§ 98.1.42435 - Circolare 27 giugno 2000, n. 121 .
Gestione separata, ex art. 2, comma 26, L. 8 agosto 1995, n. 335 - Compensi erogati dalle associazioni sportive dilettantistiche per [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:27/06/2000
Numero:121

§ 98.1.42435 - Circolare 27 giugno 2000, n. 121 .

Gestione separata, ex art. 2, comma 26, L. 8 agosto 1995, n. 335 - Compensi erogati dalle associazioni sportive dilettantistiche per collaborazione coordinata e continuativa: art. 25, L. 13 maggio 1999, n. 133 .

 

Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

 

 

Ai Dirigenti centrali e periferici 

 

Ai Coordinatori generali, centrali e 

 

periferici dei rami professionali 

 

Al Coordinatore generale Medico legale e 

 

Dirigenti medici 

e, p. c.: 

Al Presidente 

 

Ai Consiglieri di amministrazione  

 

Al Presidente e ai membri del Consiglio 

 

di indirizzo e vigilanza 

 

Ai Presidenti dei Comitati amministratori 

 

di fondi, gestioni e casse 

 

Ai Presidenti dei Comitati regionali 

 

Ai Presidenti dei Comitati provinciali 

 

 

1. Premessa.

Con legge 13 maggio 1999, n. 133 sono state emanate, tra l'altro, disposizioni in materia di trattamento fiscale degli emolumenti erogati dalle società sportive dilettantistiche. Si descrivono, di seguito, le innovazioni introdotte dalla predetta legge in considerazione degli effetti che dalle stesse possono derivare in materia di contribuzione dovuta per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa eventualmente instaurati dalle società in argomento.

Il comma 4 dell'articolo 25 stabilisce che le predette società sportive dilettantistiche, comprese quelle non riconosciute dal C.O.N.I. o dalle federazioni sportive nazionali, purché riconosciute da enti di promozione sportiva che corrispondono compensi comunque denominati, comprese le indennità di trasferta ed i rimborsi forfettari, per le prestazioni inerenti la propria attività, devono operare all'atto del pagamento, relativamente alla parte del compenso eccedente la somma di lire 90.000 per ciascuna prestazione e comunque di lire 6.000.000 complessive annue per ciascun percipiente, una ritenuta a titolo di imposta nella misura fissata dall'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per il primo scaglione di reddito, maggiorata dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

I limiti di importo relativi a ciascuna prestazione nonché l'ammontare complessivo annuo per ciascun percipiente, di cui al precedente periodo, possono essere modificati con decreto del Ministro delle finanze, in relazione alla variazione del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

 

 

2. Normativa

In attuazione delle disposizioni di legge riportate in premessa il Ministro delle finanze, con D.M. 26 novembre 1999, n. 473, ha emanato il "Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, relativo a disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche", che con l'articolo 2:

- al comma 1, ribadisce i limiti di compenso di cui all'articolo 25, comma 4, della legge n. 133 del 1999;

- al comma 2 precisa che la quota parte dei compensi eccedenti i predetti limiti costituisce interamente reddito per il percipiente persona fisica, senza le esclusioni, riduzioni o deduzioni previste per le singole categoria reddituali; le società o associazioni sportive dilettantistiche eroganti operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta a titolo di imposta nella misura fissata, per il primo scaglione di reddito, dall'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi (attualmente pari al 18,5 per cento), incrementata delle addizionali (regionale e comunale) all'Irpef.

Consegue che, ai sensi di quanto sopra precisato, i percettori dei suddetti compensi che beneficiano delle esenzioni in argomento non possono applicare sugli importi alcun tipo di ulteriori abbattimenti, come ad esempio la deduzione forfettaria del 5 per cento sui primi cento milioni di reddito.

Le esenzioni non dovranno superare i limiti fissati dalla legge; a tale scopo le associazioni eroganti dovranno farsi rilasciare, all'atto del pagamento dei compensi, un'autocertificazione da parte del percipiente, nei modi previsti dalla legge, che attesti se il soggetto abbia già percepito ulteriori compensi della stessa natura erogati da altri soggetti.

Ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni, si considerano:

a) società sportive dilettantistiche il C.O.N.I., le Federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e qualunque altro organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che sia da essi riconosciuto;

b) compensi per le prestazioni inerenti la propria attività, quelli corrisposti per promuovere attività sportiva dilettantistica. Sono esclusi, invece, quelli erogati dall'organismo ai propri lavoratori dipendenti assunti per lo svolgimento delle attività amministrative o, in generale, di gestione dell'organismo stesso, nonché quelli corrisposti ad artisti e professionisti di cui all'articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, o di esercenti attività d'impresa, di cui all'articolo 51, comma 1, dello stesso testo unico.

 

 

3. Collaborazioni coordinate e continuative.

La normativa sin qui descritta non modifica in alcun modo le disposizioni concernenti la qualificazione degli emolumenti erogati dalle società in argomento, nel senso che gli stessi possono essere considerati, ai fini fiscali e previdenziali, quali redditi da collaborazione coordinata e continuativa, soltanto in presenza delle attività, tipiche o meno, che presentano tutti i requisiti richiesti, ai predetti fini, dalla vigente legislazione.

Conseguentemente, qualora le società in argomento, per la promozione della loro attività sportiva dilettantistica, ricorrano anche a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, i compensi corrisposti dalle società, non costituendo reddito per il percipiente persona fisica fino ad un ammontare, per ciascuna prestazione autonomamente considerata, di lire novantamila e fino all'importo complessivo annuo di lire sei milioni, non dovranno essere assoggettati alla contribuzione prevista per la Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.

Viceversa, la quota-parte dei compensi che eccede tali limiti (£. 90.000 per singole prestazioni e, complessivamente, £. 6.000.000), costituendo per il percipiente reddito imponibile, si configura come base imponibile anche ai fini della contribuzione previdenziale dovuta per i collaboratori coordinati e continuativi, alla quale, si ribadisce, non dovrà essere applicata la deduzione forfettaria del 5% o del 6%.

Per quanto precede, i committenti interessati devono indicare nel modello GLA/D soltanto gli importi che eccedono i limiti predetti e versare la dovuta contribuzione con le modalità e nei termini previsti per la generalità dei contribuenti.

 

 

4. Decorrenza.

La disciplina illustrata ha effetto dal periodo d'imposta 2000. Pertanto, in applicazione del principio di cassa in vigore per la Gestione separata, è applicabile ai compensi effettivamente percepiti dai collaboratori in argomento dal 1° gennaio 2000, anche se la relativa prestazione ha avuto inizio o sia terminata prima di tale data.

Il Direttore generale

Trizzino