§ 95.11.31 - D.P.R. 22 luglio 1960, n. 794.
Disposizioni in materia di restituzione dell'I.G.E. per i prodotti esportati e di imposizione di conguaglio sugli analoghi prodotti di estera [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.11 imposta generale sull'entrata
Data:22/07/1960
Numero:794


Sommario
Art. 1.      Per i prodotti elencati nella tabella allegata al presente decreto, la restituzione dell'imposta generale sull'entrata, all'esportazione e l'imposta di conguaglio alla [...]
Art. 2.      La restituzione dell'imposta generale sull'entrata, si liquida sul prezzo, franco frontiera, di vendita all'estero dei prodotti esportati e, per i produttori che lo [...]
Art. 3.      Il presente decreto entra in vigore il 1° settembre 1960


§ 95.11.31 - D.P.R. 22 luglio 1960, n. 794. [1]

Disposizioni in materia di restituzione dell'I.G.E. per i prodotti esportati e di imposizione di conguaglio sugli analoghi prodotti di estera provenienza.

(G.U. 12 agosto 1960, n. 197, S.O.)

 

 

     Art. 1.

     Per i prodotti elencati nella tabella allegata al presente decreto, la restituzione dell'imposta generale sull'entrata, all'esportazione e l'imposta di conguaglio alla importazione sono stabilite, rispettivamente, nella misura a fianco di ciascun prodotto indicata.

 

          Art. 2.

     La restituzione dell'imposta generale sull'entrata, si liquida sul prezzo, franco frontiera, di vendita all'estero dei prodotti esportati e, per i produttori che lo richiedano, sul prezzo di listino, franco fabbrica, dei prodotti medesimi in vigore nel mercato interno all'atto dell'esportazione.

     I listini di cui al precedente comma devono, dai produttori interessati, essere preventivamente depositati, ai fini della convalida, presso le competenti Camere di commercio, industria e agricoltura.

 

          Art. 3.

     Il presente decreto entra in vigore il 1° settembre 1960.

 

     Tabella.

     (Omissis).


[1] Abrogato dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.