§ 27.6.54 - L. 14 marzo 1961, n. 174.
Norme intese a snellire la procedura per l'assunzione di mutui a copertura dei disavanzi economici dei bilanci dei Comuni e delle Province.


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.6 finanza locale
Data:14/03/1961
Numero:174


Sommario
Art. 1.      L'autorizzazione ad assumere mutui a copertura dei disavanzi economici dei bilanci dei Comuni e delle Province, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, viene concessa con decreto del [...]
Art. 2.      Per i mutui di cui all'articolo precedente, la garanzia dello Stato, nei casi previsti dalla legge, viene concessa con decreto del Ministro per il tesoro
Art. 3.      In base al decreto di cui all'art. 1, pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, la Cassa depositi e prestiti può disporre, contestualmente al provvedimento di [...]
Art. 4.      Nei casi previsti dall'art. 3, è fatto obbligo agli enti mutuatari, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta concessione del mutuo, di costituire la prescritta garanzia e di [...]
Art. 5.      Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche ai mutui già autorizzati e per i quali non sia stato ancora perfezionato il relativo contratto
Art. 6.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 27.6.54 - L. 14 marzo 1961, n. 174. [1]

Norme intese a snellire la procedura per l'assunzione di mutui a copertura dei disavanzi economici dei bilanci dei Comuni e delle Province.

(G.U. 6 aprile 1961, n. 86).

 

 

Art. 1.

     L'autorizzazione ad assumere mutui a copertura dei disavanzi economici dei bilanci dei Comuni e delle Province, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, viene concessa con decreto del Ministro per l'interno, su proposta della Commissione centrale per la finanza locale.

     Per i Comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti, che non siano capoluogo di provincia, l'autorizzazione di cui al comma precedente viene concessa con decreto del Ministro per l'interno, su proposta della Giunta provinciale amministrativa.

 

     Art. 2.

     Per i mutui di cui all'articolo precedente, la garanzia dello Stato, nei casi previsti dalla legge, viene concessa con decreto del Ministro per il tesoro.

 

     Art. 3.

     In base al decreto di cui all'art. 1, pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, la Cassa depositi e prestiti può disporre, contestualmente al provvedimento di concessione del mutuo, la somministrazione fino ai due terzi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

     Il direttore generale della Cassa depositi e prestiti, assumendo i poteri del Consiglio di amministrazione, può deliberare e concedere i mutui di cui al comma precedente, purché il loro importo autorizzato non superi le lire 30.000.000. I provvedimenti così adottati saranno comunicati al Consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla emissione di essi.

     Con la domanda di somministrazione, i Comuni e le Province interessate possono chiedere che la tassa di concessione governativa, dovuta sul provvedimento di concessione del mutuo, sia trattenuta sull'importo della erogazione e versata dalla Cassa depositi e prestiti alla competente Amministrazione finanziaria.

 

     Art. 4.

     Nei casi previsti dall'art. 3, è fatto obbligo agli enti mutuatari, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta concessione del mutuo, di costituire la prescritta garanzia e di promuoverne la concessione da parte dello Stato, nei casi previsti dalla legge.

 

     Art. 5.

     Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche ai mutui già autorizzati e per i quali non sia stato ancora perfezionato il relativo contratto.

 

     Art. 6.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.