Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 27. Contabilità pubblica |
Capitolo: | 27.6 finanza locale |
Data: | 18/02/1963 |
Numero: | 208 |
Sommario |
Art. 1. L'articolo 1 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, è integrato come segue |
Art. 2. Lo stanziamento di cui all'art. 1 della legge 15 febbraio 1957, n. 26 è aumentato come segue |
Art. 3. All'onere di lire 200 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1962-63, si provvederà con corrispondente riduzione del fondo [...] |
§ 27.6.6b - Legge 18 febbraio 1963, n. 208. [1]
Aumento dello stanziamento previsto dalla legge 15 febbraio 1957, n. 26, concernente la concessione di contributi integrativi dello Stato per il servizio dei locali giudiziari.
(G.U. 16 marzo 1963, n. 73).
L'articolo 1 della
"Lo stanziamento di cui al precedente comma avrà termine con l'esercizio 1984-1985".
Lo stanziamento di cui all'art. 1 della
Esercizio finanziario |
Milioni |
1962-63 |
200 |
1963-64 |
500 |
1964-65 |
800 |
dal 1965-66 al 1981-82 |
1.000 |
1982-1983 |
800 |
1983-84 |
500 |
1984-85 |
200 |
All'onere di lire 200 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1962-63, si provvederà con corrispondente riduzione del fondo per fronteggiare gli oneri relativi a provvedimenti legislativi in corso dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Abrogata dall'art. 1 del