§ 95.15.87 - Circolare 27 agosto 1998, n. 209/E.
Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442. Regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.15 iva
Data:27/08/1998
Numero:209

§ 95.15.87 - Circolare 27 agosto 1998, n. 209/E. [1]

Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442. Regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette.

(G.U. 23 settembre 1998, n. 222).

 

     Premessa.

 

     Con il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, sono state dettate norme regolamentari per il riordino della disciplina delle opzioni e delle relative revoche di regimi di determinazione dell'imposta o di regimi contabili in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette, in attuazione dell'art. 3, comma 137, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

     Il riordino della disciplina si è conformato, in particolare, al criterio direttivo di unificazione dei termini e semplificazione delle modalità di esercizio e di comunicazione agli uffici delle opzioni e delle relative revoche.

     Ciò premesso, con la presente circolare si ritiene opportuno richiamare all'attenzione degli uffici le principali innovazioni apportate alla materia, fornendo le conseguenti direttive in merito ai riflessi applicativi delle norme regolamentari in oggetto.

 

     1. Nuovo concetto di opzione.

 

     L'art. 1 del regolamento in esame indica le nuove modalità di esercizio delle opzioni e delle revoche di regimi di determinazione dell'imposta o di regimi contabili.

     Deve evidenziarsi che con la norma in esame viene modificato il tradizionale concetto di opzione.

     Infatti, mentre la validità dell'opzione veniva finora basata esclusivamente sulla formalità della comunicazione fatta all'ufficio, in base alla nuova disciplina la comunicazione non rileva più ai fini della validità dell'opzione ma la sua omissione comporta riflessi esclusivamente ai finì sanzionatori.

     A tale riguardo, viene data esclusiva rilevanza al comportamento concreto del contribuente, precisando che l'opzione e la revoca di regimi dì determinazione dell'imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente stesso o dalla modalità di tenuta delle scritture contabili e che la validità dell'opzione e della revoca è subordinata esclusivamente alla sua concreta attuazione sin dall'inizio dell'anno o dell'attività. Circa la decorrenza della concreta attuazione nell'ipotesi di modifica del sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative, si fa rinvio ai chiarimenti forniti nel successivo paragrafo 5.

     E' opportuno precisare che per comportamento concludente si intende l'effettuazione da parte del contribuente di adempimenti che presuppongono inequivocabilmente la scelta di un determinato regime, osservandone i relativi obblighi, in luogo di quello operante come regime di base, ciò, ferma restando la sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per avvalersi del regime opzionale.

     Ad esempio, possono considerarsi comportamenti concludenti:

     a) l'effettuazione delle liquidazioni e dei versamenti periodici dell'I.V.A. con cadenza trimestrale anziché mensile, ovviamente con la maggiorazione degli interessi;

     b) la gestione di più attività con contabilità separata e l'assolvimento dei conseguenti adempimenti previsti dall'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 da parte di soggetti che esercitano più imprese o più attività;

     c) in relazione all'opzione per la rinuncia al regime di esonero dagli adempimenti contabili, previsto per i produttori agricoli dall'art. 34, comma 6, primo e secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, l'istituzione dei registri I.V.A., la fatturazione delle operazioni effettuate, l'annotazione nei registri, il versamento dell'imposta e la presentazione della dichiarazione annuale;

     d) in relazione all'opzione per l'applicazione dell'I.V.A. nei modi ordinari da parte delle imprese spettacolistiche, l'adempimento dell'obbligo di fatturazione (da cui le medesime imprese, in base al regime speciale previsto dal quinto comma dell'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, sono esonerate, salvo che per le prestazioni di sponsorizzazione, per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica e per le prestazioni pubblicitarie), l'istituzione del registro dei corrispettivi o delle fatture emesse, l'annotazione su tale registro dei corrispettivi percepiti nei termini prescritti, l'effettuazione delle liquidazioni periodiche e connessi versamenti tenendo conto della detrazione dell'imposta ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e la presentazione della dichiarazione annuale I.V.A.;

     e) in relazione all'opzione, da parte degli editori, per l'applicazione dell'I.V.A. in base al numero delle copie vendute, ai sensi dell'art. 74, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, l'effettuazione delle liquidazioni periodiche con il metodo di calcolo della base imponibile in riferimento al numero delle copie effettivamente cedute nonché l'osservanza degli adempimenti previsti nell'ipotesi di applicazione dell'I.V.A. in base a tale sistema.

