§ 77.6.32 - D.Lgs.C.P.S. 13 agosto 1947, n. 833 .
Miglioramenti sui trattamenti di quiescenza.


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.6 pensioni
Data:13/08/1947
Numero:833


Sommario
Art. 1.      Le aliquote stabilite per la liquidazione delle pensioni normali agli impiegati civili dall'art. 8 primo comma, del regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, sono elevate ad un quarantesimo sulle [...]
Art. 2.      In tutti i casi in cui le disposizioni in vigore stabiliscono l'ammontare o il massimo della pensione normale o privilegiata nella misura di quattro quinti della media degli stipendi o delle [...]
Art. 3.      La pensione spettante ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, dopo venti anni di servizio effettivo, cessino dal medesimo, in seguito a domanda o d'autorità o per [...]
Art. 4.      La pensione normale spettante ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e della guardia di finanza ed ai sottufficiali e guardie del Corpo delle guardie di pubblica [...]
Art. 5.      La pensione normale spettante ai sottufficiali e alle guardie del Corpo degli agenti di custodia delle carceri è pari, dopo 15 anni di servizio effettivo, al 30 per cento della media degli [...]
Art. 6.      La pensione normale spettante ai salariati di ruolo (operai permanenti e incaricati stabili) che contino 20 anni di servizio effettivo è ragguagliata a 140 volte la media giornaliera delle paghe [...]
Art. 7.      Le aliquote per la liquidazione della pensione al personale delle Ferrovie dello Stato, di cui al primo comma dell'art. 3 del regio decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2373, convertito nella [...]
Art. 8. 
Art. 9.      Nulla è innovato per quanto concerne gli aumenti delle pensioni normali e privilegiate di una aliquota delle indennità di aeronavigazione, di pilotaggio o di volo.
Art. 10.      In tutti i casi in cui è ammessa la ricongiunzione dei servizi con reparto dell'onere della pensione, assegno o indennità a carico dello Stato e di amministrazioni statali autonome, province, [...]
Art. 11.      La pensione da concedersi a norma del primo comma dell'art. 186 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, alla moglie e alla prole di coloro che siano incorsi nella perdita o sospensione del [...]
Art. 12.      Il sussidio per una sola volta in luogo di pensione, di cui all'art. 21 del testo unico approvato col regio decreto 22 aprile 1909, n. 229 e successive modificazioni, è uguale, tanto per [...]
Art. 13.      La quota proporzionale di assegno di caroviveri dovuta ai titolari delle pensioni ad onere ripartito va calcolata tenendo conto della ripartizione della pensione originariamente liquidata, fermo [...]
Art. 14.      Il limite previsto dall'art. 10 - primo comma - del decreto legislativo luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41, è elevato dal 1° giugno 1947 dai quattro quinti ai nove decimi.
Art. 15.      Le pensioni ordinarie - escluse quelle tabellari - dirette e di reversibilità, anche se privilegiate, e gli assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili, liquidati o da liquidarsi a carico dello [...]
Art. 16.      Gli assegni di caroviveri stabiliti dal primo e secondo comma dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41, e modificati dai decreti legislativi Luogotenenziali 13 [...]
Art. 17.      Relativamente ai miglioramenti previsti dai precedenti articoli 15 e 16 si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute negli art. 2, terzo comma, 12, primo comma, e 13, primo e secondo [...]
Art. 18.      Le province, i comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza, gli enti parastatali e, in genere, gli enti ed istituti di diritto pubblico sono autorizzati ad estendere, [...]
Art. 19. 
Art. 20.      I trattamenti normali di quiescenza liquidati a favore dei salariati statali con decorrenza anteriore al 1° giugno 1947 devono essere sottoposti a revisione, con effetto dalla data predetta, ai [...]
Art. 21.      Agli incaricati stabiliti e agli altri salariati di ruolo retribuiti per tutti i giorni del mese, compresi i festivi, cessati dal servizio anteriormente al 1° settembre 1946, è riliquidata la [...]
Art. 22.      Con decreti del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.
Art. 23.      Le norme contenute negli articoli da 1 a 11 si applicano per le cessazioni dal servizio avvenute a partire dal 1° giugno 1947.


§ 77.6.32 - D.Lgs.C.P.S. 13 agosto 1947, n. 833 [1].

Miglioramenti sui trattamenti di quiescenza.

