§ 98.1.41485 - Circolare 22 novembre 1999, n. 75/99 .
Osservatorio lavoro in agricoltura - contratti di riallineamento - cooperative agricole.


Settore:Normativa nazionale
Data:22/11/1999
Numero:75

§ 98.1.41485 - Circolare 22 novembre 1999, n. 75/99 .

Osservatorio lavoro in agricoltura - contratti di riallineamento - cooperative agricole.

 

Emanata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale degli affari generali e del personale.

 

 

Alle Direzioni regionali e provinciali del lavoro 

 

Direzioni regionali del lavoro 

 

Settore ispezione 

 

Direzioni provinciali del lavoro 

 

Servizio ispezione 

 

Loro sedi 

e, p.c.: 

Alla Direzione generale rapporti di lavoro 

 

Alla Direzione generale per l'impiego 

 

Alla Direzione generale previdenza e assistenza 

 

sociale 

 

Al Servizio ispettivo 

 

Al Servizio di controllo interno 

 

Loro sedi 

 

All'I.N.P.S. 

 

Direzione generale 

 

All'I.N.A.I.L. 

 

Direzione generale 

 

Alla Regione Siciliana 

 

Assessorato lavoro e previdenza sociale 

 

Ispettorato del lavoro 

 

Palermo 

 

 

1. Contratti di riallineamento.

Nel corso della riunione dell'Osservatorio sul lavoro in agricoltura, sono emerse alcune difformità interpretative circa i contratti di riallineamento, con particolare riferimento, da una parte, alla sottoscrizione dei verbali di adesione, e, dall'altra, al proliferare dei cosiddetti "contratti pirata", stipulati da organizzazioni sindacali non rappresentative.

Particolare attenzione è stata posta dal rappresentante dell'I.N.P.S. con riferimento alla mancata unanime sottoscrizione da parte delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Come è noto, l'art. 5 del D.L. 2 agosto 1996, n. 404, convertito dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, modificato dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448 (art. 75), e, da ultimo, dall'art. 45, comma 20, della legge 17 maggio 1999, n. 144, prevede che la sospensione della condizione di corresponsione dell'ammontare retributivo di cui all'art. 6, comma 9, lettere a), b) e c), del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, opera esclusivamente nei confronti di quelle imprese che abbiano recepito o recepiscano gli accordi provinciali di riallineamento retributivo stipulati dalle associazioni imprenditoriali ed organizzazioni sindacali locali aderenti o comunque organizzativamente collegate con le associazioni ed organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (così, per quanto attiene alla categoria degli operai agricoli e florovivaisti, il C.C.N.L. stipulato il 10 luglio 1998 tra Confagricoltura, Coldiretti, CIA, e F.L.A.I.-C.G.I.L., F.I.S.B.A.-C.I.S.L., U.I.L.A.-U.I.L) ... Per il riconoscimento di tale sospensione, l'impresa deve sottoscrivere apposito verbale aziendale di recepimento con le stesse parti che hanno stipulato l'accordo provinciale.

Allo scopo di favorire l'emersione del lavoro irregolare e consentire al tempo stesso la regolarizzazione retributiva e contributiva, nei casi in cui non sia stato costituito ovvero non riesca ad operare in modo sufficientemente adeguato l'ente bilaterale, sembra opportuno richiamare l'attenzione sulle ulteriori possibilità di addivenire al recepimento dell'accordo.

In particolare, ai fini della validità ed efficacia di tale verbale di recepimento - che sarà sottoposto alle opportune verifiche in via preventiva ai fini dell'ammissione dell'azienda interessata ai benefici previsti dalle disposizioni di legge in esame - si ritiene necessaria e sufficiente la sottoscrizione da parte di almeno una delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, queste ultime comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Conformemente a quanto previsto dal citato art. 45, comma 20, della legge 17 maggio 1999, n. 144 nella parte in cui fa riferimento alle "stesse parti", e non necessariamente tutte, che hanno stipulato l'accordo provinciale.

Tale soluzione appare sufficiente per contrastare anche il citato fenomeno relativo ai cosiddetti contratti pirata.

Ove, pertanto, il datore di lavoro predisponga il verbale di adesione e lo sottoponga a tutte le organizzazioni territoriali suddette, lo stesso verbale potrà ritenersi vincolante nel momento in cui è raggiunto l'accordo con almeno una di esse, purché sia effettivamente rappresentativa degli interessi dei lavoratori dell'azienda, a nulla rilevando l'eventuale assenza immotivata di una o più organizzazioni.

