Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 27. Contabilità pubblica |
Capitolo: | 27.6 finanza locale |
Data: | 13/11/1963 |
Numero: | 1517 |
Sommario |
Art. 1. Le disposizioni ed i termini di cui agli articoli 1 e 2 della legge 20 dicembre 1962, n. 1718, sono prorogati di un anno |
Art. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1° gennaio 1964 |
§ 27.6.6c - Legge 13 novembre 1963, n. 1517. [1]
Proroga delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 20 dicembre 1962, n. 1718, relativi al blocco dei licenziamenti del personale delle imposte di consumo ed ai contratti di appalto dei servizi di riscossioni delle imposte stesse.
(G.U. 23 novembre 1963, n. 305).
Le disposizioni ed i termini di cui agli articoli 1 e 2 della
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1° gennaio 1964.
[1] Abrogata dall'art. 1 del