§ 98.1.40155 - Circolare 11 dicembre 1998, n. 285/D .
Introduzione della moneta unica europea - Euro - nelle Pubbliche Amministrazioni. Utilizzo dell'Euro - Istruzioni - D.Lgs. 24 giugno [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:11/12/1998
Numero:285

§ 98.1.40155 - Circolare 11 dicembre 1998, n. 285/D .

Introduzione della moneta unica europea - Euro - nelle Pubbliche Amministrazioni. Utilizzo dell'Euro - Istruzioni - D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213.

 

Emanata dal Ministero delle finanze.

 

Il trattato firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ha posto le basi del processo di integrazione e di convergenza delle politiche economiche e finanziarie dei Paesi aderenti all'Unione Europea, che dovrà portare, attraverso tre fasi successive, all'adozione dell'euro, quale moneta unica europea.

Il 1° gennaio 1999 avrà inizio la terza fase, il cosiddetto periodo di transizione, che vedrà l'introduzione legale della moneta unica e la sua sostituzione alle monete nazionali, per quei Paesi dell'Unione Europea che hanno soddisfatto i "criteri di convergenza" stabiliti dal Trattato stesso in materia di stabilità dei prezzi, tassi di interesse, debito pubblico e disavanzo statale.

A quella data un Regolamento del Consiglio Europeo avrà determinato in maniera giuridicamente vincolante i tassi di conversione, fissi ed irrevocabili, delle monete dei Paesi partecipanti all'UEM rispetto all'euro. L'euro diverrà quindi una moneta legale a pieno diritto; il paniere ECU cesserà di esistere, le monete nazionali saranno espressioni frazionate dell'euro ma continueranno ad avere corso legale sino alla materiale introduzione della moneta unica, che avverrà il 1° gennaio 2002. A quest'ultima data l'euro, in forma di banconote e monete metalliche, comincerà a circolare parallelamente alle monete nazionali, le quali cesseranno di avere corso legale al massimo sei mesi dopo la fine del periodo transitorio, ossia entro il 30 giugno 2002.

La Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, Dir.P.C.M. 3 giugno 1997 ha attribuito alle Amministrazioni pubbliche un ruolo attivo nel processo di transizione all'euro, al fine di dare piena realizzazione al principio "nessun obbligo, nessuna proibizione" che governa l'utilizzo dell'euro nel periodo transitorio (1999-2001), lasciando ai singoli soggetti, imprese e privati, la facoltà di scegliere il momento in cui adottare l'euro.

In virtù di tale principio, sin dal 1° gennaio 1999, gli operatori economici, le imprese ed i privati cittadini avranno la facoltà di utilizzare l'euro - ovviamente non come moneta contante, non ancora circolante, ma come titolo di credito - nei loro rapporti economici con le Pubbliche Amministrazioni.

L'Amministrazione doganale, tra le altre, sarà a tale data in grado, a richiesta degli operatori, di consentire i pagamenti di debiti tributari con titoli ed assegni in euro ed analogamente, di effettuare i rimborsi nella nuova moneta, mediante accreditamento in conto del creditore. La scelta di adottare l'euro, per quanto concerne i pagamenti e versamenti riguardanti la medesima obbligazione, sarà irreversibile per garantire certezza nei rapporti economici.

Di conseguenza, se l'adempimento dell'obbligazione principale avverrà in euro, le eventuali somme dovute per interessi e, comunque, in adempimento delle obbligazioni accessorie, saranno corrisposte in euro.

Anche le comunicazioni con i contribuenti dovranno essere espresse in euro, su richiesta dell'operatore, qualora questi abbia convertito la sua contabilità alla nuova moneta.

Si sottolinea che le Amministrazioni pubbliche, durante tutta la fase transitoria, continueranno ad utilizzare esclusivamente la lira nelle contabilità di bilancio, ma potranno essere chiamate ad indicare su alcuni documenti contabili, accanto agli ammontari in lire, anche i corrispondenti importi percepiti o corrisposti in euro. I flussi di entrata o di uscita in euro saranno automaticamente convertiti dal sistema informatico in lire e riportati sui documenti contabili in lire. L'euro verrà adottato nei bilanci, in tutte le altre scritture contabili e nelle procedure amministrative delle pubbliche Amministrazioni simultaneamente alla data del 1° gennaio 2002.

