Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.7 imposta complementare |
Data: | 28/05/1959 |
Numero: | 361 |
Sommario |
Art. 1. A decorrere dal 1° gennaio 1960 non sono soggetti all'imposta complementare i contribuenti il cui reddito complessivo, al lordo della quota esente di lire 240.000 e [...] |
Art. 2. Con la stessa decorrenza prevista dall'articolo precedente il limite di lire 540.000 indicato dall'art. 6, ultimo comma, della legge 5 gennaio 1956, n. 1, è elevato a [...] |
Art. 3. In tutti gli articoli del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, l'importo di lire [...] |
§ 95.7.5 - Legge 28 maggio 1959, n. 361. [1]
Elevazione del minimo imponibile agli effetti dell'imposta complementare.
(G.U. 16 giugno 1959, n. 141)
A decorrere dal 1° gennaio 1960 non sono soggetti all'imposta complementare i contribuenti il cui reddito complessivo, al lordo della quota esente di lire 240.000 e delle detrazioni per carichi di famiglia, non ecceda le lire 720.000 annue.
A decorrere dalla stessa data, la ritenuta di acconto dell'1,50 per cento, che ai sensi dell'art. 2 della
Con la stessa decorrenza prevista dall'articolo precedente il limite di lire 540.000 indicato dall'art. 6, ultimo comma, della
In tutti gli articoli del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con
[1] Abrogata dall'art. 24 del