| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 95. Tributi | 
| Capitolo: | 95.11 imposta generale sull'entrata | 
| Data: | 19/01/1968 | 
| Numero: | 28 | 
| Sommario | 
| Art. 1. I prodotti acquistati dai provveditori di bordo per la successiva rivendita, quali provviste di bordo ai sensi delle vigenti disposizioni doganali, a navi in esercizio [...] | 
| Art. 2. Per i prodotti imbarcati quali provviste di bordo, la restituzione dell'IGE di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni ed integrazioni, compete [...] | 
§ 95.11.50 - Legge 19 gennaio 1968, n. 28. [1]
Trattamento tributario per le provviste di bordo.
(G.U. 10 febbraio 1968, n. 36)
     I prodotti acquistati dai provveditori di bordo per la successiva rivendita, quali provviste di bordo ai sensi delle vigenti disposizioni doganali, a navi in esercizio od aerei in servizio commerciale su linee internazionali si considerano destinati all'esportazione dai provveditori medesimi agli effetti dell'art. 21 della 
     Per i prodotti imbarcati quali provviste di bordo, la restituzione dell'IGE di cui alla 
[1] Abrogata dall'art. 24 del