Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.14 imposta sui fabbricati |
Data: | 18/08/2000 |
Numero: | 308 |
Sommario |
Art. 1. Trasmissione telematica di atti implicanti l'impiego della firma digitale. |
Art. 2. Trasmissione telematica di atti non implicanti l'impiego della firma digitale. |
Art. 3. Modalità tecniche e date di attivazione della trasmissione telematica. |
Art. 4. Termine per la richiesta di registrazione. |
Art. 5. Voltura catastale. |
Art. 6. Formalità ipotecarie. |
Art. 7. Arrotondamento. |
Art. 8. Imposta di registro. |
Art. 9. Imposta di bollo. |
Art. 10. Imposte ipotecaria e catastale. |
§ 95.14.38 – D.P.R. 18 agosto 2000, n. 308.
Regolamento concernente l'utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti tributari in materia di atti immobiliari.
(G.U. 30 ottobre 2000, n. 254).
Art. 1. Trasmissione telematica di atti implicanti l'impiego della firma digitale.
1. Gli atti relativi a diritti sugli immobili formati o autenticati da pubblici ufficiali, le cui copie siano integralmente predisposte con strumenti informatici e l'impiego della firma digitale, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della
2. La procedura di cui al comma 1 non deve comportare oneri economici per l'Amministrazione finanziaria.
Art. 2. Trasmissione telematica di atti non implicanti l'impiego della firma digitale.
1. Per la registrazione di atti le cui copie non siano integralmente predisposte con strumenti informatici e l'impiego della firma digitale, relativi a diritti sugli immobili, nonché per la loro trascrizione, iscrizione, annotazione e voltura catastale, il modello unico informatico di cui all'articolo 3 sexies, comma 2, del
2. Il pubblico ufficiale, nel prospetto di cui al comma 1, elenca gli estremi degli allegati, dei documenti e dei certificati da presentare in virtù di disposizioni di legge o di regolamento, idonei all'applicazione del regime tributario, anche agevolato, utilizzato in sede di autoliquidazione, nonché i dati della dichiarazione INVIM prevista dall'articolo 18, comma 1, del
3. I competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria rendono disponibile, per via telematica, una ricevuta che tiene luogo delle annotazioni di cui all'articolo 16, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con
4. A richiesta del pubblico ufficiale che ha eseguito la procedura di trasmissione per via telematica, i competenti uffici dell'amministrazione finanziaria rendono disponibili, con lo stesso mezzo, le informazioni sulle imposte principali e sullo stato di esecuzione delle formalità.
5. Gli atti pervenuti per via telematica sono conservati dall'amministrazione finanziaria e i competenti uffici ne rilasciano copia su richiesta degli aventi diritto.
6. Gli uffici finanziari possono richiedere l'esibizione della documentazione relativa agli atti trasmessi per via telematica, ovvero di esaminare la stessa presso la sede del pubblico ufficiale.
Art. 3. Modalità tecniche e date di attivazione della trasmissione telematica.
1. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, di cui all'articolo 3 bis del
Art. 4. Termine per la richiesta di registrazione.
1. La registrazione di cui al presente regolamento deve essere richiesta entro trenta giorni dalla data dell'atto determinata ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con
Art. 5. Voltura catastale.
1. La voltura catastale di cui agli articoli 3, 4 e 14 del
2. Nel caso in cui non vi sia concordanza fra i soggetti intestati in catasto e quelli risultanti dall'atto, il pubblico ufficiale indica nel modello unico gli estremi degli atti e denunce che hanno dato luogo ai passaggi intermedi o alle discordanze fra le ditte.
3. Nel caso di mancanza negli archivi informatizzati del catasto dell'identificativo dell'immobile oggetto dell'atto, il pubblico ufficiale indica nel modello unico il relativo identificativo desunto dal documento catastale che lo ha generato e quello dell'unità originaria inscritta in atti.
4. I competenti uffici dell'amministrazione finanziaria rendono disponibile, per via telematica, l'attestazione di eseguita voltura.
Art. 6. Formalità ipotecarie.
1. Per l'esecuzione delle formalità ipotecarie di cui all'articolo 2 restano fermi l'obbligo di presentare il titolo in forma cartacea al competente ufficio dell'Amministrazione finanziaria, con le modalità stabilite nel libro VI del codice civile e dalle leggi speciali, e l'obbligo dell'ufficio di rilasciare in forma cartacea uno degli originali della nota nel quale è certificata l'esecuzione della formalità a norma del codice civile.
2. L'omesso versamento dell'imposta costituisce motivo di rifiuto della formalità.
Art. 7. Arrotondamento.
1. Le imposte di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e comunale sull'incremento di valore degli immobili dovute, sono arrotondate a lire mille, per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento e per eccesso se superiore, ovvero, nel caso in cui i valori siano espressi in euro, all'unità, per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore.
Art. 8. Imposta di registro. [1]
[1] Modifica gli artt. 41 e 76 del
[2] Modifica il comma 1 bis, art. 1 della tariffa dell'imposta di bollo, parte prima, allegata al
[3] Modifica l'art. 18 del