Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 27. Contabilità pubblica |
Capitolo: | 27.6 finanza locale |
Data: | 20/12/1962 |
Numero: | 1718 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. L'art. 287 del regolamento di riscossione delle imposte comunali di consumo, approvato col regio decreto 30 aprile 1936, n. 1138, è abrogato |
Art. 4. |
§ 27.6.64 - L. 20 dicembre 1962, n. 1718. [1]
Blocco dei licenziamenti del personale delle imposte di consumo e proroga dei contratti di appalto e di gestione per conto del servizio di riscossione delle imposte comunali di consumo.
(G.U. 29 dicembre 1962, n. 331).
Il numero degli addetti alle gestioni delle imposte comunali di consumo, tanto di nomina comunale, quanto di nomina privata, in servizio alla data del 31 dicembre 1962, non può essere ridotto fino al 31 dicembre 1963.
Per lo stesso periodo il personale di nomina privata e quello disciplinato dal
I contratti di appalto e digestione per conto del servizio di riscossione delle imposte comunali di consumo, in corso alla data del 31 dicembre 1962 e con scadenza anteriore al 31 dicembre 1963, ivi compresi quelli già prorogati ai sensi dell'art. 8, comma secondo, del
L'aggio di riscossione ed il minimo di proventi eventualmente garantito, ovvero il canone fisso, saranno determinati entro il 31 marzo del 1963, con effetto dal 1° gennaio al 31 dicembre, d'accordo tra le parti ed in base alle riscossioni lorde realizzate nell'anno precedente.
In caso di mancato accordo entro il termine suindicato la misura dell'aggio e del minimo di proventi eventualmente garantito, ovvero del canone fisso, sarà determinata da un collegio presieduto dall'intendente di finanza e composto da un rappresentante del Comune e da uno dell'appaltatore.
L'art. 287 del regolamento di riscossione delle imposte comunali di consumo, approvato col
[1] Abrogata dall'art. 1 del
[2] Per una proroga delle disposizioni e dei termini di cui al presente articolo, vedi l'art. 1 della
[3] Per una proroga delle disposizioni e dei termini di cui al presente articolo, vedi l'art. 1 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 39 della