(G.U. 5 settembre 1947, n. 203, S.O.).

 

     Art. 1.

     Le aliquote stabilite per la liquidazione delle pensioni normali agli impiegati civili dall'art. 8 primo comma, del regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, sono elevate ad un quarantesimo sulle prime lire sessantamila della media degli stipendi e degli altri assegni pensionabili effettivamente ed integralmente percepiti nell'ultimo triennio di servizio effettivo e ad un cinquantesimo sopra la rimanente parte della media predetta.

     Uguali aliquote si applicano per le pensioni normali degli ufficiali, tranne per i gradi compresi nelle annesse tabelle A, B, C, D, E e F, firmate dal Ministro per il tesoro, per i quali la liquidazione della pensione si fa con le aliquote ivi indicate.

     La pensione, liquidata a norma dei precedenti commi, non può in nessun caso superare il massimo stabilito dal seguente art. 2.

     La pensione spettante agli impiegati civili e agli ufficiali che abbiano raggiunto quaranta anni di servizio utile è pari ai nove decimi della predetta media triennale.

     E' abrogato il terzo comma dell'art. 8 del regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480 ed il secondo comma dell'art. 14 del regio decreto-legge 27 luglio 1934, n. 1340, convertito, con modificazioni, nella legge 16 maggio 1935, n. 834.

 

          Art. 2.

     In tutti i casi in cui le disposizioni in vigore stabiliscono l'ammontare o il massimo della pensione normale o privilegiata nella misura di quattro quinti della media degli stipendi o delle paghe e degli altri assegni utili a pensione effettivamente e integralmente percetti nell'ultimo triennio di servizio effettivo, è sostituito l'ammontare o il massimo di nove decimi della media predetta.

 

          Art. 3.

     La pensione spettante ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, dopo venti anni di servizio effettivo, cessino dal medesimo, in seguito a domanda o d'autorità o per prescrizione di legge, è stabilita in ragione di un trentesimo sopra le prime lire 50.000 della media degli stipendi o delle paghe effettivamente e integralmente percepiti nell'ultimo triennio di servizio effettivo e di un cinquantesimo sopra la rimanente parte della media stessa, per ciascun anno di servizio utile agli effetti della pensione.

     Per i sottufficiali appartenenti all'Arma aeronautica, ruolo naviganti, la pensione è stabilita in ragione di un ventunesimo sopra le prime lire 50.000 della media suddetta e di un trentaduesimo sopra la rimanente parte della media stessa, per ciascun anno di servizio utile agli effetti della pensione.

     In nessun caso la pensione può essere superiore ai nove decimi della media triennale suddetta.

 

          Art. 4.

     La pensione normale spettante ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e della guardia di finanza ed ai sottufficiali e guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è pari, dopo 20 anni di servizio effettivo, al 60 per cento della media degli stipendi o paghe e degli altri assegni utili a pensione effettivamente e integralmente percepiti nell'ultimo triennio di servizio effettivo. Per ciascun anno di servizio utile oltre il ventesimo anno di servizio effettivo, e per non più di cinque anni, la percentuale di cui sopra è aumentata in ragione del 6 per cento della predetta media triennale, fino a raggiungere il massimo del 90 per cento della media stessa.

 

          Art. 5.

     La pensione normale spettante ai sottufficiali e alle guardie del Corpo degli agenti di custodia delle carceri è pari, dopo 15 anni di servizio effettivo, al 30 per cento della media degli stipendi o delle paghe e degli altri eventuali assegni utili a pensione effettivamente e integralmente percepiti nell'ultimo triennio di servizio effettivo. Per ciascun anno di servizio utile oltre il quindicesimo anno di servizio effettivo, e per non più di 10 anni, la percentuale di cui sopra è aumentata in ragione del 6 per cento della predetta media triennale, fino a raggiungere il massimo del 90 per cento della media stessa.

 

          Art. 6.

     La pensione normale spettante ai salariati di ruolo (operai permanenti e incaricati stabili) che contino 20 anni di servizio effettivo è ragguagliata a 140 volte la media giornaliera delle paghe e degli altri eventuali assegni utili a pensione effettivamente e integralmente percepiti nell'ultimo triennio di servizio effettivo. Detto moltiplicatore è aumentato di 6,5 per ogni anno di servizio utile oltre i 20 di servizio effettivo. La pensione non può superare l'importo di 270 volte la media giornaliera suddetta.

