Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 9. Assicurazioni private |
Capitolo: | 9.3 assicurazioni obbligatorie per la r.c. |
Data: | 16/01/1981 |
Numero: | 45 |
Sommario |
Art. 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, sono apportate le seguenti modificazioni: |
Art. 2. Indicazione del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1977, n. 39. |
Art. 3. Rilascio dell’attestazione relativa allo stato del rischio. |
Art. 4. Modalità di rilascio dell’attestazione. |
Art. 5. Rilascio di duplicati dell’attestazione. |
Art. 6. Contenuto dell’attestazione. |
Art. 7. Consegna dell’attestazione all’assicuratore. |
Art. 8. Denuncia di sinistro da allegare alla richiesta di risarcimento del danno. |
Art. 9. Requisiti della richiesta di risarcimento. |
Art. 10. Uffici dell’assicuratore presso i quali deve essere indirizzata la richiesta di risarcimento. |
Art. 11. Comunicazione al danneggiato dei motivi della mancata offerta di risarcimento. |
Art. 12. Pagamento della somma offerta nel caso di accettazione da parte del danneggiato. |
Art. 13. Pagamento della somma offerta nel caso di non accettazione della stessa da parte del danneggiato e nel caso di silenzio del danneggiato stesso. |
Art. 14. Consegna da parte dell’assicuratore del modulo di denuncia di sinistro. |
Art. 15. Efficacia dei contratti di assicurazione obbligatoria in corso con impresa posta in liquidazione coatta amministrativa. |
Art. 16. Autorizzazione a procedere alla liquidazione dei danni. |
Art. 17. Liquidazione dei danni da parte del commissario liquidatore autorizzato ai sensi dell’art. 9 della legge. |
Art. 18. Pagamento del danno da parte dell’Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del “Fondo di garanzia per le vittime della strada”, in caso di accordo del creditore. |
Art. 19. Spese di liquidazione dei danni di cui all’art. 9 della legge. |
Art. 20. Anticipazione o rimborso delle spese di liquidazione dei danni. |
Art. 21. Modalità dell’assistenza tecnica dell’impresa designata al commissario liquidatore e rimborso delle spese dalla stessa sostenute. |
Art. 22. Pagamento da parte dell’Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del “Fondo di garanzia per le vittime della strada”, del danno in caso di accordo del creditore con l’impresa [...] |
Art. 23. Riassunzione da parte del commissario liquidatore del personale dell’impresa posta in liquidazione coatta amministrativa. |
Art. 24. Composizione e attribuzione del comitato previsto per i dirigenti dell’impresa posta in liquidazione coatta amministrativa. |
Art. 25. Trasferimento da parte del comitato del “Fondo di garanzia per le vittime della strada” del portafoglio di imprese poste in liquidazione coatta amministrativa. |
Art. 26. Trasferimento da parte del comitato del “Fondo di garanzia per le vittime della strada” del personale di imprese poste in liquidazione coatta amministrativa. |
Art. 27. Anticipazioni al commissario liquidatore per le spese del procedimento di liquidazione. |
Art. 28. Comunicazione da parte del commissario liquidatore e della impresa cessionaria del portafoglio del presumibile importo dei danni ancora da liquidare per conto dell’istituto nazionale delle [...] |
§ 9.3.5 - D.P.R. 16 gennaio 1981, n. 45.
Modificazioni al regolamento sull’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973.
(G.U. 5 marzo 1981, n. 64).
Al
Art. 1: le parole “che in esse è denominata “legge” sono sostituite con quelle “e successive modificazioni, in seguito denominata legge”.
L’art. 3 è sostituito dal seguente:
(Omissis).
Art. 20:
al primo comma le parole “deve sottoporre all’approvazione del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato” sono sostituite con quelle “deve trasmettere al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato per la preventiva approvazione”;
il terzo comma è sostituito dai seguenti:
(Omissis).
Art. 21:
la lettera b) del secondo comma è sostituita dalla seguente:
(Omissis);
alla lettera d) del secondo comma le parole “o per adottare speciali clausole” sono sostituite con quelle “ovvero per determinare le differenziazioni o le variazioni di premio nel caso di tariffe”;
è aggiunto il seguente comma:
(Omissis).
L’art. 22 è sostituito dal seguente:
(Omissis).
