Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 27. Contabilità pubblica |
Capitolo: | 27.6 finanza locale |
Data: | 15/02/1957 |
Numero: | 26 |
Sommario |
Art. 1. A partire dall'esercizio finanziario 1957-58 è stanziata, nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, la somma annua di L. 1.000.000.000 per la concessione di [...] |
Art. 2. Ove la misura del contributo corrisposto annualmente dallo Stato per il servizio dei locali giudiziari non possa essere diminuita senza grave pregiudizio del servizio [...] |
Art. 3. Con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro, sono stabilite la misura e la durata di cessione dei contributi [...] |
§ 27.6.42 - Legge 15 febbraio 1957, n. 26.
Concessione di contributi integrativi dello Stato per il servizio dei locali giudiziari.
(G.U. 5 marzo 1957, n. 59)
A partire dall'esercizio finanziario 1957-58 è stanziata, nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, la somma annua di L. 1.000.000.000 per la concessione di contributi integrativi a favore dei Comuni che, ai sensi della
Lo stanziamento di cui al precedente comma avrà termine con l'esercizio 1984-1985 [1] .
Ove la misura del contributo corrisposto annualmente dallo Stato per il servizio dei locali giudiziari non possa essere diminuita senza grave pregiudizio del servizio stesso, lo Stato può, in mancanza della cessione prevista dalla
Con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro, sono stabilite la misura e la durata di cessione dei contributi di cui gli articoli precedenti, dei quali i Comuni potranno avvalersi ai sensi e con le norme della
[1] Comma aggiunto dall'art. 1 della