§ 95.6.106 – D.L. 24 settembre 1993, n. 377.
Rimborso ai non residenti delle ritenute convenzionali sui titoli di Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.6 doppie imposizioni
Data:24/09/1993
Numero:377


Sommario
Art. 1.      Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle disposizioni contenute in convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni in materia di imposte sul [...]
Art. 2.      Ai fini dell'applicazione, in base all'articolo 1, del trattamento tributario degli interessi e degli altri proventi dei titoli del debito pubblico previsto dalle [...]
Art. 3.      Qualora da riscontri dell'Amministrazione finanziaria, effettuati anche mediante controlli a campione sulla base di criteri selettivi stabiliti nell'ambito della [...]
Art. 4.      Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, [...]
Art. 5.      Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 95.6.106 – D.L. 24 settembre 1993, n. 377. [1]

Rimborso ai non residenti delle ritenute convenzionali sui titoli di Stato.

(G.U. 25 settembre 1993, n. 226).

 

     Art. 1.

     Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle disposizioni contenute in convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito o in altri accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, sul trattamento tributario degli interessi ed altri proventi dei titoli di debito pubblico, il Ministero delle finanze comunica periodicamente al Ministero del tesoro l'ammontare delle ritenute non applicabili ai predetti redditi in forza delle disposizioni medesime. Il Ministero delle finanze effettua tale comunicazione sulla base di idonea documentazione fornita dagli effettivi beneficiari degli interessi e degli altri proventi dei titoli del debito pubblico, dalle autorità fiscali estere e dagli enti creditizi o finanziari, residenti in Italia o in Paesi con i quali l'Italia ha stipulato convenzioni o altri accordi internazionali contro le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, presso i quali gli effettivi beneficiari tengono in deposito, direttamente o indirettamente, i titoli del debito pubblico.

     Il Ministero del tesoro riconosce l'ammontare delle somme conseguenti all'applicazione della ritenuta nella misura prevista dalle convenzioni o altri accordi internazionali alle aziende di credito italiane sub-depositarie dei titoli, affinché esse provvedano, anche per il tramite di altri soggetti, al pagamento in favore degli effettivi beneficiari non residenti e versa all'erario le ritenute effettivamente operate sugli interessi e sugli altri proventi dei titoli del debito pubblico.

     Il riconoscimento dei maggiori proventi per effetto della non applicazione, ovvero per l'applicazione in misura ridotta, delle ritenute sugli scarti di emissione avviene in occasione della scadenza di ogni cedola, relativamente alla quota maturata nel periodo di godimento della cedola stessa; l'importo dei predetti maggiori proventi viene determinato attualizzando l'ammontare dovuto, rispetto alla scadenza del titolo, ad un tasso pari al rendimento effettivo del titolo medesimo all'emissione.

     Ai soli fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono equiparati alle aziende di credito italiane sub-depositarie gli enti internazionali di compensazione e di deposito titoli aderenti al sistema dei conti accentrati titoli della Banca d'Italia, i quali devono nominare un rappresentante in Italia.

     Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a tutti i redditi soggetti a ritenuta alla fonte derivanti dai diversi tipi di titoli del debito pubblico in circolazione, con esclusione degli interessi sui buoni ordinari del tesoro [2].

 

          Art. 2.

     Ai fini dell'applicazione, in base all'articolo 1, del trattamento tributario degli interessi e degli altri proventi dei titoli del debito pubblico previsto dalle convenzioni e accordi internazionali, le aziende di credito italiane sub-depositarie e gli enti ad esse equiparati devono acquisire la certificazione rilasciata dall'autorità fiscale estera, i dati identificativi dei soggetti non residenti, nonché, anche in via telematica, i dati relativi alla individuazione dei titoli e dei periodi di possesso dei medesimi. La predetta documentazione deve essere tenuta a disposizione dell'Amministrazione finanziaria per un periodo non inferiore a dieci anni.

     La documentazione riguardante ciascun soggetto può essere unica, anche nel caso di possesso di titoli del debito pubblico aventi scadenze diverse, ed ha valore per l'intero anno solare in cui è prodotta, ovvero per il minor periodo per il quale sussistano le condizioni cui è subordinata l'applicazione del trattamento tributario previsto dalle convenzioni e dagli accordi internazionali di cui all'articolo 1, comma 1.

 

          Art. 3.

     Qualora da riscontri dell'Amministrazione finanziaria, effettuati anche mediante controlli a campione sulla base di criteri selettivi stabiliti nell'ambito della programmazione dell'attività di accertamento, risultino riconosciute somme non dovute, il Ministero del tesoro procede al recupero mediante compensazione con i successivi versamenti da effettuare alle aziende di credito sub-depositarie. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i termini e le modalità per lo stesso recupero.

     Qualora non sia possibile operare, in tutto o in parte, la compensazione indicata nel comma 1, il Ministero del tesoro procede nei confronti delle aziende di credito sub-depositarie al recupero diretto delle somme indebitamente corrisposte e non compensate.

     Sulle somme di cui ai commi 1 e 2 è dovuto, a titolo di sanzione amministrativa, un importo pari al 10 per cento annuo delle somme stesse a decorrere dall'avvenuto indebito pagamento.

 

          Art. 4.

     Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i termini e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3, per le quali potranno essere utilizzati anche sistemi telematici di comunicazione dei dati.

     Restano salve, nei casi in cui non vengano utilizzate le modalità di cui al comma 1, le disposizioni di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le relative modalità di attuazione.

 

          Art. 5.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge dall'art. 1 della L. 18 novembre 1993, n. 467.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 24 aprile 1997, n. 114.