Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 12/02/1999 |
Numero: | 36 |
§ 98.1.40411 - Circolare 12 febbraio 1999, n. 36/E .
Legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 7, comma 8 - Registrazione dei contratti di affitto di fondi rustici mediante denuncia annuale .
Emanata dal Ministero delle finanze.
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Alle Direzioni centrali del |
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Dipartimento delle entrate |
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Alle Direzioni regionali delle entrate |
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Ai Centri di servizio delle |
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imposte dirette ed indirette |
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Agli Uffici delle entrate |
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Agli Uffici del registro |
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Agli Uffici I.V.A. |
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Agli Uffici delle imposte dirette |
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Al Segretario generale |
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Loro sedi |
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Al Servizio consultivo ed ispettivo tributario |
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Roma |
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e, p. c.: |
Al Comando generale della |
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Guardia di Finanza |
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Roma |
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Al Consiglio di Stato |
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Roma |
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All'Avvocatura generale dello Stato |
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Roma |
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Al Ministero delle risorse agricole |
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alimentari e forestali |
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Roma |
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All'Associazione nazionale |
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Comuni d'Italia - A.N.C.I. |
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Roma |
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All'Associazione fra le Società |
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italiane per azioni - ASSONIME |
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Roma |
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Alla Confederazione generale della |
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agricoltura italiana |
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Roma |
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Alla Confederazione nazionale |
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coltivatori diretti |
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Roma |
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Alla Confederazione italiana |
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Agricoltori - C.I.A. |
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Roma |
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All'Associazione bancaria italiana |
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Roma |
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Alla Confederazione cooperative italiane |
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Roma |
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Al Consiglio nazionale dei geometri |
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Roma |
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Al Consiglio nazionale del notariato |
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Roma |
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Al Consiglio nazionale |
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dei Dottori commercialisti |
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Roma |
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Al Consiglio nazionale |
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dell'Ordine degli avvocati |
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Roma |
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Al Consiglio nazionale del Collegio dei |
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ragionieri e periti commerciali |
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Roma |
1. Generalità.
La
In particolare è stato introdotto il comma 3 bis all'articolo 17 del già citato
La disposizione in esame, che rappresenta un'alternativa alle normali modalità ed ai termini ordinari per la registrazione stabiliti dal
Con riferimento ai contratti di affitto in argomento, si rammenta che l'articolo 21, commi 18 e 19, della
2. Denuncia annuale.
La denuncia annuale dei contratti di affitto di fondi rustici deve essere sottoscritta e presentata, in doppio originale, da una delle parti contraenti ad un qualsiasi Ufficio del registro o delle entrate (
La dichiarazione deve contenere:
- le generalità, il domicilio e il codice fiscale del dichiarante.
Con riferimento ad ogni singolo contratto la dichiarazione deve altresì contenere:
- le generalità, il domicilio ed il codice fiscale dell'altra parte contraente;
- il luogo e la data di stipulazione del contratto (per i contratti verbali, deve essere indicata la data di inizio della loro esecuzione);
- i dati necessari ad individuare l'immobile affittato. A tale proposito si precisa che oltre ai dati relativi all'ubicazione devono essere indicati gli elementi catastali che, ancorché incompleti, permettano comunque di identificare il fondo;
- il corrispettivo pattuito, ovviamente specificando se riferito ad un periodo inferiore all'anno, ad una sola annualità ovvero a più annualità;
- la durata del contratto.
Dopo l'elencazione di ogni singolo contratto, il contribuente dovrà indicare l'ammontare complessivo dei corrispettivi che, com'è noto, costituisce la base imponibile alla quale applicare l'aliquota prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera a), della Tariffa, parte prima, allegata al più volte richiamato testo unico dell'imposta di registro.
Con riferimento ai contratti di affitto di fondi rustici di durata pluriennale, si rinvia a quanto precisato al punto 4.1 della
3. Trattamento fiscale.
Come precisato nel precedente paragrafo, l'imposta si calcola applicando l'aliquota dello 0,50 per cento all'ammontare complessivo dei corrispettivi dichiarato nella denuncia. L'ammontare dell'imposta non può essere in ogni caso inferiore alla misura fissa di lire 100.000 stabilita, per i contratti di locazione, dal disposto della nota II bis) al già indicato articolo 5 della Tariffa, parte prima, del
È appena il caso di rilevare che la denuncia in argomento è alternativa alla registrazione in via ordinaria dei singoli contratti. Infatti il comma 3 bis, da ultimo introdotto nell'articolo 17 del
Va da sé che nell'ipotesi in cui il contribuente registri uno o più contratti di affitto di fondi rustici senza ricorrere alla modalità della denuncia annuale, l'imposta di registro per gli stessi deve essere applicata a ciascun contratto presentato per la registrazione, versando almeno l'imposta fissa di lire 100.000 prevista dalla nota II al più volte richiamato articolo 5 della Tariffa, parte prima, allegata al
Viceversa non dovranno essere indicati:
- i contratti autonomamente registrati;
- i contratti di durata pluriennale già compresi in una precedente denuncia sottoposta alla registrazione.