Art. 23:
nella rubrica dell’articolo sono soppresse le parole “approvazione delle”;
al primo comma le parole “debbono sottoporre all’approvazione del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato” sono sostituite con quelle “debbono trasmettere al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato per la preventiva approvazione”;
sono soppressi l’ultimo periodo del primo comma ed il secondo comma.
Dopo l’art. 23 è inserito il seguente articolo:
(Omissis).
Art. 26: è aggiunto il seguente comma:
(Omissis).
Art. 27:
nella rubrica dell’articolo sono soppresse le parole “e approvazione”;
al primo comma le parole “Al fine di consentire al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato di controllare che nella formazione delle tariffe dei premi sono state osservate le disposizioni di cui ai precedenti articoli 20, 21 e 22 le imprese” sono sostituite con quelle “Le imprese, per consentire il controllo dell’osservanza in sede di formazione delle tariffe dei premi delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 20, 21 e 22”;
il secondo comma è sostituito dal seguente:
(Omissis);
il terzo comma è soppresso.
Art. 28: le parole “Fino a quando” sono sostituite con quelle “Qualora” e le parole “Ministero stesso” con quelle “Comitato interministeriale dei prezzi (CIP)”.
Art. 29: è soppresso.
Art. 30:
nella rubrica dopo le parole “delle tariffe” sono aggiunte quelle “e delle condizioni generali”;
nel testo le parole “le tariffe approvate, prevista dall’art. 11, quinto comma, della legge” sono sostituite con quelle “le tariffe e le condizioni generali di polizza approvate, prevista dall’art. 11, ottavo comma, della legge”.
Dopo l’art. 30 sono aggiunti i seguenti articoli:
Art. 30 bis.
(Omissis).
Art. 30 tir.
(Omissis).
Art. 31: è soppresso.
L’art. 32 è sostituito dal seguente:
(Omissis).
L’art. 37 è sostituito dal seguente:
(Omissis).
L’art. 38 è sostituito dal seguente:
(Omissis).
Art. 40:
al primo comma le parole “entro il 31 luglio dell’anno successivo” sono sostituite con quelle “entro il 30 settembre dell’anno successivo”;
al secondo comma, parte “In entrata”, dopo il n. 3 sono inseriti i seguenti numeri:
(Omissis);
i numeri 4) e 5) diventano, rispettivamente, 6) e 7);
allo stesso secondo comma, parte “In uscita, dopo il n. 1) sono inseriti i seguenti numeri:
(Omissis);
gli attuali numeri 2), 3), 4) e 5) diventano rispettivamente, 4), 5), 6) e 7.
Art. 41: il terzo comma è sostituito dal seguente:
(Omissis).
Art. 43: al terzo comma le parole “entro tre mesi dalla data di approvazione di detto bilancio” sono sostituite con quelle “entro il 30 settembre successivo alla data di approvazione di detto bilancio”.
Art. 48: il quinto comma è sostituito dal seguente:
(Omissis).
Art. 52: al terzo comma la lettera f) è sostituita dalla seguente:
(Omissis).
Art. 54: le parole “entro il bimestre successivo” e quelle “entro il 31 maggio” sono sostituite, rispettivamente, con le parole “entro il trimestre successivo” e con quelle “entro il 15 giugno”.
Art. 55: al primo comma sono soppresse le parole “che siano stati ad esse denunciati entro il 31 gennaio dell’anno successivo alla data della sua chiusura”.
Art. 57: le parole “indicati al primo comma del precedente art. 31” sono sostituite con quelle “indicati all’art. 30 della
Art. 59: al primo comma, parte “In uscita”, il n. 4) è sostituito dal seguente: “la riserva sinistri”; al terzo comma le parole “entro il 30 giugno dell’anno successivo” sono sostituite con quelle “entro il 31 ottobre dell’anno successivo”.
Art. 62: al secondo comma le parole “Entro il 31 luglio di ciascun anno” sono sostituite con quelle “Entro il 31 ottobre di ciascun anno”.
Art. 70: sostituire il testo con il seguente:
(Omissis).
Art. 2. Indicazione del
Negli articoli 3 e seguenti del presente
Art. 3. Rilascio dell’attestazione relativa allo stato del rischio.
L’attestazione di cui all’art. 2 della legge deve essere rilasciata dall’assicuratore in occasione di ciascuna scadenza annuale dei contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile verso i terzi derivante dalla circolazione di veicoli a motore, qualunque sia la forma di tariffa secondo la quale il contratto è stato stipulato.
