§ 15.3.5 - L. 24 aprile 1997, n. 114.
Disposizioni in materia di rimborso ai non residenti delle ritenute convenzionali sui titoli di Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:15. Borsa, cambi e valori mobiliari
Capitolo:15.3 disciplina generale
Data:24/04/1997
Numero:114

§ 15.3.5 - L. 24 aprile 1997, n. 114.

Disposizioni in materia di rimborso ai non residenti delle ritenute convenzionali sui titoli di Stato.

(G.U. 2 maggio 1997, n. 100).

 

Art. 1.

     1. Il comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 24 settembre 1993, n. 377, convertito dalla legge 18 novembre 1993, n. 467, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

Art. 2.

     1. La procedura di rimborso, prevista dal decreto-legge 24 settembre 1993, n. 377, convertito dalla legge 18 novembre 1993, n. 467, si applica agli scarti di emissione dei certificati di credito del tesoro zero-coupon (CTZ) relativamente alla quota maturata fino al 31 dicembre 1996, con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro delle finanze 24 gennaio 1994, n. 198, ed al decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro 10 febbraio 1994, n. 212, tenendo presente che per le modalità di calcolo delle somme dovute all'investitore non residente occorre considerare che trattasi di titoli sprovvisti di cedole.

     2. Il riconoscimento dei maggiori proventi per effetto della non applicazione, ovvero per l'applicazione in misura ridotta, delle ritenute sullo scarto di emissione dei certificati di credito del tesoro zero - coupon (CTZ), ai sensi della procedura di rimborso di cui al decreto-legge 24 settembre 1993, n. 377, convertito dalla legge 18 novembre 1993, n. 467, avviene in occasione della scadenza dei titoli stessi.

 

Art. 3.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.