     L'illustrato principio di carattere generale sulla rilevanza del comportamento concreto del contribuente non opera, tuttavia, nei confronti delle società controllate e controllanti per le quali, per la particolarità della fattispecie, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 73, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, relative alla liquidazione di gruppo, come previsto dall'art. 4 del regolamento in oggetto. In riferimento a queste ultime, si confermano, pertanto, la disciplina vigente e le disposizioni ministeriali finora emanate.

 

     2. Modalità e termini di comunicazione delle opzioni e delle revoche.

 

     L'art. 2 del decreto in argomento disciplina le modalità e i termini di comunicazione dell'opzione.

     In armonia con il nuovo concetto di opzione, illustrato nel precedente paragrafo, che subordina la validità della stessa alla concreta attuazione dall'inizio dell'anno o dell'attività, anziché, come per il passato, alla preventiva comunicazione, la nuova disciplina prevede, come principio generale, che l'opzione deve essere comunicata nella prima dichiarazione annuale I.V.A. da presentare successivamente alla scelta operata.

     Si precisa che anche la revoca dell'opzione, la cui validità è basata, del pari, sulla concreta attuazione, deve essere formalmente comunicata con le medesime modalità previste per la comunicazione dell'opzione dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 442 del 1997

     Pertanto, considerato che il regolamento in oggetto è entrato in vigore il 7 gennaio 1998 (ossia il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 1997), i soggetti che a decorrere dall'anno in corso esercitano l'opzione o la revoca di regimi di determinazione dell'imposta o di regimi contabili, dovranno comunicare la scelta nella dichiarazione annuale I.V.A. 1998 ovvero nella dichiarazione unificata, se tenuti alla presentazione di quest'ultima nel 1999.

     In caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale ovvero nel caso di inizio di attività, qualora il contribuente abbia di fatto optato per un regime diverso da quello naturale che prevedeva l'esonero dall'obbligo di dichiarazione, la comunicazione deve essere effettuata nella prima dichiarazione I.V.A. da presentare relativamente al periodo d'imposta in cui è stata operata la scelta.

     Pertanto, a titolo esemplificativo, se un soggetto, già operante fino al 31 dicembre 1997 in un settore di attività il cui regime naturale prevedeva, fra l'altro, l'esonero dalla presentazione della dichiarazione I.V.A., esercita l'opzione per il regime normale per l'anno 1998 adottando un comportamento concludente, questi deve darne comunicazione in sede di dichiarazione I.V.A. relativa al 1998, da presentare nell'anno 1999.

     Si ritiene, relativamente a tale aspetto, di dover confermare l'orientamento espresso con la circolare n. 328/E del 24 dicembre 1997 (paragrafi 6.8.2 e 8.4) circa le modalità di comunicazione dell'opzione per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari da parte dei produttori agricoli esonerati e delle imprese spettacolistiche rientranti nei regimi speciali dì cui agli articoli 34 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

     Peraltro, si ritiene opportuno precisare che, in conformità al disposto dell'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 442 del 1997, limitatamente ai casi in cui l'esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale I.V.A. permanga anche a seguito del sistema opzionale scelto (ad esempio, nell'ipotesi di opzione per la separazione delle attività ai sensi dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, da parte di soggetti che esercitano esclusivamente attività esenti), l'opzione e la revoca dovranno essere comunicate ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 entro il termine in cui si sarebbe dovuta presentare, se sussisteva l'obbligo, la prima dichiarazione annuale successiva alla scelta operata.