È evidente che la facoltà di utilizzare l'euro nei rapporti con le Amministrazioni ed il mantenimento, nel corso del periodo transitorio, della lira come unità di conto renderà necessario effettuare conversioni "valutarie", relative alle entrate ed alle uscite, e conversioni "documentali" per l'esame dei documenti pervenuti in euro, di cui si dirà in seguito.

Si ritiene altresì utile richiamare la normativa comunitaria (Reg. (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997, pubblicato sulla G.U.C.E. del 19 giugno 1997) che ha fissato alcuni principi fondamentali che regoleranno il processo di transizione all'euro:

- a partire dal 1° gennaio 1999, ogni riferimento all'ECU che appare negli strumenti giuridici (disposizioni normative, atti amministrativi, contratti, ...) è sostituito da un riferimento all'euro, al tasso di conversione di 1 ad 1;

- l'euro sarà diviso in cento unità divisionali denominate "cent";

- gli importi monetari da pagare, dopo una conversione in unità euro, sono arrotondati per eccesso o per difetto al cent più vicino; se l'applicazione del tasso di conversione dà un risultato che si pone a metà, la somma viene arrotondata per eccesso;

- l'euro sostituisce le monete nazionali degli Stati membri partecipanti all'UEM, secondo i tassi di conversione fissi, che si comporranno di sei cifre significative (es.: supposto 1 euro = L. 1.950, 1 lira sarà uguale a 0,00051 euro); i tassi di conversione non potranno essere arrotondati o troncati all'atto della conversione, in modo da minimizzare gli errori e/o gli scarti dovuti all'arrotondamento;

- gli importi monetari da convertire da una unità monetaria nazionale ad un'altra, vengono prima convertiti in euro, arrotondato almeno sino alla terza cifra decimale, quest'ultimo importo viene successivamente convertito nell'altra unità monetaria nazionale;

- conferma del principio della continuità dei contratti e degli strumenti giuridici, i cui termini e condizioni non vengono mutati dall'introduzione della nuova moneta.

Si richiama, infine, il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 (in S.O. n. 116/L alla Gazz. Uff. 8 luglio 1998, n. 157) che contiene le norme per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale.

In particolare, l'art. 4 detta i criteri per la conversione in euro di importi monetari espressi in lire, contenuti in disposizioni legislative ed amministrative vigenti e l'art. 51 determina i criteri per la conversione delle sanzioni pecuniarie penali e amministrative.

Porre mano alla sistematica conversione in euro degli importi in lire contenuti in norme vigenti sarebbe stata questione estremamente complessa, pertanto si è preferito dettare regole generali di conversione e di rettifica dei risultati della conversione, ove necessario.

Tali principi sono stati riproposti da questa Amministrazione in uno schema di articolato, attualmente all'esame dell'Ufficio del coordinamento legislativo, nel quale, nel rispetto dei principi sopraindicati, viene previsto che:

1. gli importi monetari contenuti in norme legislative e regolamentari in materia di dogane e di imposte indirette sulla produzione e sui consumi, sono convertiti in euro con almeno:

a) cinque cifre decimali per gli importi espressi in unità di lire;

b) quattro cifre decimali per importi espressi in decine di lire;

c) tre cifre decimali per importi espressi in centinaia di lire;

d) due cifre decimali per importi espressi in migliaia di lire.

(L'esigenza di un maggior numero di decimali è tanto maggiore quanto minore è l'ammontare dell'importo da convertire, poiché la regola generale dell'arrotondamento al centesimo di euro potrebbe provocare risultati inaccettabili su importi molto modesti).

2. Gli importi da riscuotere o da rimborsare in euro sono convertiti al tasso ufficiale di conversione, con non più di due decimali.

