, quinto comma, del
I suddetti articoli hanno, inoltre, previsto che, nell'ipotesi in cui siano stati acquistati o prodotti beni ammortizzabili, l'opzione è vincolante fino a quando non sia trascorso il periodo della relativa rettifica di cui all'art. 19 bis2 del
Si fa comunque rinvio, per un quadro riepilogativo della durata minima delle varie opzioni, alla tavola sinottica in calce alla presente circolare.
Occorre precisare, infine, che, trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime prescelto, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.
5. Disciplina dei rapporti transitori.
Si ribadisce che la nuova disciplina dell'opzione dettata dal
Il regolamento in oggetto non detta espressamente disposizioni transitorie.
Dal combinato disposto dei vari articoli del
In tali ipotesi, pertanto si ritiene che il contribuente non debba effettuare alcuna comunicazione, rimanendo vincolante la scelta già effettuata e comunicata preliminarmente all'ufficio secondo la previgente disciplina.
In merito alle opzioni relative a regimi meramente contabili, si fa rinvio a quanto precisato nel successivo paragrafo 6.
Occorre, comunque, tenere presente che, in base all'art. 1 del regolamento in oggetto, è consentita la variazione e la revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative. La norma appare finalizzata all'intento di agevolare il contribuente consentendogli la possibilità di variare la scelta operata in base ad elementi di giudizio che potrebbero mutare alla luce di modifiche normative intervenute durante l'arco temporale in cui è obbligatoria la permanenza nel regime prescelto.
Quanto appena precisato è stato chiarito per soggetti che operano nei regimi speciali disciplinati dagli articoli 34 e 74, quinto comma, del
In ogni caso, come già chiarito, coloro che intendessero mantenere la scelta a suo tempo effettuata per il regime ordinario con il vincolo triennale previsto dalle previgenti norme, nell'ipotesi di scadenza del suddetto vincolo dopo il 1° gennaio 1998, possono farlo senza dover effettuare alcuna comunicazione.
Relativamente al principio di carattere generale, che consente di variare la scelta operata in caso di modifica del sistema, si ritiene che la validità dell'opzione, in tale ipotesi, sia subordinata alla sua concreta attuazione a decorrere dalla modifica normativa che legittima la variazione della scelta, anche se nel corso dell'anno.
Infine, si evidenzia che, a scopo antielusivo, l'art. 1, comma 2, del regolamento in esame ha previsto che, in presenza di fusione o scissione di società, il regime di determinazione dell'imposta prescelto da ciascun soggetto continua fino alla prevista scadenza, con l'applicazione, ove necessario, delle norme contenute nell'art. 36 del
6. Abrogazione di norme.
E' il caso di precisare che, ai sensi dell'art. 17, comma 2 della
Si chiarisce, a tale riguardo, che devono ritenersi superate le disposizioni relative al vincolo triennale di permanenza nel regime di contabilità ordinaria per le imprese minori e per gli esercenti arti e professioni di cui all'art. 18, comma 6, del
Pertanto, si precisa che, se prima del 1998 è stata esercitata l'opzione per il regime di contabilità ordinaria e il 1998 costituisce un periodo compreso nel vincolo triennale precedentemente vigente (ad esempio opzione effettuata nel 1996, vincolante in base alla precedente normativa fino al 1998 compreso), i contribuenti non devono ritenersi obbligati alla permanenza nel regime contabile scelto fino all'esaurimento del triennio, bensì possono revocare già per l'anno 1998 l'opzione precedentemente espressa, barrando la relativa casella, purché abbiano tenuto la contabilità semplificata dall'inizio dell'anno.
7. Soggetti con contabilità presso terzi di cui all'art. 27 del
Con l'art. 1, terzo comma, del
Al riguardo, si precisa che deve ritenersi corretto l'operato dei contribuenti i quali avessero applicato, senza soluzione di continuità, il metodo di calcolo di cui alla normativa appena menzionata dal 1° gennaio 1998, in base alle istruzioni allegate al modello di I.V.A. relativa all'anno 1997. Infatti, pur essendo venuta meno la possibilità di esercitare tale facoltà a seguito dell'anzidetta soppressione dell'art. 27, primo comma, del
Naturalmente, per ragioni di equità, deve ritenersi consentita l'adozione del predetto metodo di liquidazione anche da parte di quei contribuenti che, operando nel rispetto della normativa esistente all'inizio del 1998, se ne siano avvalsi soltanto successivamente all'entrata in vigore del ripetuto decreto n. 100 del 1998.
E' il caso di precisare che, in conformità ai principi di carattere generale del
L'opzione effettuata deve essere comunicata nella prima dichiarazione annuale I.V.A. presentata successivamente alla scelta operata, mediante barratura della casella appositamente prevista al rigo VO 11.