     Come precisato nelle istruzioni al modello di dichiarazione I.V.A. 1998 approvate con il decreto ministeriale 5 gennaio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 1998, in forza delle illustrate innovazioni al sistema delle opzioni, sono state inserite nel quadro VO, relativo alle opzioni e revoche, alcune delle opzioni precedentemente esercitabili in sede di presentazione delle dichiarazioni di cui al predetto art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (modelli AA7/6 e AA9/6) ovvero con modalità diverse.

     Le opzioni per le quali non fosse stata eventualmente prevista nel modello di dichiarazione I.V.A. '98 specifica casella, potranno essere comunicate ai sensi del citato art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 entro i termini di presentazione della dichiarazione annuale.

     Le varie opzioni previste da disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del regolamento in oggetto sono state riportate nella tavola sinottica allegata alla presente circolare.

 

     3. Sanzioni.

 

     Premesso, come già accennato, che la comunicazione riveste carattere esclusivamente formale, senza rilevare ai finì sostanziali della scelta operata, nell'ipotesi di omessa, tardiva o irregolare comunicazione dell'opzione si applicano, a norma del comma 3 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 442 del 1997 in esame, le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni, che, a decorrere dal 1° aprile 1998, sono quelle stabilite dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

     La norma sanzionatrice va individuata nell'art. 8 del sopramenzionato decreto legislativo n. 471 del 1997 che prevede la sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 4.000.000 per le violazioni relative al contenuto ed alla documentazione della dichiarazione, in quanto, nella fattispecie in esame, omettendo la comunicazione, non verrebbe fornito un elemento prescritto per il compimento dei controlli.

 

     4. Vincolo temporale di durata dell'opzione.

 

     Con l'art. 3 del regolamento in oggetto, sono stati fissati i termini minimi di validità delle opzioni, previsti allo scopo di evitare comportamenti elusivi connessi al ripristino immediato del particolare regime naturale applicabile, successivamente alla scelta operata per il regime ordinario.

     I suddetti termini sono stati unificati, prevedendo che l'opzione vincola il contribuente per almeno un triennio nell'ipotesi di sistemi speciali di determinazione dell'imposta e per un anno nell'ipotesi di regimi meramente contabili.

     Restano, comunque, salvi i termini più ampi previsti da altre disposizioni normative, quali il vincolo quinquennale di durata dell'opzione per l'applicazione dell'I.V.A. nei modi ordinari da parte dei produttori agricoli e delle imprese spettacolistiche, previsto, in luogo del previgente vincolo triennale, dal 1 gennaio 1998, ai sensi degli articoli 34 e 74, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, come novellati dagli articoli 5 e 7 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, e successive modificazioni.

     I suddetti articoli hanno, inoltre, previsto che, nell'ipotesi in cui siano stati acquistati o prodotti beni ammortizzabili, l'opzione è vincolante fino a quando non sia trascorso il periodo della relativa rettifica di cui all'art. 19 bis2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

     Si fa comunque rinvio, per un quadro riepilogativo della durata minima delle varie opzioni, alla tavola sinottica in calce alla presente circolare.

     Occorre precisare, infine, che, trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime prescelto, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

 

     5. Disciplina dei rapporti transitori.

 

     Si ribadisce che la nuova disciplina dell'opzione dettata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 442 del 1997 si applica dalla data di entrata in vigore del suddetto regolamento e non può estendersi ai rapporti pregressi trattandosi di normativa a carattere sostanziale.

     Il regolamento in oggetto non detta espressamente disposizioni transitorie.

     Dal combinato disposto dei vari articoli del decreto del Presidente della Repubblica n. 442 del 1997, si ricava che le opzioni relative a regimi di determinazione dell'imposta già esercitate dal contribuente per gli anni antecedenti il 1998, si considerano valide fino alla scadenza del vincolo temporale di permanenza nel regime scelto stabilito dalle norme vigenti al momento dell'esercizio dell'opzione.

     In tali ipotesi, pertanto si ritiene che il contribuente non debba effettuare alcuna comunicazione, rimanendo vincolante la scelta già effettuata e comunicata preliminarmente all'ufficio secondo la previgente disciplina.