     Se nessun contributo per l'assicurazione obbligatoria per la invalidità e la vecchiaia è stato versato per servizi non statali e tutto il servizio con assicurazione obbligatoria è valutabile, in tutto o in parte, per la pensione di Stato, si detrae da quest'ultima pensione, calcolata a norma del precedente comma, e se del caso dal relativo caroviveri, l'intero ammontare del trattamento di invalidità e vecchiaia, escluso soltanto l'eventuale aumento per i figli a carico.

     Se invece il salariato abbia servizi con assicurazione obbligatoria non resi allo Stato o servizi statali con assicurazione obbligatoria non valutabili nemmeno in parte per la pensione di Stato, si detrae da quest'ultima pensione, e se del caso dal relativo caroviveri, una quota del trattamento di invalidità e vecchiaia calcolata come segue:

     a) la quota di pensione di invalidità e vecchiaia si computa, in relazione al periodo di assicurazione contemporaneo al servizio statale riconosciuto utile in tutto o in parte per la pensione di Stato, applicando le norme di liquidazione vigenti all'atto dell'acquisto del diritto alla pensione di invalidità e vecchiaia, senza tenere conto però dell'eventuale aumento per i figli a carico. Per il calcolo della predetta quota, finché in vigore il sistema di liquidazione della pensione di invalidità e vecchiaia previsto dagli attuali ordinamenti si considerano versati i contributi corrispondenti alla classe massima di contribuzione quali risultano dalle norme del tempo in cui il servizio venne effettivamente prestato;

     b) la quota degli assegni accessori, della pensione di invalidità e vecchiaia si computa nella proporzione esistente fra tale pensione e la relativa quota di detrazione determinata ai sensi della precedente lettera a).

     Se la decorrenza della pensione di invalidità e vecchiaia è posteriore a quella della pensione statale, la detrazione si effettua a cominciare dalla data da cui verrà corrisposta la pensione di invalidità e vecchiaia. In tal caso l'Istituto nazionale della previdenza sociale - a cui viene data comunicazione del decreto concessivo della pensione statale - all'atto della liquidazione della pensione di invalidità e vecchiaia ne dovrà dare notizia al Ministero competente per la determinazione della detrazione da apportare alla pensione di Stato secondo le norme dei due precedenti commi.

     Sul trattamento normale di quiescenza a carico dello Stato spettante agli aventi diritto dei salariati di ruolo si effettua la detrazione del trattamento liquidato ai superstiti in dipendenza dell'assicurazione invalidità e vecchiaia. Tale detrazione si calcola applicando analogamente quanto disposto dal secondo e terzo comma del presente articolo tenendo conto anche dell'aumento per i figli, tranne che questi siano, dopo il raggiungimento del limite di età, riconosciuti inabili di lavoro; con gli stessi criteri si determinano all'atto della liquidazione della pensione statale le modifiche da apportare successivamente alla detrazione predetta in relazione alle variazioni del trattamento di invalidità e vecchiaia dipendenti dal raggiungimento del limite di età dei figli.

     Nessuna detrazione va effettuata sulle indennità per una sola volta in luogo di pensione.

 

          Art. 7.

     Le aliquote per la liquidazione della pensione al personale delle Ferrovie dello Stato, di cui al primo comma dell'art. 3 del regio decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2373, convertito nella legge 7 aprile 1921, n. 369, sono elevate a un trentasettesimo sulle prime lire 60.000 della media degli stipendi o delle paghe ragguagliate ad anno effettivamente e integralmente percepiti nell'ultimo triennio di servizio effettivo e dei relativi assegni e competenze accessorie utile a pensione e ad un quarantacinquesimo sopra la rimanente parte della media predetta.

     La norma contenuta nel precedente art. 2 è applicabile anche alle pensioni normali e eccezionali del personale delle Ferrovie dello Stato.

     La pensione, liquidata a norma del primo comma, non può in nessun caso superare il massimo stabilito nel predetto art. 2.

     La pensione spettante al personale delle Ferrovie dello Stato che abbia raggiunto trentasette anni di servizio utile è pari ai nove decimi della media triennale indicata nel primo comma.