L’attestazione deve essere rilasciata anche nel caso di proroga tacita del contratto.
Nel caso di sospensione della garanzia nel corso del contratto l’attestazione deve essere rilasciata alla scadenza del periodo di tempo per il quale il contratto è stato prorogato all’atto della riattivazione.
Nel caso di veicoli a motore assicurati con polizze amministrate con “libro matricola” l’assicuratore non è tenuto a rilasciare l’attestazione per i veicoli rimasti in garanzia per una durata inferiore ad un anno. Per tali veicoli l’attestazione deve essere rilasciata al termine della successiva annualità assicurativa, con riferimento al periodo di osservazione che inizia dal giorno dell’inserimento del veicolo nel contratto e termina tre mesi prima della scadenza dell’annualità assicurativa successiva.
Qualora l’obbligo di assicurazione sia adempiuto mediante la stipulazione di un contratto con ripartizione del rischio tra più assicuratori, l’attestazione deve essere rilasciata dall’impresa delegataria.
L’attestazione non deve essere rilasciata per contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno e per quelli che coprono la responsabilità civile per i danni causati in occasione della partecipazione dei veicoli a motore a gare o competizioni sportive, anche in circuito chiuso, ed alle relative prove.
Art. 4. Modalità di rilascio dell’attestazione.
L’assicuratore rilascia l’attestazione mettendo la stessa, almeno tre giorni non festivi prima di quello di scadenza del contratto, a disposizione del contraente presso l’agenzia o l’ufficio presso il quale il contratto stesso è stato stipulato o, se diverso, presso l’agenzia o l’ufficio al quale il contratto medesimo è stato assegnato con il consenso del contraente.
Il contraente, il quale non abbia ritirato l’attestazione entro la fine del secondo mese successivo a quello di scadenza del contratto, può ugualmente ottenerne a proprie spese il rilascio facendone richiesta all’assicuratore.
Art. 5. Rilascio di duplicati dell’attestazione.
Nel caso in cui l’attestazione si sia accidentalmente deteriorata o comunque sia venuta a mancare l’assicuratore è tenuto a rilasciare un duplicato su richiesta scritta ed a spese del contraente ed entro trenta giorni dalla richiesta.
Art. 6. Contenuto dell’attestazione.
L’attestazione deve contenere:
a) la denominazione dell’impresa di assicurazione;
b) il nome - o denominazione o ragione sociale o ditta - del contraente;
c) il numero del contratto di assicurazione;
d) la forma di tariffa in base alla quale è stato stipulato il contratto;
e) la data di scadenza del contratto per il quale l’attestazione viene rilasciata;
f) la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l’annualità successiva nel caso che il contratto stesso sia stato stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione in aumento od in diminuzione del premio applicato all’atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo;
g) i dati della targa di riconoscimento o, quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
h) la firma dell’assicuratore.
I dati di cui sopra possono essere indicati anche in apposita distinta sezione del certificato di assicurazione previsto dall’art. 7 della
Art. 7. Consegna dell’attestazione all’assicuratore.
Il contraente deve consegnare all’assicuratore l’attestazione sullo stato del rischio all’atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l’attestazione stessa anche se il nuovo contratto è stipulato con lo stesso assicuratore che l’ha rilasciata.
Il contraente il quale non consegni all’assicuratore l’attestazione, è tenuto, nel caso che il nuovo contratto venga stipulato con clausola che preveda la variazione del premio ad ogni scadenza annuale in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo, al pagamento del premio previsto dalla tariffa per la classe di merito più elevata ed il contratto è assegnato a quest’ultima classe.
La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nel caso in cui il contraente consegni una attestazione rilasciata per un contratto scaduto da più di tre mesi rispetto alla data di stipulazione del nuovo contratto, salvo che il contraente stesso dichiari, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del codice civile, di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto ed esibisca all’assicuratore la carta di circolazione del veicolo ed il relativo foglio complementare. In presenza di detta dichiarazione, il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito indicata nell’attestazione ovvero a quella di ingresso a seconda che la stipulazione dello stesso avvenga, rispettivamente, entro un anno dalla scadenza del contratto per il quale l’attestazione è stata rilasciata o successivamente.
