Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.11 imposta generale sull'entrata |
Data: | 22/07/1960 |
Numero: | 794 |
Sommario |
Art. 1. Per i prodotti elencati nella tabella allegata al presente decreto, la restituzione dell'imposta generale sull'entrata, all'esportazione e l'imposta di conguaglio alla [...] |
Art. 2. La restituzione dell'imposta generale sull'entrata, si liquida sul prezzo, franco frontiera, di vendita all'estero dei prodotti esportati e, per i produttori che lo [...] |
Art. 3. Il presente decreto entra in vigore il 1° settembre 1960 |
§ 95.11.31 - D.P.R. 22 luglio 1960, n. 794. [1]
Disposizioni in materia di restituzione dell'I.G.E. per i prodotti esportati e di imposizione di conguaglio sugli analoghi prodotti di estera provenienza.
(G.U. 12 agosto 1960, n. 197, S.O.)
Per i prodotti elencati nella tabella allegata al presente decreto, la restituzione dell'imposta generale sull'entrata, all'esportazione e l'imposta di conguaglio alla importazione sono stabilite, rispettivamente, nella misura a fianco di ciascun prodotto indicata.
La restituzione dell'imposta generale sull'entrata, si liquida sul prezzo, franco frontiera, di vendita all'estero dei prodotti esportati e, per i produttori che lo richiedano, sul prezzo di listino, franco fabbrica, dei prodotti medesimi in vigore nel mercato interno all'atto dell'esportazione.
I listini di cui al precedente comma devono, dai produttori interessati, essere preventivamente depositati, ai fini della convalida, presso le competenti Camere di commercio, industria e agricoltura.
Il presente decreto entra in vigore il 1° settembre 1960.
Tabella.
(Omissis).
[1] Abrogato dall'art. 24 del