§ 95.8.48 - Legge 19 gennaio 1985, n. 4.
Disposizioni integrative del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1982, n. 955, concernente la disciplina dell'imposta di bollo.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.8 imposta di bollo
Data:19/01/1985
Numero:4


Sommario
Art. 1.      La disposizione di cui all'articolo 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come modificato dall'articolo 2 del decreto [...]
Art. 2.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 95.8.48 - Legge 19 gennaio 1985, n. 4.

Disposizioni integrative del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1982, n. 955, concernente la disciplina dell'imposta di bollo.

(G.U. 24 gennaio 1985, n. 20)

 

 

     Art. 1.

     La disposizione di cui all'articolo 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1982, n. 955, ha effetto dal 1° gennaio 1973 per quanto riguarda i documenti e gli atti allegati alle domande di brevetto e ai brevetti, anche europei ed internazionali, depositati durante il periodo intercorso fra il 1° gennaio 1973 ed il 31 dicembre 1982.

     Per lo stesso periodo non sono soggetti all'imposta di bollo, per quanto concerne la materia brevettuale, la lettera d'incarico, la designazione dell'inventore o del costitutore, le dichiarazioni di protezione del marchio e quella di cui all'articolo 3, lettera d), del decreto 22 ottobre 1976 emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e della sanità.

 

          Art. 2.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.