 

          Art. 8. [2]

     La pensione privilegiata per gli ufficiali e sottufficiali delle forze armate, ivi compresi i Corpi organizzati militarmente, e per i graduati e militi (esclusi gli allievi) dei carabinieri, della guardia di finanza e dei Corpi predetti, è liquidata in misura uguale all'ultimo stipendio o paga, oltre gli eventuali assegni utili a pensione goduti dal militare all'atto della cessazione dal servizio quando l'infermità o la lesione sia riconosciuta ascrivibile alla 1 categoria, e nella misura del 90, 80, 70, 60, 50, 40 e 30 per cento della pensione di 1 categoria per le infermità o lesioni ascrivibili, rispettivamente, alle categorie 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.

 

          Art. 9.

     Nulla è innovato per quanto concerne gli aumenti delle pensioni normali e privilegiate di una aliquota delle indennità di aeronavigazione, di pilotaggio o di volo.

 

          Art. 10.

     In tutti i casi in cui è ammessa la ricongiunzione dei servizi con reparto dell'onere della pensione, assegno o indennità a carico dello Stato e di amministrazioni statali autonome, province, comuni ed altri enti, la pensione, l'assegno o l'indennità sono ripartiti in proporzione della durata dei servizi utili resi, rispettivamente, allo Stato e agli enti suddetti.

     Agli effetti del reparto, i servizi sono calcolati a mesi interi, trascurando le frazioni di mese.

 

          Art. 11.

     La pensione da concedersi a norma del primo comma dell'art. 186 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, alla moglie e alla prole di coloro che siano incorsi nella perdita o sospensione del diritto alla liquidazione della pensione è liquidata sulla base della pensione che sarebbe spettata all'impiegato o al militare o al salariato con la riduzione del quarto prevista dall'art. 187 dello stesso testo unico.

 

          Art. 12.

     Il sussidio per una sola volta in luogo di pensione, di cui all'art. 21 del testo unico approvato col regio decreto 22 aprile 1909, n. 229 e successive modificazioni, è uguale, tanto per l'impiegato, che per la vedova e gli orfani, a tanti dodicesimi dell'ultimo stipendio o paga ragguagliata ad anno e dei relativi assegni e competenze accessorie utili a pensione quanti sono gli anni di servizio utile.

     La norma di cui al presente articolo si applica per le cessazioni dal servizio avvenute a partire dal 1° settembre 1946.

 

          Art. 13.

     La quota proporzionale di assegno di caroviveri dovuta ai titolari delle pensioni ad onere ripartito va calcolata tenendo conto della ripartizione della pensione originariamente liquidata, fermo restando l'arrotondamento per eccesso a lire 100 previsto dal secondo comma dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 429. La norma di cui al presente comma ha effetto dal 1° ottobre 1946.

     Il primo comma dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41, deve intendersi applicabile anche nei casi in cui una o più pensioni facciano carico agli istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti o ad enti locali, nonché quando le varie pensioni gravino sui bilanci dei predetti istituti, ed enti locali. In tali casi il caroviveri viene corrisposto dall'amministrazione, dall'istituto o dall'ente che paga la pensione cui è annesso il caroviveri più favorevole; se i caroviveri sono uguali, l'onere di quello da attribuire è ripartito in proporzione dell'ammontare delle rispettive pensioni.

 

          Art. 14.

     Il limite previsto dall'art. 10 - primo comma - del decreto legislativo luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41, è elevato dal 1° giugno 1947 dai quattro quinti ai nove decimi.

 

          Art. 15.

     Le pensioni ordinarie - escluse quelle tabellari - dirette e di reversibilità, anche se privilegiate, e gli assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili, liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato, del Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione della città di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali, degli Archivi notarili e del cessato Commissariato dell'emigrazione, a favore degli impiegati civili, dei militari, dei salariati e delle loro famiglie, relativi a cessazioni dal servizio avvenute anteriormente al 1° giugno 1947, sono aumentati del 45 per cento. Fanno eccezione le pensioni e gli assegni privilegiati ordinari, diretti e di reversibilità per morte avvenuta dopo la cessazione dal servizio, degli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate e dei Corpi organizzati militarmente e dei graduati e militi dei carabinieri, della guardia di finanza e dei Corpi predetti, liquidati o da liquidarsi per cessazioni dal servizio anteriori alla data predetta, per i quali l'aumento è fissato in ragione del 30 per cento.