La disposizione di cui al secondo comma non si applica qualora il contraente provi di aver stipulato il contratto precedente presso un’impresa alla quale sia stata vietata l’assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa e di aver fatto richiesta dell’attestazione all’impresa o al commissario liquidatore. In tal caso il contraente è tenuto a dichiarare all’assicuratore, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del codice civile, gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell’attestazione, se il contratto ha avuto durata non inferiore ad un anno, o la classe di merito alla quale il precedente contratto era stato assegnato dall’impresa alla quale sia stata vietata l’assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa, se il contratto ha avuto durata inferiore ad un anno. Il contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza sulla base di tale dichiarazione.
Il contraente che, alla scadenza di un contratto di durata inferiore all’anno, chieda la stipulazione di un contratto che preveda la variazione del premio ad ogni scadenza annuale in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo, deve esibire all’assicuratore il precedente contratto di durata inferiore all’anno. Il contraente è tenuto al pagamento del premio previsto dalla tariffa per la classe di merito cui era stato assegnato il precedente contratto temporaneo ed il contratto è assegnato a questa ultima classe. Nel caso in cui il precedente contratto di durata temporanea sia stato stipulato con clausola di “franchigia fissa ed assoluta” il contraente è tenuto al pagamento del premio previsto per la classe di ingresso.
Si applica la disposizione di cui al terzo comma del presente articolo qualora il contraente esibisca un contratto di durata temporanea non stipulato con clausola di “franchigia fissa ed assoluta” scaduto da più di tre mesi rispetto alla data di stipulazione del nuovo contratto.
Il contraente che consegni l’attestazione in un momento successivo a quello della stipulazione del contratto, ma non oltre il termine di sei mesi dalla data della stipulazione stessa, ha diritto di ottenere l’assegnazione alla classe di merito prevista dall’attestazione ed al rimborso dell’eventuale differenza di premio risultante a suo credito. Detta differenza di premio sarà rimborsata dall’impresa entro la data di scadenza del contratto o, nel caso di rinnovo di quest’ultimo, sarà conteggiata sull’ammontare del premio per la nuova annualità.
Art. 8. Denuncia di sinistro da allegare alla richiesta di risarcimento del danno.
Nel caso di sinistri che abbiano causato solamente danni alle cose e di sinistri che, insieme ai danni alle cose o anche senza provocare danni alle cose, abbiano causato lesioni personali, non aventi carattere permanente, guarite entro quaranta giorni da quello del sinistro, il danneggiato che chiede all’assicuratore del responsabile il risarcimento del danno ai sensi dell’art. 3 della legge, deve inoltrare la richiesta a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Alla richiesta deve essere allegata copia del modulo di denuncia previsto dall’art. 5 della legge o, in mancanza di detto modulo, dettagliata descrizione, redatta secondo il modulo stesso, delle circostanze nelle quali il sinistro si è verificato, nonché delle relative conseguenze.
Art. 9. Requisiti della richiesta di risarcimento.
La richiesta di risarcimento per danni a cose conseguenti ai sinistri di cui all’art. 8 deve indicare il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l’ispezione diretta ad accertare l’entità del danno. I giorni in numero non inferiore a otto, devono essere non festivi e successivi a quello del ricevimento da parte dell’assicurazione della richiesta di risarcimento; le ore debbono essere quelle dedicate ordinariamente allo svolgimento dell’attività lavorativa.
Per i sinistri di cui al secondo comma dell’art. 3 della legge il danneggiato che intenda chiedere il risarcimento deve dare sollecita comunicazione della esistenza delle lesioni e, all’atto della richiesta, indicare la durata della inabilità temporanea, l’età, l’attività di lavoro svolta ed il relativo reddito netto; deve inoltre indicare se abbia diritto a percepire l’indennità di malattia da un ente di assicurazione sociale. Alla richiesta di risarcimento deve essere acclusa la documentazione idonea a provare la durata della inabilità, l’intervenuta guarigione e la entità del reddito.
Art. 10. Uffici dell’assicuratore presso i quali deve essere indirizzata la richiesta di risarcimento.
La richiesta di risarcimento deve essere indirizzata all’assicuratore presso l’ufficio incaricato della liquidazione dei sinistri nel luogo di domicilio del danneggiato ovvero presso l’agenzia presso la quale è stato concluso il contratto o alla quale quest’ultimo è stato assegnato ovvero presso la sede sociale.
Art. 11. Comunicazione al danneggiato dei motivi della mancata offerta di risarcimento.