8. Soggetti di cui all'art. 74, quinto comma, del
Ad integrazione di quanto già precisato nella presente circolare e delle istruzioni impartite con la
L'opzione per l'applicazione dell'imposta nel modo normale per l'anno 1998 comunicata entro il 31 dicembre 1997 con le modalità previste dalle disposizioni recate dal quinto comma dell'art. 74 nel testo introdotto dal
Inoltre, richiamando l'attenzione su quanto precisato nella citata
Infine, per quanto riguarda gli effetti dell'opzione per il regime ordinario, nel ribadire l'orientamento espresso con la
9. Soggetti di cui alla
Si ritiene opportuno precisare che i nuovi principi di carattere generale introdotti dal
Per questi ultimi, la
Tuttavia, anche l'accennata disposizione della
Pertanto, anche per lo specifico settore in oggetto, l'opzione, esercitata con il comportamento concreto, ha effetto dall'inizio dell'anno o dell'attività.
Si fa presente, comunque, che, limitatamente all'anno in corso, restano salvi i comportamenti adottati dai soggetti di cui alla
10. Soggetti di cui al regime speciale dell'editoria.
In merito al regime speciale I.V.A. per l'editoria, appare opportuna qualche precisazione, in relazione all'integrazione apportata dal
10.1. Le cessioni di prodotti editoriali con beni funzionalmente connessi.
Il citato decreto legislativo correttivo ha previsto che non si considerano supporti integrativi o altri beni quelli aventi una connessione funzionale con il contenuto dei libri, giornali quotidiani e periodici, risultante da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui alla
commercializzazione, ai sensi dell'art. 35 del
Pertanto, per le cessioni congiunte di prodotti editoriali con beni funzionalmente connessi, viene ripristinata la possibilità di avvalersi del sistema di determinazione dell'imposta con la fosfatizzazione della resa (nella misura prevista per il prodotto editoriale, ossia 53% per i libri e 60% per i giornali quotidiani ed i periodici, eccetto le pubblicazioni pornografiche) e si applica l'aliquota ridotta del 4% sul prezzo di vendita al pubblico dell'intera confezione, indipendentemente dal rapporto tra il suddetto prezzo e il costo del bene congiunto; invece, per quanto concerne le cessioni congiunte di prodotti editoriali con supporti integrativi o con altri beni non funzionalmente connessi, restano ferme le disposizioni del
Al riguardo, si reputa necessario fare presente che la condizione della connessione funzionale può ritenersi soddisfatta solo se il bene congiunto costituisce un complemento illustrativo o didattico del prodotto editoriale, il quale pertanto deve avere per oggetto esclusivo o prevalente il contenuto del bene congiunto.
La dichiarazione attestante la connessione funzionale nei sensi sopraesposti, deve contenere gli elementi indicati nell'art. 35, secondo comma, del
La suddetta dichiarazione deve essere presentata dagli editori prima della commercializzazione; possono essere considerate valide le dichiarazioni presentate, ai sensi dell'art. 35 del
10.2. La disciplina dei rapporti pregressi.
Tutto ciò premesso, tenuto conto della decorrenza della richiamata disposizione integrativa, che si applica dal 1° gennaio 1998, appare opportuna qualche precisazione sull'esercizio dell'opzione per il sistema di applicazione dell'imposta in base alle copie vendute.
L'art. 6 del
Nella
Con intento agevolativo di semplificazione, è stata prevista la facoltà di effettuare l'opzione per l'intera testata o titolo ovvero per il singolo numero.
Al riguardo, per le cessioni di prodotti editoriali effettuate dal 1 gennaio 1998 fino al 9 aprile 1998, data di entrata in vigore del
1) sono state effettuate cessioni di pubblicazioni con supporti integrativi o altri beni poi rientranti, a seguito della modifica apportata dal
In questo caso, si ritiene che l'editore possa riliquidare il tributo operando la variazione ai sensi dell'art. 26 del
2) sono state effettuate cessioni di pubblicazioni senza beni congiunti (per le quali poteva applicarsi la fosfatizzazione della resa) e cessioni di pubblicazioni abbinate a supporti integrativi o altri beni, poi rientranti nella nozione di beni funzionalmente connessi; l'editore, peraltro, anziché adottare entrambi i sistemi di determinazione dell'imposta, ha esercitato in concreto l'opzione per l'applicazione dell'I.V.A. in base alle copie vendute.
In questo caso, in conformità al principio di carattere generale di cui all'art. 1 del
Gli uffici in indirizzo sono pregati di dare la massima diffusione al contenuto della presente circolare.
