§ 95.11.19 - Legge 4 febbraio 1956, n. 33.
Modifica alle norme sull'imposta generale sull'entrata per il commercio del bestiame bovino, ovino, suino ed equino.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.11 imposta generale sull'entrata
Data:04/02/1956
Numero:33


Sommario
Art. 1.      Per gli atti economici aventi per oggetto il commercio del bestiame bovino, ovino, suino ed equino, delle relative carni fresche e degli altri prodotti di cui [...]
Art. 2.      L'imposta dovuta a norma del precedente articolo è determinata nella seguente misura
Art. 3.      Per il bestiame bovino, ovino, suino ed equino destinato alla immediata macellazione e relative carni, sia di produzione nazionale che di estera provenienza, esenti da [...]
Art. 4.      L'imposta assolta a norma dei precedenti articoli assorbe
Art. 5.      L'imposta sull'entrata dovuta a norma dei precedenti articoli 1 e 2 si riscuote esclusivamente in modo virtuale a cura degli incaricati ed appaltatori dell'imposta di [...]
Art. 6.      Per il bestiame bovino, ovino e suino, vivo, per il bestiame equino destinato alla immediata macellazione, e per i prodotti indicati all'art. 2, di estera provenienza, [...]
Art. 7.      Il tardivo versamento dell'imposta sull'entrata riscossa dagli incaricati ed appaltatori dell'imposta di consumo oltre il termine stabilito all'art. 5, ovvero l'omesso [...]
Art. 8.      Le note o fatture che siano rilasciate per gli atti economici per i quali l'imposta a norma della presente legge non si rende applicabile, perchè compresa nelle aliquote [...]
Art. 9.      Il quarto comma dell'art. 97 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente (Omissis)
Art. 10.      La modifica dell'art. 97 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, disposta dal precedente art. 9 avrà effetto dal 1° [...]


§ 95.11.19 - Legge 4 febbraio 1956, n. 33. [1]

Modifica alle norme sull'imposta generale sull'entrata per il commercio del bestiame bovino, ovino, suino ed equino.

(G.U. 14 febbraio 1956, n. 37)

 

 

     Art. 1.

     Per gli atti economici aventi per oggetto il commercio del bestiame bovino, ovino, suino ed equino, delle relative carni fresche e degli altri prodotti di cui all'articolo seguente, l'imposta generale sull'entrata è dovuta una volta tanto, nella misura stabilita nel detto articolo, per il fatto del loro assoggettamento all'imposta di consumo.

 

          Art. 2.

     L'imposta dovuta a norma del precedente articolo è determinata nella seguente misura:

     a) Carni fresche, comprese le frattaglie:

     bovine, ovine e suine 6%

     equine 5%

     b) Carni salate, insaccate o affumicate, comunque preparate e carni in scatola, o in altro modo preparate o conservate; lardo salato, guanciale e pancetta di maiale salati o affumicati, strutto e grassi comunque preparati e conservati 5%

     Il Ministero delle finanze determina, a mezzo di apposita tariffa anche distintamente per regione o per provincia, in base al prezzo medio nazionale all'ingrosso di mercato dei vari prodotti, la quota fissa d'imposta, da riscuotersi per ogni chilogrammo dei prodotti stessi. Per il bestiame assoggettato a peso vivo all'imposta di consumo, il peso delle parti commestibili dell'animale si ottiene riducendo il peso vivo del 20 per cento per i suini o del 40 per cento per i bovini, gli ovini e gli equini.

 

          Art. 3.

     Per il bestiame bovino, ovino, suino ed equino destinato alla immediata macellazione e relative carni, sia di produzione nazionale che di estera provenienza, esenti da imposta di consumo, che siano destinati alla fabbricazione di prodotti diversi da quelli specificati nel precedente art. 2, l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto nella misura del 5 per cento dall'acquirente e si corrisponde, a cura del medesimo, entro cinque giorni dal ricevimento della merce, in base alla fattura rilasciata dal venditore od, in mancanza, in base ad apposito documento da emettersi dall'acquirente stesso.

 

          Art. 4.

     L'imposta assolta a norma dei precedenti articoli assorbe:

     a) per il bestiame bovino, ovino e suino: l'imposta che sarebbe dovuta per il commercio di detto bestiame vivo, delle carni fresche, delle frattaglie e dei grassi freschi allo stato naturale, compresa la vendita al minuto, nonchè delle carni e dei grassi, di cui al precedente art. 2, salati, insaccati, affumicati, in scatola o in altro modo preparati o conservati, esclusa la vendita al minuto;

     b) per il bestiame equino: l'imposta che sarebbe dovuta per l'acquisto di detto bestiame allo scopo di immediata macellazione da parte dell'acquirente e per il commercio delle carni fresche e dei grassi allo stato naturale, compresa la vendita al minuto, nonchè delle carni di cui al precedente art. 2, insaccate, affumicate ed in qualsiasi altro modo preparate, esclusa la vendita al minuto.