L’assicuratore che ritiene di non poter fare offerta di risarcimento è tenuto a comunicarne al danneggiato in modo analitico e circostanziato i motivi. Tale obbligo sussiste anche nel caso in cui alla richiesta di risarcimento non sia stata allegata la denuncia di sinistro di cui all’art. 8, purché la richiesta stessa contenga le indicazioni previste dallo stesso art. 8 e dall’art. 9.
Art. 12. Pagamento della somma offerta nel caso di accettazione da parte del danneggiato.
L’assicuratore, entro quindici giorni da quello in cui ha ricevuto la comunicazione dell’accettazione della somma offerta per il risarcimento del danno, provvede al pagamento della somma stessa inviando al danneggiato, all’indirizzo da questi indicato nella denuncia del sinistro allegata alla richiesta di risarcimento, vaglia postale od assegno di pari importo.
L’assicuratore può, dandone comunicazione al danneggiato, provvedere al pagamento anche mediante accredito della somma dovuta sul conto corrente postale o bancario del danneggiato stesso.
Il danneggiato può, con la comunicazione di accettazione, chiedere di riscuotere la somma direttamente presso gli uffici dell’assicuratore.
Art. 13. Pagamento della somma offerta nel caso di non accettazione della stessa da parte del danneggiato e nel caso di silenzio del danneggiato stesso.
L’assicuratore, entro quindici giorni da quello in cui ha ricevuto la comunicazione che la somma offerta non è stata accettata, corrisponde la somma stessa con le modalità previste dal precedente articolo ovvero mettendo la medesima a disposizione del danneggiato presso una dipendenza di una azienda di credito ubicata nel comune indicato dal danneggiato stesso nella denuncia del sinistro allegata alla richiesta di risarcimento, o, in mancanza, nel capoluogo di provincia, e ne dà comunicazione al danneggiato.
L’assicuratore, decorsi trenta giorni dalla comunicazione dell’offerta senza che il danneggiato abbia fatto pervenire alcuna risposta, deve, entro i quindici giorni successivi, corrispondere la somma offerta secondo le modalità indicate al comma precedente.
Se il danneggiato non riscuote nel termine di un anno la somma messa a sua disposizione presso l’azienda di credito, la stessa potrà essere ritirata dall’assicuratore.
Le disposizioni del presente articolo e di quello precedente si applicano anche nel caso in cui l’assicuratore abbia fatto offerta in presenza di una richiesta di risarcimento non conforme al disposto dei precedenti articoli 8 e 9.
L’inosservanza da parte dell’assicuratore delle disposizioni del presente articolo e di quello precedente può essere denunciata dal danneggiato al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge.
Art. 14. Consegna da parte dell’assicuratore del modulo di denuncia di sinistro.
L’assicuratore deve consegnare al contraente, in occasione della stipulazione o del rinnovo del contratto e di ogni denuncia di sinistro, unitamente al certificato di assicurazione ed al contrassegno, un esemplare del modulo di denuncia di cui all’art. 5 della legge.
Art. 15. Efficacia dei contratti di assicurazione obbligatoria in corso con impresa posta in liquidazione coatta amministrativa. [1]
[In caso di liquidazione coatta amministrativa di una impresa autorizzata all’esercizio dell’assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, i contratti di assicurazione obbligatoria in corso alla data di pubblicazione del decreto di liquidazione continuano, nei limiti delle somme minime per cui è obbligatoria l’assicurazione, a coprire i rischi fino alla scadenza del periodo di tempo per il quale sono stati rilasciati il certificato ed il contrassegno.]
Art. 16. Autorizzazione a procedere alla liquidazione dei danni. [2]
[L’autorizzazione prevista dall’art. 9 della legge non può essere data al commissario liquidatore che con il decreto con cui è promossa la liquidazione coatta amministrativa.]
Art. 17. Liquidazione dei danni da parte del commissario liquidatore autorizzato ai sensi dell’art. 9 della legge. [3]
[Il commissario liquidatore nell’assolvimento dei compiti di cui all’art. 9 della legge accerta l’esistenza e la risarcibilità del danno e ne determina l’ammontare.
Il commissario liquidatore trasmette all’Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del “Fondo di garanzia per le vittime della strada”, l’atto di liquidazione sottoscritto anche dal creditore.
Nel caso in cui non sia stato possibile concordare la liquidazione del danno con il creditore, il commissario liquidatore ne dà comunicazione all’Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del “Fondo di garanzia per le vittime della strada”, indicando i motivi del disaccordo e l’ammontare del danno da lui accertato.]