     Nella misura del 30 per cento sono pure aumentate le pensioni tabellari dei militari di truppa già liquidate o da liquidarsi anche per cessazioni dal servizio a partire dal 1° giugno 1947, le pensioni e gli assegni graziali vitalizi, temporanei e rinnovabili, liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato o del Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato secondo le norme del cessato regime austro-ungarico, a favore dei pensionati civili e militari delle nuove province e delle loro famiglie, e le pensioni liquidate o maggiorate dell'ex Stato libero di Fiume, nonché le quote di pensione a carico dello Stato liquidate o da liquidarsi a favore degli insegnanti provenienti dal cessato regime austro-ungarico o dall'ex Stato libero di Fiume e delle loro famiglie relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° giugno 1947.

     Le pensioni e gli assegni ordinari, diretti e di reversibilità, compresi quelli privilegiati, a carico dello Stato o delle Amministrazioni indicate nel primo comma, relativi a cessazioni dal servizio verificatesi o che si verificheranno dal 1° giugno 1947, sono liquidati prendendo per base, nella formazione della media triennale, fino al 31 maggio 1947 gli stipendi, paghe o retribuzioni risultanti dall'applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263 e 12 dicembre 1946, n. 585 - giusta l'art. 13, primo comma, del decreto n. 263 e l'art. 10 del decreto n. 585 sopraccitati - e per il periodo successivo i nuovi stipendi, paghe o retribuzioni dovuti dal 1° giugno 1947. In nessun caso ai personali cessati dal servizio dal 1° giugno 1947 al 31 maggio 1950 e alle loro famiglie può essere attribuito una pensione o assegno inferiore a quello che sarebbe loro spettato effettuando la liquidazione sulla base degli stipendi, paghe o retribuzioni risultanti dall'applicazione dei citati decreti n. 263 e n. 585, con le norme vigenti al 31 maggio 1947, e applicando sulla pensione o assegno così liquidato l'aumento percentuale previsto dal presente articolo.

 

          Art. 16.

     Gli assegni di caroviveri stabiliti dal primo e secondo comma dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41, e modificati dai decreti legislativi Luogotenenziali 13 marzo 1945, n. 116, 21 novembre 1945, n. 722 e 8 maggio 1946, n. 429, sono elevati:

     da lire 30.000 a lire 42.000 annue lorde per i titolari di pensioni od assegni diretti di età non inferiore a 60 anni e per i titolari di pensioni o assegni privilegiati diretti;

     da lire 18.000 a lire 30.000 annue lorde per i titolari di pensioni od assegni diretti, non privilegiati, aventi meno di 60 anni di età;

     da lire 20.400 a lire 27.600 annue lorde per i titolari di pensioni od assegni di reversibilità.

     Alle stesse misure sopraindicate sono elevati gli assegni di caroviveri annessi alle pensioni tabellari dei militari di truppa, previsti dal terzo comma dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41 e successive modificazioni, fatta eccezione per i titolari di pensioni tabellari privilegiate dirette dalla terza all'ottava categoria per i quali resta fermo il caroviveri di lire 4800 annue lorde.

 

          Art. 17.

     Relativamente ai miglioramenti previsti dai precedenti articoli 15 e 16 si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute negli art. 2, terzo comma, 12, primo comma, e 13, primo e secondo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41. I ricorsi previsti dall'anzidetto art. 13 devono essere presentati, a pena di decadenza, entro il 30 giugno 1948.

 

          Art. 18.

     Le province, i comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza, gli enti parastatali e, in genere, gli enti ed istituti di diritto pubblico sono autorizzati ad estendere, mediante deliberazione dei competenti organi, le disposizioni di cui al presente decreto ai loro dipendenti e pensionati con diritto a trattamento di quiescenza a carico dei bilanci dei rispettivi enti. E' fatta salva la possibilità di contenere le concessioni in misura inferiore a quelle previste dal presente decreto. La predetta facoltà di estensione non riguarda le pensioni e le quote di pensione a carico degli enti sopra indicati nei casi in cui il pagamento della pensione originaria è fatto per intero dagli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti.

     Per i pensionati appartenenti a categorie per le quali non venga estesa o non sia estensibile la elevazione del massimo della pensione dai quattro quinti ai nove decimi, l'aumento delle pensioni in godimento, previsto dal precedente art. 15, non può eccedere il 30 per cento.