     In merito alle opzioni relative a regimi meramente contabili, si fa rinvio a quanto precisato nel successivo paragrafo 6.

     Occorre, comunque, tenere presente che, in base all'art. 1 del regolamento in oggetto, è consentita la variazione e la revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative. La norma appare finalizzata all'intento di agevolare il contribuente consentendogli la possibilità di variare la scelta operata in base ad elementi di giudizio che potrebbero mutare alla luce di modifiche normative intervenute durante l'arco temporale in cui è obbligatoria la permanenza nel regime prescelto.

     Quanto appena precisato è stato chiarito per soggetti che operano nei regimi speciali disciplinati dagli articoli 34 e 74, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nella menzionata circolare n. 328/E del 24 dicembre 1997 ove, a seguito del mutamento della disciplina dettata per tali regimi speciali, esclusivamente per l'anno 1998, così come prescritto dall'art. 11, comma 7, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, è stata prevista la facoltà di revocare l'opzione di cui al comma li dell'art. 34 ed al comma 5 dell'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 in precedenza esercitata, anche se non sia ancora trascorso il previgente vincolo triennale di permanenza nel regime ordinario prescelto.

     In ogni caso, come già chiarito, coloro che intendessero mantenere la scelta a suo tempo effettuata per il regime ordinario con il vincolo triennale previsto dalle previgenti norme, nell'ipotesi di scadenza del suddetto vincolo dopo il 1° gennaio 1998, possono farlo senza dover effettuare alcuna comunicazione.

     Relativamente al principio di carattere generale, che consente di variare la scelta operata in caso di modifica del sistema, si ritiene che la validità dell'opzione, in tale ipotesi, sia subordinata alla sua concreta attuazione a decorrere dalla modifica normativa che legittima la variazione della scelta, anche se nel corso dell'anno.

     Infine, si evidenzia che, a scopo antielusivo, l'art. 1, comma 2, del regolamento in esame ha previsto che, in presenza di fusione o scissione di società, il regime di determinazione dell'imposta prescelto da ciascun soggetto continua fino alla prevista scadenza, con l'applicazione, ove necessario, delle norme contenute nell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

 

     6. Abrogazione di norme.

 

     E' il caso di precisare che, ai sensi dell'art. 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, richiamato dall'art. 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 442 del 1997, le norme vigenti in materia di opzioni e di revoche che risultino con lo stesso incompatibili devono intendersi abrogate e sostituite con quelle dettate dal medesimo regolamento.

     Si chiarisce, a tale riguardo, che devono ritenersi superate le disposizioni relative al vincolo triennale di permanenza nel regime di contabilità ordinaria per le imprese minori e per gli esercenti arti e professioni di cui all'art. 18, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695, in quanto, alla luce della nuova disciplina introdotta dal regolamento in rassegna le suddette opzioni, riferendosi a regimi meramente contabili, devono ritenersi vincolanti per un anno.

     Pertanto, si precisa che, se prima del 1998 è stata esercitata l'opzione per il regime di contabilità ordinaria e il 1998 costituisce un periodo compreso nel vincolo triennale precedentemente vigente (ad esempio opzione effettuata nel 1996, vincolante in base alla precedente normativa fino al 1998 compreso), i contribuenti non devono ritenersi obbligati alla permanenza nel regime contabile scelto fino all'esaurimento del triennio, bensì possono revocare già per l'anno 1998 l'opzione precedentemente espressa, barrando la relativa casella, purché abbiano tenuto la contabilità semplificata dall'inizio dell'anno.

 

     7. Soggetti con contabilità presso terzi di cui all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

 

     Con l'art. 1, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, è stata ripristinata la possibilità, per i contribuenti che affidano la tenuta della contabilità a terzi, di far riferimento, ai fini delle liquidazioni periodiche I.V.A. con cadenza mensile, ai dati contabili relativi al secondo mese precedente, come previsto dall'art. 27, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 che era stato soppresso dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313.