Art. 18. Pagamento del danno da parte dell’Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del “Fondo di garanzia per le vittime della strada”, in caso di accordo del creditore. [4]
[L’Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del “Fondo di garanzia per le vittime della strada”, provvede, nei limiti previsti dagli articoli 19, secondo comma, e 21, ultimo comma, della
Art. 19. Spese di liquidazione dei danni di cui all’art. 9 della legge. [5]
[Le spese sostenute dal commissario liquidatore per la liquidazione dei danni di cui all’art. 9 della legge che sono direttamente imputabili alla liquidazione di ciascun danno, sono, in caso di insufficienza dell’attivo, integralmente a carico dell’Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del “Fondo di garanzia per le vittime della strada”. Le spese per la liquidazione di danni diversi da quelli di cui all’art. 9 della legge che sono direttamente imputabili alla liquidazione di ciascun danno restano integralmente a carico della liquidazione.
Le spese inerenti alla liquidazione dei danni, diverse da quelle indicate al precedente comma, ivi comprese quelle per il personale riassunto a norma dell’art. 10 della stessa legge, sono a carico dell’Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del “Fondo di garanzia per le vittime della strada” nella misura determinata dal rapporto in cui si trovano nell’ultimo bilancio approvato dalla società posta in liquidazione coatta amministrativa i premi del ramo “assicurazione responsabilità civile autoveicoli” rispetto all’ammontare complessivo dei premi risultanti dal bilancio stesso.]
Art. 20. Anticipazione o rimborso delle spese di liquidazione dei danni. [6]
[Le modalità per l’anticipazione al commissario liquidatore delle somme occorrenti per far fronte alle spese di liquidazione a carico dell’Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del “Fondo di garanzia per le vittime della strada” a norma del precedente art. 19 ovvero per il rimborso delle spese stesse, sono stabilite con apposita convenzione da stipularsi tra commissario liquidatore e l’Istituto predetto e da approvarsi dal Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato.]
Art. 21. Modalità dell’assistenza tecnica dell’impresa designata al commissario liquidatore e rimborso delle spese dalla stessa sostenute. [7]
[Le modalità di prestazione dell’assistenza tecnica da parte dell’impresa incaricata di tale compito ai sensi dell’art. 9 della legge e i criteri per il rimborso delle spese sostenute dall’impresa stessa nell’assolvimento di tale compito sono fissati con convenzione, soggetta alla approvazione del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, da stipularsi tra l’impresa, l’Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del “Fondo di garanzia per le vittime della strada” e il commissario liquidatore.]
Art. 22. Pagamento da parte dell’Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del “Fondo di garanzia per le vittime della strada”, del danno in caso di accordo del creditore con l’impresa cessionaria del portafoglio a norma del
[L’impresa cessionaria del portafoglio che provvede alla liquidazione dei danni a norma dell’art. 4 del
L’Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del “Fondo di garanzia per le vittime della strada”, provvede, nei limiti previsti dagli articoli 19, secondo comma, e 21, terzo comma, della
Art. 23. Riassunzione da parte del commissario liquidatore del personale dell’impresa posta in liquidazione coatta amministrativa. [9]
[Il commissario liquidatore autorizzato a norma dell’art. 9 della legge provvede, entro il mese successivo a quello di pubblicazione del decreto di cui all’art. 16, a riassumere direttamente il personale già dipendente dall’impresa al momento in cui la stessa è stata posta in liquidazione coatta, con esclusione del personale dirigente.
Il personale riassunto è inquadrato sulla base delle norme del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da imprese di assicurazione vigente al momento della riassunzione, tenuto conto della qualifica attribuitagli, e retribuito con i minimi previsti dal contratto stesso.]
Art. 24. Composizione e attribuzione del comitato previsto per i dirigenti dell’impresa posta in liquidazione coatta amministrativa. [10]
[Il comitato previsto dall’art. 10, primo comma, della legge è composto:
dal dirigente generale preposto alla Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, o da chi ne fa le veci, che lo presiede e lo convoca;
da un funzionario della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato;
da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con qualifica non inferiore a dirigente, designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
da un rappresentante dei dirigenti delle imprese di assicurazione designato dall’associazione sindacale di categoria maggiormente rappresentativa sul piano nazionale;
da un rappresentante dell’impresa cessionaria del portafoglio nell’ipotesi prevista dall’art. 5, primo comma, del
Il commissario liquidatore o l’impresa cessionaria, tenuto conto delle esigenze della liquidazione o di quelle dell’impresa, nonché della valutazione del comitato, provvede all’eventuale assunzione del predetto personale, determinandone l’inquadramento ai minimi contrattuali.
