Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 27. Contabilità pubblica |
Capitolo: | 27.6 finanza locale |
Data: | 11/01/1948 |
Numero: | 17 |
Sommario |
Art. 1. Il limite massimo delle anticipazioni a favore dei Comuni e delle Province, di cui al quinto comma dell'art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 [...] |
Art. 2. A favore dei Comuni e delle Province può essere concesso, a carico del bilancio statale, limitatamente all'anno 1947, un anticipo non superiore a tre dodicesimi della [...] |
Art. 3. Il Ministro per l'interno può concedere alle Amministrazioni comunali e provinciali deficitarie, limitatamente ai mesi di gennaio e febbraio 1948, anticipazioni per il [...] |
Art. 4. Per le aperture di credito inerenti al pagamento degli anticipi consentiti dall'art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, [...] |
Art. 5. Con decreto del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto |
Art. 6. Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana |
§ 27.6.12 - D.Lgs. 11 gennaio 1948, n. 17 [1] .
Anticipazione da parte dello Stato delle maggiori spese a carico delle Amministrazioni provinciali e comunali in dipendenza dei miglioramenti economici a favore del personale in servizio ed in quiescenza.
(G.U. 5 febbraio 1948, n. 29)
Il limite massimo delle anticipazioni a favore dei Comuni e delle Province, di cui al quinto comma dell'art. 9 del
Nei commi suddetti, alle parole: "previa anticipazione del Ministero dell'interno, di concerto con quello delle finanze e del tesoro", sono sostituite le seguenti: "previa autorizzazione dei competenti organi di tutela".
A favore dei Comuni e delle Province può essere concesso, a carico del bilancio statale, limitatamente all'anno 1947, un anticipo non superiore a tre dodicesimi della maggiore spesa, ragguagliata ad anno, derivante dalla prima applicazione dell'art. 7, secondo comma, e dell'art. 8, ultimo comma, del
Il ricupero degli anticipi di cui al precedente comma, verrà effettuato con le modalità che saranno stabilite con il decreto interministeriale previsto dall'art. 9 del
Il Ministro per l'interno può concedere alle Amministrazioni comunali e provinciali deficitarie, limitatamente ai mesi di gennaio e febbraio 1948, anticipazioni per il pagamento delle competenze al dipendente personale, da ricuperare con le modalità di cui al precedente art. 2.
Per le anticipazioni, di cui al precedente comma, è autorizzato lo stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1947-48 della somma di lire cinque miliardi.
Per le aperture di credito inerenti al pagamento degli anticipi consentiti dall'art. 9 del
Con decreto del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.
Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana.
[1] Ratificato dalla