§ 27.6.42 - Legge 15 febbraio 1957, n. 26.
Concessione di contributi integrativi dello Stato per il servizio dei locali giudiziari.


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.6 finanza locale
Data:15/02/1957
Numero:26


Sommario
Art. 1.      A partire dall'esercizio finanziario 1957-58 è stanziata, nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, la somma annua di L. 1.000.000.000 per la concessione di [...]
Art. 2.      Ove la misura del contributo corrisposto annualmente dallo Stato per il servizio dei locali giudiziari non possa essere diminuita senza grave pregiudizio del servizio [...]
Art. 3.      Con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro, sono stabilite la misura e la durata di cessione dei contributi [...]


§ 27.6.42 - Legge 15 febbraio 1957, n. 26.

Concessione di contributi integrativi dello Stato per il servizio dei locali giudiziari.

(G.U. 5 marzo 1957, n. 59)

 

 

     Art. 1.

     A partire dall'esercizio finanziario 1957-58 è stanziata, nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, la somma annua di L. 1.000.000.000 per la concessione di contributi integrativi a favore dei Comuni che, ai sensi della legge 25 giugno 1956, n. 702, siano stati autorizzati ad eseguire costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti o restauri di edifici giudiziari cedendo parte del contributo che lo Stato corrisponde annualmente per il servizio dei locali giudiziari.

     Lo stanziamento di cui al precedente comma avrà termine con l'esercizio 1984-1985 [1] .

 

          Art. 2.

     Ove la misura del contributo corrisposto annualmente dallo Stato per il servizio dei locali giudiziari non possa essere diminuita senza grave pregiudizio del servizio stesso, lo Stato può, in mancanza della cessione prevista dalla legge 25 giugno 1956, n. 702, concedere contributi ai Comuni che dimostrino di non potere reperire in altro modo le somme occorrenti per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1 della presente legge.

 

          Art. 3.

     Con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro, sono stabilite la misura e la durata di cessione dei contributi di cui gli articoli precedenti, dei quali i Comuni potranno avvalersi ai sensi e con le norme della legge 25 giugno 1956, n. 702.

 


[1]  Comma aggiunto dall'art. 1 della L. 18 febbraio 1963, n. 208.