4. Modalità di presentazione e registrazione.
La presentazione all'Ufficio del registro o a quello delle entrate, della denuncia prevista dall'art. 17, comma 3-bis, comporta la registrazione della stessa. In tal modo risulta assolto l'obbligo di registrazione dei singoli contratti elencati, con la conseguenza che gli stessi non devono essere presentati all'Ufficio.
Le modalità di presentazione della denuncia sono le stesse previste per la registrazione degli atti. Contestualmente alla denuncia devono essere, quindi, presentati l'attestazione del pagamento effettuato (mod. F23), la richiesta di registrazione (mod. 69) ed il modello conforme all'allegato n. 8 al decreto direttoriale 17 dicembre 1998 (Approvazione dei modelli di versamento in lire e in euro delle entrate già di competenza dei servizi di cassa degli uffici dipendenti dal Dipartimento delle entrate e dal Dipartimento del territorio e modalità di riscossione).
A tale proposito si precisa che per la compilazione dell'attestazione di pagamento (mod. F.23), vanno osservate le relative istruzioni e che il codice di causale da utilizzare è "RP" ed il codice tributo è "108T".
Per la compilazione della richiesta di registrazione (mod. 69) si deve tener conto delle seguenti precisazioni:
- Quadro A: il richiedente la registrazione è la parte contraente che sottoscrive e presenta la denuncia; la data da indicare nello spazio "data di stipula" è quella di presentazione della denuncia in Ufficio, anche se i contratti indicati nella denuncia hanno diverse date di stipulazione.
- Quadro B (soggetti destinatari degli effetti giuridici immediati dell'atto): devono essere indicati i dati delle altre parti intervenute nei contratti; sono gli stessi dati relativi ai soggetti elencati nella denuncia.
- Quadro C (dati descrittivi dell'atto): l'Ufficio deve indicare il codice negozio tante volte quanti sono i contratti elencati nella denuncia; tutti i negozi vanno impostati al medesimo valore "7201"; per ciascun negozio deve essere riportato il corrispettivo pattuito indicato nella denuncia nonché i numeri d'ordine dei soggetti che figurano come "danti causa" (coloro che concedono in affitto l'immobile) ed "aventi causa" (coloro che ricevono in affitto l'immobile). Trattandosi di una denuncia riepilogativa, potrà riguardare sia il caso di un unico "dante causa" che concede in affitto, concludendo più contratti, vari fondi rustici con diversi "aventi causa", sia il caso di un unico "avente causa" che riceve in affitto, concludendo più contratti, fondi rustici da diversi "danti causa". Il totale di tutti i valori riportati, come già precisato al punto 3, costituisce la base imponibile per il calcolo dell'imposta; si tratta, infatti, della somma dei corrispettivi pattuiti per i singoli contratti.
Per quel che riguarda, infine, il modello conforme all'allegato n. 8 al già richiamato decreto direttoriale 17 dicembre 1998 (elenco degli atti), la cui presentazione è prevista dallo stesso decreto, considerato che viene prodotta per la registrazione la sola denuncia riepilogativa e che l'imposta è liquidata con riferimento alla stessa, come precisato al punto 3, appare superfluo che in tale modello vengano riportati i dati di tutti i contratti; è quindi sufficiente che vengano indicati i soli dati riguardanti la denuncia.
5. Decorrenza.
Al fine di una puntuale individuazione dell'ambito di applicazione della normativa con particolare riferimento alla decorrenza della stessa, appare utile riepilogare l'evoluzione del regime tributario dei contratti di locazione ed affitto di beni immobili.
Al riguardo, si rammenta che la già richiamata
In particolare, come già accennato in premessa, è stato esteso a tutti i contratti di locazione e di affitto di beni immobili, in qualunque modo conclusi, l'obbligo della registrazione.
Fanno eccezione alla regola generale i soli contratti di durata inferiore o pari a trenta giorni, se non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata (articolo 2 bis della Tariffa, parte seconda, del
Lo stesso legislatore aveva però mitigato in quell'occasione il rigore dell'obbligo generalizzato della registrazione dei contratti in argomento, riducendo l'ammontare dell'imposta fissa comunque dovuta da lire 250.000 a lire 100.000.
L'articolo 7, comma 8, della
Appare evidente che questi ultimi contratti dovranno risultare "in essere" e quindi in corso nell'anno 1998, cioè anno precedente a quello in cui viene presentata la dichiarazione. Tali sono, pertanto, sia i contratti pluriennali in corso nell'anno 1998, sia quelli che, posti in essere in detto anno, risultano essere in termini ai fini della registrazione annuale mediante denuncia.
Va da sé che la possibilità di attrarre nella denuncia annuale contratti, in essere nell'anno precedente, anche se formati anteriormente allo stesso anno di riferimento, è limitata alla denuncia da presentare entro il 28 febbraio 1999.
Nelle successive denunce annuali, infatti, configurandosi una norma a regime che risulta alternativa alle ordinarie modalità di registrazione degli atti, si dovrà necessariamente far riferimento, per garantire uniformità nella tassazione, ai contratti posti in essere nell'anno precedente la denuncia.
Gli uffici sono pregati di dare la massima diffusione del contenuto della presente circolare.
Il Direttore generale