Pertanto, se la cifra risultante dalla conversione contiene due o più decimali, essa è arrotondata al centesimo di euro più prossimo; l'arrotondamento è effettuato per eccesso qualora la terza cifra decimale sia uguale a cinque.

3. Nei riguardi dei contribuenti che intendono regolare in euro i propri rapporti con gli uffici del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, nelle dichiarazioni, liquidazioni, quietanze, inviti ed ingiunzioni a pagamento, atti di revisione, ordini e mandati di pagamento ed ogni altra scrittura contabile, anche meccanografica, che indichi un importo da riscuotere o da pagare, la regolazione del pagamento effettuata o da effettuarsi in euro deve risultare da apposita annotazione o timbratura.

4. In materia di sanzioni pecuniarie, penali ed amministrative, in applicazione dell'art. 51 del citato decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, è previsto, limitatamente al periodo transitorio, un arrotondamento secondo le regole generali (ossia al centesimo di euro più prossimo) e, con decorrenza 1° gennaio 2002, un arrotondamento per difetto, in virtù del principio del "favor rei".

 

 

Adeguamento della modulistica

Per quanto concerne l'introduzione dell'euro nella modulistica doganale al fine di renderla "euroconforme", l'apposito gruppo di lavoro che ha proceduto ad una revisione di tutti i modulari ufficiali del ramo dogane ed imposte indirette, al fine anche di una loro semplificazione ed unificazione, non ha ravveduto la necessità di apportare, durante il periodo transitorio, modifiche sostanziali ai modelli attualmente in uso per l'indicazione delle due valute, ritenendo sufficiente prevedere, accanto ai valori in lire, i valori in euro calcolati attraverso l'utilizzazione del tasso di conversione lire-euro fissato al 1° gennaio 1999.

Durante tale periodo, infatti, tutta la contabilità nazionale continuerà ad essere espressa in lire; pertanto, nei riguardi degli operatori economici che intenderanno regolare in euro i loro rapporti tributari con questa Amministrazione, (es. per il pagamento ed il rimborso di diritti doganali, per la gestione dei conti di debito, per la costituzione di garanzie, per la restituzione di depositi, ...), sarà sufficiente indicare nei relativi modelli di rilevanza esterna (quali: inviti a pagamento, ingiunzioni, quietanze, liquidazioni di sanzioni, ordinativi di pagamento sulla contabilità ordinaria e speciale ...) gli importi dovuti nella duplice valuta, mediante l'aggiunta di una annotazione manuale (.... è dovuto l'importo di L. ...., pari ad euro .....), o di una apposita timbratura. Le operazioni regolate in euro verranno riportate nei documenti e registri contabili nel corrispondente importo in lire, annotando l'importo pagato in euro nella colonna normalmente prevista nei registri e destinata alle "NOTE", o con altra apposita annotazione, a titolo puramente informativo o statistico.

Solo per la distinta di versamento che può essere compilata in dogana dall'operatore, si è ritenuto necessario prevedere un apposito modello (All. 1), che potrà essere predisposto da ogni singolo ufficio che provvede alla riscossione. Il riversamento in Tesoreria verrà invece effettuato utilizzando gli attuali modelli, ma compilando due apposite distinte di versamento, una per il contante ed i titoli in lire ed un'altra per i titoli in euro, contrassegnandole con apposita annotazione manuale ("Distinta di versamento in lire" e "Distinta di versamento in euro"). Le Sezioni di Tesoreria riporteranno sulle loro quietanze l'indicazione dell'importo sia in lire che in euro.

 

 

Compilazione della dichiarazione doganale

Questa Amministrazione, sin dall'inizio della fase transitoria, consentirà agli operatori economici di effettuare il pagamento del debito d'imposta con titoli in euro. Si precisa, tuttavia, che la dichiarazione doganale mod. DAU e la liquidazione dei singoli diritti nella stessa indicati (dazi, dazi agricoli, IVA, interessi, contributi a favore di Enti diversi dallo Stato, ...) nonché l'importo globale da pagare, continueranno ad essere espressi in lire, almeno sino a quando non saranno stati apportati al sistema informatico doganale i necessari adeguamenti tecnici attualmente in fase di studio.