I compiti di segreteria del comitato sono svolti da un funzionario della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato.]
Art. 25. Trasferimento da parte del comitato del “Fondo di garanzia per le vittime della strada” del portafoglio di imprese poste in liquidazione coatta amministrativa. [11]
[Il commissario liquidatore, qualora constati l’impossibilità di procedere al trasferimento del portafoglio dell’impresa posta in liquidazione ai sensi del primo e secondo comma dell’art. 11 della legge, è tenuto a darne comunicazione al comitato del “Fondo di garanzia per le vittime della strada”, fornendo l’elenco dei contratti di assicurazione che gli risultano ancora in corso.
Il comitato entro i trenta giorni successivi a quello di comunicazione dell’elenco di cui sopra delibera la ripartizione dei contratti fra le altre imprese che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 88 del testo unico approvato con
I rischi inerenti ai contratti come sopra ripartiti sono a carico del nuovo assicuratore a decorrere dalla scadenza del periodo di tempo indicato all’art. 15 sempre che sia stato pagato il premio per il nuovo periodo di assicurazione.]
Art. 26. Trasferimento da parte del comitato del “Fondo di garanzia per le vittime della strada” del personale di imprese poste in liquidazione coatta amministrativa. [12]
[Il comitato del “Fondo di garanzia per le vittime della strada”, sulla base dei criteri di cui al precedente articolo, delibera la ripartizione fra le imprese alle quali sono stati assegnati i contratti, in proporzione all’ammontare dei premi dei contratti a ciascuna di esse assegnati, del personale riassunto dal commissario liquidatore dell’impresa posta in liquidazione, fatta eccezione per quello indicato dall’art. 11, ultimo comma, della legge.
Le imprese provvedono all’assunzione del personale gradualmente secondo un programma concordato con il commissario liquidatore in relazione alle esigenze della liquidazione.]
Art. 27. Anticipazioni al commissario liquidatore per le spese del procedimento di liquidazione. [13]
[Il commissario liquidatore che per mancanza o insufficienza di liquidità richiede all’Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del “Fondo di garanzia per le vittime della strada”, anticipazioni ai sensi dell’art. 12 della legge, deve, nell’indicarne l’ammontare, motivare la richiesta con riferimento alla presumibile entità delle spese del procedimento di liquidazione dell’impresa, ivi comprese quelle relative al personale utilizzato per le esigenze della liquidazione stessa.
Il commissario liquidatore che, esaurite le somme anticipategli, rinnova la richiesta di cui al primo comma è tenuto a trasmettere all’Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del “Fondo di garanzia per le vittime della strada” un rendiconto delle spese effettuate con utilizzazione delle anticipazioni ricevute. Eguale rendiconto deve essere presentato per le spese effettuate in ciascun anno entro il 28 febbraio dell’anno successivo.]
Art. 28. Comunicazione da parte del commissario liquidatore e della impresa cessionaria del portafoglio del presumibile importo dei danni ancora da liquidare per conto dell’istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del “Fondo di garanzia per le vittime della strada”. [14]
[Entro il 31 maggio di ciascun anno il commissario liquidatore autorizzato a norma dell’art. 9 della legge trasmette all’Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del “Fondo di garanzia per le vittime della strada”, un prospetto dal quale deve risultare l’ammontare presumibile dei danni non ancora liquidati per conto del predetto Fondo alla fine dell’anno precedente.
La disposizione di cui al primo comma si applica anche all’impresa cessionaria del portafoglio a norma del
[1] Articolo abrogato dall'art. 41 del
[2] Articolo abrogato dall'art. 41 del
[3] Articolo abrogato dall'art. 41 del
[4] Articolo abrogato dall'art. 41 del
[5] Articolo abrogato dall'art. 41 del
[6] Articolo abrogato dall'art. 41 del
[7] Articolo abrogato dall'art. 41 del
[8] Articolo abrogato dall'art. 41 del
[9] Articolo abrogato dall'art. 41 del
[10] Articolo abrogato dall'art. 41 del
[11] Articolo abrogato dall'art. 41 del
[12] Articolo abrogato dall'art. 41 del
[13] Articolo abrogato dall'art. 41 del
[14] Articolo abrogato dall'art. 41 del