     Al riguardo, si precisa che deve ritenersi corretto l'operato dei contribuenti i quali avessero applicato, senza soluzione di continuità, il metodo di calcolo di cui alla normativa appena menzionata dal 1° gennaio 1998, in base alle istruzioni allegate al modello di I.V.A. relativa all'anno 1997. Infatti, pur essendo venuta meno la possibilità di esercitare tale facoltà a seguito dell'anzidetta soppressione dell'art. 27, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, la sopravvenuta disposizione recata dal comma 3 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 100 del 1998 ha previsto l'esercizio della facoltà medesima dall'inizio del periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto stesso.

     Naturalmente, per ragioni di equità, deve ritenersi consentita l'adozione del predetto metodo di liquidazione anche da parte di quei contribuenti che, operando nel rispetto della normativa esistente all'inizio del 1998, se ne siano avvalsi soltanto successivamente all'entrata in vigore del ripetuto decreto n. 100 del 1998.

     E' il caso di precisare che, in conformità ai principi di carattere generale del decreto del Presidente della Repubblica n. 442 del 1997, ai fini della validità della scelta, rileva il comportamento in concreto esercitato, sia senza soluzione di continuità dal 1° gennaio 1998, sia successivamente all'entrata in vigore del più volte menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 100 del 1998.

     L'opzione effettuata deve essere comunicata nella prima dichiarazione annuale I.V.A. presentata successivamente alla scelta operata, mediante barratura della casella appositamente prevista al rigo VO 11.

 

     8. Soggetti di cui all'art. 74, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

 

     Ad integrazione di quanto già precisato nella presente circolare e delle istruzioni impartite con la circolare n. 328/E del 24 dicembre 1997, paragrafo 8.4, in riferimento al settore specifico delle attività spettacolistiche, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sui seguenti aspetti.

     L'opzione per l'applicazione dell'imposta nel modo normale per l'anno 1998 comunicata entro il 31 dicembre 1997 con le modalità previste dalle disposizioni recate dal quinto comma dell'art. 74 nel testo introdotto dal decreto legislativo n. 313 del 1997 (e cioè mediante l'utilizzo del modello AA7/6 e AA9/6) resta valida per almeno un quinquennio. In tal caso non è necessario che il contribuente effettui la comunicazione dell'opzione in sede di dichiarazione relativa all'anno 1998, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 442 del 1997.

     Inoltre, richiamando l'attenzione su quanto precisato nella citata circolare n. 328/E del 1997, si ribadisce che l'opzione, al fine di facilitare il necessario coordinamento degli uffici interessati, deve essere comunicata anche all'ufficio accertatore (SIAE) entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello per il quale si intende applicare l'I.V.A. nei modi ordinari.

     Infine, per quanto riguarda gli effetti dell'opzione per il regime ordinario, nel ribadire l'orientamento espresso con la circolare n. 334/E del 28 dicembre 1995, si precisa che la stessa non può in alcun modo essere limitata né ad una singola manifestazione né, peraltro, ad una singola attività spettacolistica ma esplica comunque efficacia in relazione all'intera attività di spettacolo organizzata dall'impresa.

 

     9. Soggetti di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398.

 

     Si ritiene opportuno precisare che i nuovi principi di carattere generale introdotti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 442 del 1997 si applicano anche in riferimento all'opzione per la determinazione forfetaria dell'I.V.A. e del reddito ai sensi dell'art. 2, commi 3 e 5 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, da parte delle associazioni sportive dilettantistiche delle associazioni senza fini di lucro e delle associazioni pro-loco, alle quali la disciplina recata dalla legge n. 398 del 1991 è stata estesa con l'art. 9 bis del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 147, convertito dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66.

     Per questi ultimi, la legge n. 398 del 1991 prevede espressamente che l'opzione per il regime forfetario opera dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è esercitata.

     Tuttavia, anche l'accennata disposizione della legge n. 398 del 1991, espressamente citata nel preambolo del decreto del Presidente della Repubblica n. 442 del 1997, deve ritenersi superata dalla nuova disciplina introdotta in forza della delegiferazione della materia.