In pratica, l'operatore, una volta quantificato l'ammontare del debito in lire, chiederà al proprio istituto di credito il rilascio di un assegno in euro al cambio fisso.

Il Ricevitore doganale o un suo delegato (cassiere) riscontrerà, mediante un opportuno meccanismo di conversione introdotto nel sistema informatico, l'equivalenza del titolo in euro all'importo dovuto in lire e provvederà alla sua contabilizzazione in lire, posto che - come si è più volte detto - tutta la contabilità nazionale continuerà ad essere espressa in lire sino alla fine dell'anno 2001.

La contabilizzazione dei diritti corrisposti in euro sarà dettagliatamente specificata nelle istruzioni che verranno impartite, con successivo provvedimento, dal Centro Informativo di questo Dipartimento.

All'operatore verrà rilasciata la quietanza mod. A98bis, con l'indicazione dell'importo nella valuta di pagamento.

Il Ricevitore provvederà, quindi, a versare in Tesoreria Provinciale i titoli ed il contante pervenutogli dai dipendenti Uffici-Casse con due apposite distinte di versamento, una per il contante ed i titoli in lire e l'altra per i titoli in euro, ricevendo dalla Tesoreria due quietanze che recheranno l'indicazione dell'importo sia in lire che in euro, in sostanza, anche il sistema informativo delle Tesorerie continuerà a registrare la contabilità in lire, ma esporrà nella quietanza l'informazione sul tipo di valuta ricevuta.

Alla chiusura della contabilità doganale, giornaliera, mensile, bimestrale ed annuale, che - come si è più volte detto - continuerà ad essere tenuta in lire sino alla fine del periodo transitorio, parte degli arrotondamenti si compenseranno tra di loro, ma una parte apparirà probabilmente come differenza, positiva o negativa, rispetto al totale degli importi da rendicontare e versare in Tesoreria. È ovvio che sarà consentita una legittima "tolleranza" giustificata dagli scarti non compensati.

Gli uffici della Ragioneria Generale dello Stato potranno facilmente verificare se le eventuali differenze sono imputabili ad arrotondamenti dovuti a movimenti in euro e validare, comunque, in questi casi, le contabilità presentate dagli uffici.

 

 

Pagamento periodico e/o differito

Gli operatori che intendono avvalersi del pagamento periodico e/o differito, potranno presentare la richiesta garanzia mediante polizza fideiussoria o bancaria espressa in euro.

A fronte di essa, il Ricevitore, determinato il controvalore in lire, provvederà all'apertura del conto di debito, che continuerà, per il momento ad essere gestito in lire, pur consentendo che i pagamenti vengano effettuati in euro.

 

 

Rimborsi

I rimborsi dovuti dall'Amministrazione doganale nei confronti del contribuente verranno effettuati nella valuta da questi indicata.

Nel caso di rimborso da effettuarsi in euro, con accredito sul conto del creditore, l'ufficio doganale provvederà alla determinazione dell'importo da pagare in lire ed all'emissione del titolo di spesa in lire, darà quindi disposizione alla Tesoreria Provinciale di corrispondere il rimborso in euro. La conversione avverrà presso la Sezione di Tesoreria, la quale rilascerà all'ufficio doganale quietanza di avvenuto pagamento, espressa in lire.

Per quanto concerne gli "ordini di accreditamento", essi saranno gestiti solamente in lire, poiché concernono esclusivamente rapporti tra gli organi della pubblica amministrazione.

 

 

Modelli intra

Attualmente i dati contabili presentati dai soggetti obbligati all'Amministrazione Doganale italiana tramite il modello INTRA, previsto dal D.M. 21 ottobre 1992, vengono espressi in lire e, una volta acquisiti dal sistema VIES, sono scambiati con gli altri Stati membri nella stessa valuta di presentazione.

Al momento, questa Amministrazione non ha apportato modifiche al modello INTRA per quel che concerne l'introduzione di valori espressi in euro: pertanto, le informazioni di carattere contabile fornite con detti modelli saranno espresse ancora in lire.