ALLEGATO 1
TAVOLA SINOTTICA DEI REGIMI OPZIONALI
Normativa di Regime opzionale Durata minima |
riferimento descrizione sintetica |
A) Opzioni agli |
effetti dell'I.V.A. |
Art. 33 D.P.R. 26 Contribuenti minori - 1 anno |
ottobre 1972, n. 633 Liquidazione e |
versamenti |
trimestrali |
Art. 34, comma 6, Produttori agricoli - 3 anni |
primo e secondo Rinuncia all'esonero |
periodo, D.P.R. 26 dagli adempimenti |
ottobre 1972, n. 633 |
Art. 34, comma 6, Produttori agricoli - 1 anno |
terzo periodo, Rinuncia all'esonero |
D.P.R. 26 ottobre degli adempimenti |
1972, n. 633 |
Art. 34, comma 11, Produttori agricoli - 5 anni |
D.P.R. 26 ottobre Determinazione |
1972, n. 633 dell'imposta nei modi |
ordinari |
Art. 36, comma 3, Esercizio di più 3 anni |
D.P.R. 26 ottobre attività - Tenuta |
1972, n. 633 della contabilità |
separata |
Art. 36 bis D.P.R. Regime di dispensa 3 anni |
26 ottobre 1972, n. dagli adempimenti per |
633 le operazioni esenti |
|
Art. 74, comma 1, Editori - 3 anni se |
lettera c) D.P.R. 26 Applicazione esercitata per la |
ottobre 1972, n. 633 dell'imposta in testata o titolo |
relazione al numero (N. B. - se |
delle copie vendute l'opzione è |
esercitata per il |
singolo numero, è |
vincolante per il |
numero stesso) |
Art. 5, comma 2, Acquisti 3 anni |
D.M. 9 aprile 1993 intracomunitari di |
prodotti editoriali - |
Applicazione delle |
disposizioni del |
decreto legge 30 |
agosto 1993, 331, |
convertito dalla |
legge 29 ottobre |
1993, n. 427 |
Art. 74, comma 5, Imprese esercenti 5 anni |
D.P.R. 26 ottobre spettacoli, giochi e |
1972, n. 633 trattenimenti |
pubblici - |
Applicazione |
dell'imposta nei modi |
ordinari |
Art. 74, comma 10, Raccoglitori e 3 anni |
D.P.R. 26 ottobre rivenditori dei beni |
1972, n. 633 di cui all'art. 74, |
comma 7, dotati di |
sede fissa con volume |
d'affari dell'anno |
precedente, superiore |
a 150 milioni - |
Applicazione |
dell'imposta nei modi |
ordinari |
Art. 36, D.L. 23 Cessioni di beni 3 anni |
febbraio 1995, n. 41 usati d'arte, |
convertito dalla d'antiquariato e da |
legge 22 marzo 1995, collezione - |
n. 85 Applicazione del |
metodo ordinario del |
margine (o analitico) |
Art. 38, comma 6, Acquisti 3 anni |
lettera c) D.L. 30 intracomunitari - |
agosto 1993, n. 331 Applicazione |
convertito dalla dell'imposta sul |
legge 29 ottobre valore aggiunto in |
1993, n. 427 Italia |
|
Art. 41, comma 1, Cessioni 3 anni |
lettera b), D.L. 30 intracomunitarie di |
agosto 1993, n. 331, beni in base a |
convertito dalla cataloghi, per |
legge 29 ottobre corrispondenza e |
1993, n. 427 simili. Applicazione |
dell'imposta sul |
valore aggiunto nello |
Stato comunitario di |
destinazione dei beni |
Art. 27, comma 1, Contribuenti che 1 anno |
secondo periodo, effettuano le |
D.P.R. 26 ottobre liquidazioni |
1972, n. 633 periodiche mensili - |
Contabilità presso |
terzi |
B) Opzioni agli |
effetti delle imposte |
sui redditi |
Art. 18, comma 6, Imprese minori - 1 anno |
D.P.R. 29 settembre Regime di contabilità |
1973, n. 600 ordinaria |
Art. 3, comma 2, Esercenti arti e 1 anno |
D.P.R. 9 dicembre professioni di cui |
1996, n. 695 all'art. 49 del |
T.U.I.R. - Regime di |
contabilità ordinaria |
C) Opzioni agli |
effetti dell'I.V.A. e |
delle imposte sui |
redditi |
Art. 1, legge 16 Associazioni sportive 3 anni |
dicembre 1991, n. dilettantistiche ed |
398 assimilate - Regime |
di determinazione |
forfetaria |
dell'I.V.A. e delle |
imposte sui redditi |
ai sensi dell'art. 2, |
commi 3 e 5, della |
Art. 3, comma 175, Contribuenti minimi - 3 anni |
legge 23 dicembre Applicazione |
1996, n. 662 dell'I.V.A. nei modi |
ordinari e della |
disciplina ordinaria |
delle imposte sui |
redditi |
Art. 78, comma 8, Associazioni 3 anni |
legge 30 dicembre sindacali e di |
1991, n. 413 categoria operanti in |
agricoltura - |
Applicazione |
dell'I.V.A. e delle |
imposte sui redditi |
nei modi ordinari |
|
Art. 5, legge 30 Soggetti esercenti 3 anni |
dicembre 1991, n. attività di |
413 agriturismo di cui |
alla legge 5 dicembre |
1985, n. 730 - |
Applicazione |
dell'I.V.A. e delle |
imposte sui redditi |
nei modi ordinari |
[1] Emessa dal Direttore generale del Dipartimento delle entrate, Ministero delle finanze.