     Pertanto, anche per lo specifico settore in oggetto, l'opzione, esercitata con il comportamento concreto, ha effetto dall'inizio dell'anno o dell'attività.

     Si fa presente, comunque, che, limitatamente all'anno in corso, restano salvi i comportamenti adottati dai soggetti di cui alla legge n. 398 del 1991, in conformità alle istruzioni al modello di dichiarazione I.V.A./98 relativa all'anno 1997, dove è stato precisato che l'opzione per la determinazione forfetaria dell'I.V.A. e del reddito ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è esercitata, fino a quando non è revocata ed in ogni caso per almeno un triennio se permangono i presupposti di legge.

 

     10. Soggetti di cui al regime speciale dell'editoria.

 

     In merito al regime speciale I.V.A. per l'editoria, appare opportuna qualche precisazione, in relazione all'integrazione apportata dal decreto legislativo 23 marzo 1998, n. 56, all'art. 74, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 come modificato dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313.

 

     10.1. Le cessioni di prodotti editoriali con beni funzionalmente connessi.

     Il citato decreto legislativo correttivo ha previsto che non si considerano supporti integrativi o altri beni quelli aventi una connessione funzionale con il contenuto dei libri, giornali quotidiani e periodici, risultante da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, presentata prima della

commercializzazione, ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, al competente ufficio I.V.A.

     Pertanto, per le cessioni congiunte di prodotti editoriali con beni funzionalmente connessi, viene ripristinata la possibilità di avvalersi del sistema di determinazione dell'imposta con la fosfatizzazione della resa (nella misura prevista per il prodotto editoriale, ossia 53% per i libri e 60% per i giornali quotidiani ed i periodici, eccetto le pubblicazioni pornografiche) e si applica l'aliquota ridotta del 4% sul prezzo di vendita al pubblico dell'intera confezione, indipendentemente dal rapporto tra il suddetto prezzo e il costo del bene congiunto; invece, per quanto concerne le cessioni congiunte di prodotti editoriali con supporti integrativi o con altri beni non funzionalmente connessi, restano ferme le disposizioni del decreto legislativo n. 313 del 1997 e le istruzioni impartite con la circolare n. 328/E del 24 dicembre 1997.

     Al riguardo, si reputa necessario fare presente che la condizione della connessione funzionale può ritenersi soddisfatta solo se il bene congiunto costituisce un complemento illustrativo o didattico del prodotto editoriale, il quale pertanto deve avere per oggetto esclusivo o prevalente il contenuto del bene congiunto.

     La dichiarazione attestante la connessione funzionale nei sensi sopraesposti, deve contenere gli elementi indicati nell'art. 35, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972; nel caso di beni funzionalmente connessi a periodici, dovranno essere riportati anche gli estremi della registrazione ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n. 47.

     La suddetta dichiarazione deve essere presentata dagli editori prima della commercializzazione; possono essere considerate valide le dichiarazioni presentate, ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, entro il termine di trenta giorni dalla data di immissione in commercio, che si identifica nella data di copertina ovvero, in mancanza, nel momento in cui l'editore consegna il prodotto editoriale al distributore o al punto vendita.

 

     10.2. La disciplina dei rapporti pregressi.

     Tutto ciò premesso, tenuto conto della decorrenza della richiamata disposizione integrativa, che si applica dal 1° gennaio 1998, appare opportuna qualche precisazione sull'esercizio dell'opzione per il sistema di applicazione dell'imposta in base alle copie vendute.

     L'art. 6 del decreto legislativo n. 313 del 1997 ha previsto che, nelle ipotesi di cessioni di prodotti editoriali con supporti integrativi o altri beni, l'I.V.A. si applica obbligatoriamente in base alle copie vendute.

     Nella circolare n. 328/E del 24 dicembre 1997, è stato precisato che, nell'ipotesi di pubblicazioni occasionalmente cedute con supporti integrativi o altri beni, si adottano entrambi i sistemi di determinazione dell'imposta (in base alle copie vendute o con la resa forfetaria) in relazione alle singole copie abbinate o meno a supporti integrativi o altri beni, salvo opzione per l'applicazione dell'I.V.A. in base alle copie vendute.