     L'aliquota d'imposta dovuta una volta tanto a norma dei suddetti articoli è comprensiva anche di quella che sarebbe dovuta per il commercio delle pelli non conciate, ancorchè salate, escluse in ogni caso le pelli ovine destinato ad uso di pellicceria, mentre non assorbe l'imposta afferente il commercio di prodotti non specificatamente indicati all'art. 2 e dei sottoprodotti della macellazione del bestiame bovino, ovino, suino ed equino, quali le ossa, i peli ed altri, nonchè delle parti dell'animale rese incommestibili mediante procedimento di conservazione o manipolazione.

 

          Art. 5.

     L'imposta sull'entrata dovuta a norma dei precedenti articoli 1 e 2 si riscuote esclusivamente in modo virtuale a cura degli incaricati ed appaltatori dell'imposta di consumo, con la stessa bolletta rilasciata per la percezione dell'imposta di consumo.

     Gli incaricati ed appaltatori dell'imposta di consumo devono versare, in esenzione delle tasse relative di versamento e di attestazione ed altre spese postali, l'imposta riscossa, al netto dell'aggio ad essi spettante, entro il giorno successivo, non festivo, a quello in cui la riscossione si è verificata, direttamente sul conto corrente postale dell'Ufficio del registro competente per territorio. Il 2 e il 16 di ogni mese gli stessi debbono trasmettere altresì agli Uffici del registro competenti copie delle bollette rilasciate per la riscossione del tributo nella quindicina precedente.

     Nei casi in cui l'imposta di consumo venga corrisposta in abbonamento, l'imposta sull'entrata, limitatamente al consumo nel Comune ove ha sede la ditta abbonata, si corrisponde egualmente in abbonamento con le norme e nei modi previsti al titolo XXV del regolamento approvato con il regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10, eccezion fatta per i Comuni con popolazione non superiore ai cinquemila abitanti, nei quali l'imposta sull'entrata sarà riscossa a cura degli incaricati ed appaltatori dell'imposta di consumo in modo virtuale alle stesse scadenze e con le bollette emesse per l'introito dell'imposta di consumo e versata all'Ufficio del registro nei modi e termini previsti dal precedente comma.

     Agli incaricati ed appaltatori delle imposte di consumo compete, per la riscossione dell'imposta sull'entrata a norma della presente legge, l'aggio nella misura prevista dall'art. 16, lettera D, del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 89.

     I detti incaricati ed appaltatori sono solidalmente responsabili con i contribuenti tanto per l'imposta che per le relative pene pecuniarie in caso di mancato pagamento totale o parziale del tributo.

 

          Art. 6.

     Per il bestiame bovino, ovino e suino, vivo, per il bestiame equino destinato alla immediata macellazione, e per i prodotti indicati all'art. 2, di estera provenienza, l'imposta sull'entrata, anzichè al momento in cui si verifica la importazione è dovuta successivamente in base alle modalità stabilite dai precedenti articoli 1, 2, e 3.

     Per le importazioni dall'estero delle pelli bovine, equine ed ovine, non conciate, ancorchè salate, escluse le pelli ovine destinate ad uso pellicceria, l'imposta è dovuta una volta tanto nella misura del 5 per cento del valore determinato a norma dell'art. 18 della legge 19 giugno 1940, n. 762, ed è comprensiva di quella afferente i successivi passaggi delle dette pelli.

 

          Art. 7.

     Il tardivo versamento dell'imposta sull'entrata riscossa dagli incaricati ed appaltatori dell'imposta di consumo oltre il termine stabilito all'art. 5, ovvero l'omesso versamento dell'imposta stessa, è punito con una soprattassa pari ad un quinto delle somme non versate o versate tardivamente, indipendentemente dalle altre sanzioni previste dal Codice penale, ove il fatto costituisca reato.

     Detta sopratassa è ridotta ad un quarto quando il versamento delle somme dovute all'Erario venga effettuato non oltre il decimo giorno successivo a quello stabilito dal richiamato art. 5.

     L'omessa o tardiva trasmissione agli Uffici del registro da parte degli incaricati ed appaltatori dell'imposta di consumo, delle copie delle bollette relative alla riscossione dell'imposta sull'entrata a norma del precedente art. 5, è punita con una pena pecuniaria di lire 500 per ogni omessa o tardiva trasmissione.

 

          Art. 8.

     Le note o fatture che siano rilasciate per gli atti economici per i quali l'imposta a norma della presente legge non si rende applicabile, perchè compresa nelle aliquote condensate di cui ai precedenti articoli 2 e 3, sono soggette all'imposta di bollo stabilita dall'art. 24 della legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni.

     Ove peraltro i detti documenti portino separato addebito di spese di trasporto, di imballaggio od altro, limitatamente a tali addebiti è dovuta l'imposta sull'entrata nella misura e nei modi normali.

 

          Art. 9.

     Il quarto comma dell'art. 97 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 10.

     La modifica dell'art. 97 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, disposta dal precedente art. 9 avrà effetto dal 1° gennaio successivo all'entrata in vigore della presente legge.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.