Poiché, tuttavia, dal 1° gennaio 1999, lo scambio di dati contabili tra i Paesi membri che hanno aderito all'UEM dovrà essere effettuato in euro e non più in moneta nazionale, in ambito comunitario è stato deciso che le informazioni di carattere contabile, riferite ad operazioni intracomunitarie ed acquisite al sistema VIES, saranno convertite nella moneta unica.

Nell'ambito del sistema VIES, a livello nazionale, è stata adottata la regola del "mascheramento dei valori", che consiste, per i modelli INTRA relativi al periodo 1993-1998, nella visualizzazione dei dati contabili in migliaia di lire e, per quelli presentati a partire dal gennaio 1999, nell'espressione degli stessi in euro: tramite l'uso di appositi tasti funzionali, sarà possibile una conversione in linea dei dati dall'una all'altra valuta.

I valori in lire saranno invece riportati nelle stampe delle liste selettive dei soggetti da sottoporre a controllo, anche per i periodi successivi al gennaio 1999, ciò al fine di agevolare il lavoro dei verificatori che potranno così confrontare i dati indicati nei modelli INTRA ancora presentati in lire con quelli, espressi in euro, risultanti dalle interrogazioni della banca dati VIES.

 

 

Versamento delle accise

Il versamento dei tributi derivanti dalla immissione in consumo dei prodotti soggetti ad accisa viene effettuato, alle scadenze prestabilite, dall'operatore, il quale può:

a) effettuare il versamento dell'imposta dovuta tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, indicando nella causale il capo ed il capitolo di bilancio al quale deve essere imputato il versamento. L'Ente Poste provvederà alla conversione del titolo in lire, per il successivo accreditamento sul predetto conto corrente postale, che continuerà ad essere espresso in lire;

b) effettuare il versamento presso la competente Sezione di Tesoreria, sulla base di una distinta di versamento. Nel caso in cui l'operatore intenda effettuare il pagamento con un titolo in euro, sarà la Tesoreria Provinciale a provvedere alla conversione del titolo in lire, per il successivo riversamento sul capitolo d'entrata, rilasciando contestualmente all'operatore una quietanza che conterrà l'informazione sul tipo di valuta ricevuta.

La regolarizzazione contabile delle situazioni debitorie degli operatori economici avviene con la presentazione della ricevuta di versamento. La contabilizzazione dei tributi verrà effettuata sui prescritti registri contabili riportando il valore dell'importo versato espresso in lire e con l'indicazione, in un'apposita colonna e con un apposito timbro, che il pagamento è avvenuto con un titolo in euro.

 

 

Formazione dei ruoli di riscossione coattiva

Successivamente al gennaio 1999, la fornitura dei dati contabili al Consorzio nazionale dei concessionari per la formazione dei ruoli potrebbe contenere importi espressi in euro, originati da documenti presentati in questa valuta.

La soluzione proposta è di tipo provvisorio, in attesa che vengano effettuati i necessari interventi sulle procedure automatizzate per la formazione del ruolo e la stampa delle cartelle esattoriali. Pertanto, i dati contabili forniti in euro saranno convertiti in lire in modo da farli confluire in un unico flusso di elaborazione che produce il ruolo in lire. La cartella esattoriale recherà, però, la doppia esposizione (in lire ed in euro) dei dati che hanno originato l'iscrizione a ruolo, nonché dell'importo totale dovuto, in tal modo si garantirà al contribuente la possibilità di riscontrare i dati della cartella con quelli del documento originario che ha dato origine al debito e si consentirà il pagamento in euro.

Gli uffici sono invitati a far conoscere gli inevitabili e, per ora, non prevedibili problemi concreti che si porranno in sede di prima attuazione delle direttive emanate, problemi che formeranno oggetto di attento esame al fine di soluzioni coerenti e uniformi, onde consentire un avvio corretto ed armonico di questo primo, importantissimo, passo verso l'unificazione monetaria europea.