     A favore delle province, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza può essere concesso, a carico del bilancio statale, limitatamente all'anno 1947, un'anticipazione non superiore a quattro dodicesimi della maggiore spesa ragguagliata ad anno derivante dalla prima applicazione dei precedenti commi, da recuperare con le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quelli per le finanze e per il tesoro. Detta spesa è compresa fra quelle obbligatorie degli enti locali territoriali, con facoltà di eccedere, previa autorizzazione del Ministro per l'interno di concerto con quelli per le finanze e per il tesoro, i limiti massimi stabiliti per le imposte e sovrimposte, dopo che siano state applicate tutte le imposizioni previste dalle leggi sui tributi locali nella misura massima attualmente consentita.

 

          Art. 19. [3]

 

          Art. 20.

     I trattamenti normali di quiescenza liquidati a favore dei salariati statali con decorrenza anteriore al 1° giugno 1947 devono essere sottoposti a revisione, con effetto dalla data predetta, ai fini della detrazione del trattamento di invalidità e vecchiaia che va rideterminata sulla base dell'ammontare di tale trattamento liquidato all'atto dell'acquisto del diritto e nella proporzione esistente tra l'importo della pensione di invalidità e vecchiaia calcolato con le norme del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, e la quota di detrazione originariamente determinata in base al regio decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2383, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898.

     Per i salariati cessati dal servizio anteriormente al 1° giugno 1947 e titolari di pensione normale a carico dello Stato, ma che non abbiano ancora a detta data acquistato il diritto al trattamento di invalidità e vecchiaia, la revisione prevista dal precedente comma va fatta con effetto dalla data da cui avrà decorrenza il trattamento stesso.

     I trattamenti normali di quiescenza liquidati dagli aventi diritto dei salariati statali con decorrenza compresa fra il 1° gennaio 1945 e il 31 maggio 1947 devono essere sottoposti a revisione, con effetto dal 1° giugno 1947, ai fini della applicazione della detrazione del trattamento di invalidità e vecchiaia che va determinata in base al disposto del penultimo comma del precedente art. 6.

     Il trattamento di quiescenza risultante dalla revisione stabilita dal primo e dal terzo comma del presente articolo e dalla applicazione dei miglioramenti economici previsti dai precedenti articoli 15 e 16 non può, in nessun caso, essere inferiore a quello spettante al 31 maggio 1947.

     Nessun ricupero va effettuato di quanto corrisposto in più anteriormente al 1° giugno 1947 per la non avvenuta adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 45 del regio decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2383, articolo che resta abrogato.

 

          Art. 21.

     Agli incaricati stabiliti e agli altri salariati di ruolo retribuiti per tutti i giorni del mese, compresi i festivi, cessati dal servizio anteriormente al 1° settembre 1946, è riliquidata la pensione, con effetto dalla data predetta, ai fini della applicazione della norma contenuta nel secondo comma dell'art. 15 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263. Per ottenere tale riliquidazione gli interessati devono presentare domanda entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto alla Amministrazione centrale da cui dipendevano; ove la domanda sia presentata successivamente la riliquidazione della pensione avrà decorrenza dalla data della domanda.

 

          Art. 22.

     Con decreti del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

 

          Art. 23.

     Le norme contenute negli articoli da 1 a 11 si applicano per le cessazioni dal servizio avvenute a partire dal 1° giugno 1947.

     I benefici previsti dagli articoli 15 e 16 sono dovuti a cominciare dalla prima mensilità di pensione o assegno interamente decorsa dopo le varie scadenze verificatesi dal 31 maggio 1947.

 

     Tabella A

     Aliquote da applicarsi nella liquidazione delle pensioni per gli ufficiali dell'Esercito

     (Omissis).

 

     Tabella B

     Aliquote da applicarsi nella liquidazione della pensione per gli ufficiali della Marina

     (Omissis).

 

     Tabella C

     Aliquote da applicarsi nella liquidazione della pensione per gli ufficiali della Aeronautica

     (Omissis).

 

     Tabella D

     Aliquote da applicarsi nella liquidazione della pensione per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza

     (Omissis).

 

     Tabella E

     (Omissis).


[1] Ratificato dall'art. unico della L. 17 aprile 1956, n. 561. Abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 16 della L. 25 febbraio 1971, n. 95.

[3] Articolo abrogato dall'art. 27 della L. 8 aprile 1952, n. 212.