     Con intento agevolativo di semplificazione, è stata prevista la facoltà di effettuare l'opzione per l'intera testata o titolo ovvero per il singolo numero.

     Al riguardo, per le cessioni di prodotti editoriali effettuate dal 1 gennaio 1998 fino al 9 aprile 1998, data di entrata in vigore del decreto legislativo 23 marzo 1998, n. 56, potrebbero essersi verificate le seguenti ipotesi:

     1) sono state effettuate cessioni di pubblicazioni con supporti integrativi o altri beni poi rientranti, a seguito della modifica apportata dal decreto legislativo n. 56 del 1998, nella nozione di beni funzionalmente connessi.

     In questo caso, si ritiene che l'editore possa riliquidare il tributo operando la variazione ai sensi dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, a condizione che produca la dichiarazione attestante la connessione funzionale relativa a tali cessioni entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA. relativa all'anno 1997. A tale riguardo è appena il caso di precisare che dalla riliquidazione del tributo potrebbe scaturire un debito di imposta (qualora la resa effettiva superi la percentuale di resa forfetaria prevista); in tale ipotesi, il relativo ammontare dovrà essere calcolato e versato, previa compensazione da parte dei soggetti ammessi, entro il termine di presentazione della dichiarazione I.V.A. relativa all'anno 1998;

     2) sono state effettuate cessioni di pubblicazioni senza beni congiunti (per le quali poteva applicarsi la fosfatizzazione della resa) e cessioni di pubblicazioni abbinate a supporti integrativi o altri beni, poi rientranti nella nozione di beni funzionalmente connessi; l'editore, peraltro, anziché adottare entrambi i sistemi di determinazione dell'imposta, ha esercitato in concreto l'opzione per l'applicazione dell'I.V.A. in base alle copie vendute.

     In questo caso, in conformità al principio di carattere generale di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 442 del 1997, che, come visto, prevede la possibilità di variazione dell'opzione e della revoca nell'ipotesi di modifiche del sistema in forza di successive disposizioni legislative, può ammettersi la possibilità di modifica della scelta operata.

     Gli uffici in indirizzo sono pregati di dare la massima diffusione al contenuto della presente circolare.

 

 

ALLEGATO 1

TAVOLA SINOTTICA DEI REGIMI OPZIONALI

 

 

Normativa di          Regime opzionale        Durata minima

riferimento           descrizione sintetica

                       A) Opzioni agli

                       effetti dell'I.V.A.

Art. 33 D.P.R. 26     Contribuenti minori -   1 anno

ottobre 1972, n. 633  Liquidazione e

                       versamenti

                       trimestrali

Art. 34, comma 6,     Produttori agricoli -   3 anni

primo e secondo       Rinuncia all'esonero

periodo, D.P.R. 26    dagli adempimenti

ottobre 1972, n. 633

Art. 34, comma 6,     Produttori agricoli -   1 anno

terzo periodo,        Rinuncia all'esonero

D.P.R. 26 ottobre     degli adempimenti

1972, n. 633

Art. 34, comma 11,    Produttori agricoli -   5 anni

D.P.R. 26 ottobre     Determinazione

1972, n. 633          dell'imposta nei modi

                       ordinari

Art. 36, comma 3,     Esercizio di più        3 anni

D.P.R. 26 ottobre     attività - Tenuta

1972, n. 633          della contabilità

                       separata

Art. 36 bis D.P.R.    Regime di dispensa      3 anni

26 ottobre 1972, n.   dagli adempimenti per

633                   le operazioni esenti

 

Art. 74, comma 1,     Editori -               3 anni se

lettera c) D.P.R. 26  Applicazione            esercitata per la

ottobre 1972, n. 633  dell'imposta in         testata o titolo

                       relazione al numero     (N. B. - se

                       delle copie vendute     l'opzione è

                                               esercitata per il

                                               singolo numero, è

                                               vincolante per il

                                               numero stesso)