In sostanza, la mancata ed immotivata partecipazione alla stipula del verbale di adesione da parte di una organizzazione sindacale, nonostante il necessario invito da parte del datore di lavoro, non si ritiene possa incidere sulla validità dello stesso.

Diversamente, ove una delle organizzazioni sindacali abbia giustificato la mancata partecipazione all'accordo, la congruità, rispetto alla validità del verbale di adesione, della motivazione del diniego dovrà essere valutata dall'Ufficio depositario.

A titolo esemplificativo, nel caso in cui una delle organizzazioni suindicate ritenga di non sottoscrivere l'accordo per il fatto che il datore ha stipulato il contratto di riallineamento per l'emersione di cinque "lavoratori in nero", quando invece afferma siano di più, lo stesso Ufficio dovrà attivarsi per verificare l'esattezza delle posizioni assunte e, in conseguenza, la correttezza o meno del diniego opposto.

Ove, quindi, risulti che il datore di lavoro abbia invitato tutte le organizzazioni che hanno stipulato l'accordo provinciale (e ciò dovrà essere indicato nello stesso verbale di adesione), la mancata immotivata adesione da parte di una o più di esse non costituisce un vizio di invalidità del verbale aziendale di recepimento, sempre che vi sia la sottoscrizione di una organizzazione sindacale territoriale effettivamente rappresentativa che abbia sottoscritto l'accordo provinciale.

 

 

2. Cooperative agricole.

Sempre in occasione dell'esame delle problematiche poste all'attenzione dell'Osservatorio del lavoro in agricoltura, sono emerse alcune anomalie segnalate da varie Direzioni provinciali del lavoro.

Il fenomeno segnalato riguarda, in particolare, l'individuazione di cooperative agricole che, seppure, da un punto di vista meramente formale, costituite in modo regolare, in alcuni casi mascherano rapporti in realtà fittizi e, in altri, costituiscono uno strumento utile a coprire lo stesso fenomeno del "caporalato" ovvero ad utilizzare in modo improprio l'istituto del contratto di riallineamento.

Al fine di impedire la formalizzazione di atti non finalizzati alle normali procedure relative alle assicurazioni sociali obbligatorie, si rende necessario un intervento di controllo a monte, che potrebbe far desistere i presunti datori di lavoro - in questo caso, nel settore dell'agricoltura, cooperative di recente costituzione - ad instaurare fittizie posizioni assicurative.

Tali fenomeni di simulazione relativa potrebbero essere collegati, tra l'altro, alla mancanza di un titolo che legittimi il possesso sull'immobile ovvero alla presenza di una destinazione del terreno ad uso diverso da quello previsto nel contratto.

Poiché il documento base, per la circostanza, è il registro d'impresa agricola che viene rilasciato dall'I.N.P.S. a seguito di una denuncia aziendale, si ritiene opportuno che codeste Direzioni provinciali, d'intesa con le competenti sedi dell'I.N.P.S. ed in considerazione delle eterogenee situazioni da verificare localmente, individuino una procedura di controllo preventivo.

Si suggerisce, in linea di massima, di concordare il tipo di azione con la sede dell'I.N.P.S. - nell'ambito del coordinamento di cui all'art. 5 della legge n. 628 del 1961 - in modo che l'Istituto comunichi tempestivamente a codeste Direzioni ogni notizia utile riguardante le denunce aziendali concernenti le ditte che possono rientrare potenzialmente nella fattispecie di cui trattasi.

Si tratterà di procedere, a titolo esemplificativo, alla verifica preventiva della effettiva presenza di un diritto di proprietà sul terreno ovvero di un diritto di natura personale derivante da contratti di affitto o da altre cause di conferimento, con l'ulteriore necessità di indirizzare gli accertamenti alla verifica della effettiva tipologia di destinazione del terreno e della corrispondenza di tale coltivazione all'oggetto del contratto ed alle stesse reali esigenze di manodopera richiesta.

Ciò al fine di disporre, anche congiuntamente, gli eventuali conseguenti accertamenti da svolgersi tempestivamente e, comunque, prima del rilascio del registro d'impresa ovvero della vidimazione dei sistemi equipollenti.

Il Sottosegretario di Stato

Claudio Caron