Art. 5, comma 2,      Acquisti                3 anni

D.M. 9 aprile 1993    intracomunitari di

                       prodotti editoriali -

                       Applicazione delle

                       disposizioni del

                       decreto legge 30

                       agosto 1993, 331,

                       convertito dalla

                       legge 29 ottobre

                       1993, n. 427

Art. 74, comma 5,     Imprese esercenti       5 anni

D.P.R. 26 ottobre     spettacoli, giochi e

1972, n. 633          trattenimenti

                       pubblici -

                       Applicazione

                       dell'imposta nei modi

                       ordinari

Art. 74, comma 10,    Raccoglitori e          3 anni

D.P.R. 26 ottobre     rivenditori dei beni

1972, n. 633          di cui all'art. 74,

                       comma 7, dotati di

                       sede fissa con volume

                       d'affari dell'anno

                       precedente, superiore

                       a 150 milioni -

                       Applicazione

                       dell'imposta nei modi

                       ordinari

Art. 36, D.L. 23      Cessioni di beni        3 anni

febbraio 1995, n. 41  usati d'arte,

convertito dalla      d'antiquariato e da

legge 22 marzo 1995,  collezione -

n. 85                 Applicazione del

                       metodo ordinario del

                       margine (o analitico)

Art. 38, comma 6,     Acquisti                3 anni

lettera c) D.L. 30    intracomunitari -

agosto 1993, n. 331   Applicazione

convertito dalla      dell'imposta sul

legge 29 ottobre      valore aggiunto in

1993, n. 427          Italia

 

Art. 41, comma 1,     Cessioni                3 anni

lettera b), D.L. 30   intracomunitarie di

agosto 1993, n. 331,  beni in base a

convertito dalla      cataloghi, per

legge 29 ottobre      corrispondenza e

1993, n. 427          simili. Applicazione

                       dell'imposta sul

                       valore aggiunto nello

                       Stato comunitario di

                       destinazione dei beni

Art. 27, comma 1,     Contribuenti che        1 anno

secondo periodo,      effettuano le

D.P.R. 26 ottobre     liquidazioni

1972, n. 633          periodiche mensili -

                       Contabilità presso

                       terzi

                       B) Opzioni agli

                       effetti delle imposte

                       sui redditi

Art. 18, comma 6,     Imprese minori -        1 anno

D.P.R. 29 settembre   Regime di contabilità

1973, n. 600          ordinaria

Art. 3, comma 2,      Esercenti arti e        1 anno

D.P.R. 9 dicembre     professioni di cui

1996, n. 695          all'art. 49 del

                       T.U.I.R. - Regime di

                       contabilità ordinaria

                       C) Opzioni agli

                       effetti dell'I.V.A. e

                       delle imposte sui

                       redditi

Art. 1, legge 16      Associazioni sportive   3 anni

dicembre 1991, n.     dilettantistiche ed

398                   assimilate - Regime

                       di determinazione

                       forfetaria

                       dell'I.V.A. e delle

                       imposte sui redditi

                       ai sensi dell'art. 2,

                       commi 3 e 5, della

                       legge n. 398 del 1991

Art. 3, comma 175,    Contribuenti minimi -   3 anni

legge 23 dicembre     Applicazione

1996, n. 662          dell'I.V.A. nei modi

                       ordinari e della

                       disciplina ordinaria

                       delle imposte sui

                       redditi

Art. 78, comma 8,     Associazioni            3 anni

legge 30 dicembre     sindacali e di

1991, n. 413          categoria operanti in

                       agricoltura -

                       Applicazione

                       dell'I.V.A. e delle

                       imposte sui redditi

                       nei modi ordinari

 

Art. 5, legge 30      Soggetti esercenti      3 anni

dicembre 1991, n.     attività di

413                   agriturismo di cui

                       alla legge 5 dicembre

                       1985, n. 730 -

                       Applicazione

                       dell'I.V.A. e delle

                       imposte sui redditi

                       nei modi ordinari

 

 

 


[1] Emessa dal Direttore generale del Dipartimento delle entrate, Ministero delle finanze.